Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.36/2003 /viz 
 
Sentenza del 2 maggio 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Hungerbühler, giudice presidente, 
Müller e Merkli, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
Avv. dott. A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 5, 9, 27, 29 e 36 Cost. (indicazione del titolo accademico), 
 
ricorso di diritto pubblico contro delle circolari concernenti la menzione, rispettivamente la non menzione del titolo accademico, lo scritto del 9 dicembre 2002 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché quello del 15 gennaio 2003 del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 
che il 10 febbraio 2003, l'avv. dott. A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui impugna delle circolari concernenti la menzione, rispettivamente la non menzione del titolo accademico, lo scritto del 9 dicembre 2002 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino sempre sullo stesso tema nonché la decisione 15 gennaio 2003 con cui il Tribunale d'appello le ha rilasciato un "duplicato" del diploma di notaio del 14 settembre 1994; 
che la ricorrente, in modo alquanto confuso e prolisso, censura il fatto di essere indicata con il solo titolo di avvocato e non anche con quello universitario di dottore; 
che, secondo l'interessata, la regolare mancata indicazione del titolo accademico equivale ad un disconoscimento del titolo stesso nonché viola gli art. 5, 9, 27, 29 e 36 cpv. 2 Cost. come anche l'art. 8 CEDU
che, affermando poi che la questione dell'indicazione del titolo accademico nonché la sua corretta applicazione sono d'interesse generale, essa domanda di essere dispensata dal versare anticipi e spese; 
che, con decisione incidentale del 20 febbraio 2003, il Tribunale federale ha respinto quest'ultima istanza; 
che, l'8 aprile 2003, la ricorrente ha reiterato la sua domanda di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che questa Corte non ha ordinato uno scambio di allegati scritti; 
che, per prassi costante, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti); 
che, nella fattispecie in esame, le questioni di sapere se le circolari e gli scritti contestati siano delle decisioni o decreti impugnabili ai sensi degli art. 84 cpv. 1 e 86 cpv. 1 OG, se il termine di ricorso di cui all'art. 89 cpv. 1 OG sia stato rispettato e, infine, se la ricorrente sia legittimata ad agire ai sensi dell'art. 88 OG, anche se dubbie, possono rimanere indecise, dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso in esame si rivela comunque infondato e va respinto nel merito; 
che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c; 126 I 235 consid. 2a; 125 I 71 consid. 1c); 
che, in concreto, la ricorrente non fa valere la lesione di norme di diritto cantonale che disciplinerebbero la materia oggetto del contendere né che le stesse sarebbero state applicate in modo arbitrario dalle autorità cantonali (cfr. sulla nozione d'arbitrio DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a); 
che, per di più, le norme di diritto costituzionale e convenzionale di cui essa censura la violazione non garantiscono che l'autorità competente menzioni oppure citi in una certa maniera determinati titoli, segnatamente un titolo universitario, né tanto meno impongono a detta autorità di farlo; 
che, al riguardo, va rammentato che in una sentenza inedita del 7 ottobre 2002 nella causa 1P.455/2002, la ricorrente - che già criticava l'omissione del titolo universitario di dottore, lamentando per di più la lesione dei medesimi disposti - era stata resa attenta che su tale questione il suo gravame sfiorava la temerarietà; 
che, infatti, come rilevato nella citata sentenza inedita, il fatto di non aggiungere al titolo di avvocato della ricorrente anche quello di dottore rappresenta una forma redazionale, che non significa nulla contro la ricorrente e tanto meno ha l'effetto di toglierle il titolo; 
che, in queste condizioni, il presente ricorso, manifestamente infondato e per ampi tratti temerario, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata l'8 aprile 2003 dev'essere respinta poiché l'impugnativa non aveva, sin dall'inizio, possibilità di esito favorevole (art. 152 OG); 
che, pertanto, le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG), mentre non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG); 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione alla ricorrente, al Tribunale d'appello e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 2 maggio 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: La cancelliera