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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_549/2011 
 
Sentenza del 2 aprile 2012 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Edy Grignola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, 
opponente. 
 
Oggetto 
responsabilità del medico, torto morale; 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2011 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 9 giugno 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione con cui A.________ ha chiesto di condannare il dott. B.________, già medico della defunta madre, a versargli fr. 60'000.-- a titolo di torto morale; 
che con sentenza 3 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello e la richiesta di assistenza giudiziaria dell'attore; 
che A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia civile 13 settembre 2011 con cui postula l'accoglimento della petizione e della domanda di assistenza giudiziaria proposta nella seconda istanza cantonale, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sede federale; 
che con decreto 8 febbraio 2012 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro il 28 febbraio 2012 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--; 
che il 6 marzo 2012 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 21 marzo 2012; 
che il 28 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 2 aprile 2012 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti