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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
B 79/04 
 
Sentenza del 2 maggio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. dott. Willy Pedrioli, Via Baraggie 56, 6612 Ascona, 
 
contro 
 
Vaudoise Assicurazioni Vita, Place de Milan, 1007 Losanna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 6 luglio 2004) 
 
Fatti: 
A. 
M.________ ha lavorato alle dipendenze delle FFS quale dirigente d'esercizio dal 17 agosto 1987 ed era affilato per la previdenza professionale presso la Cassa pensioni FFS. 
 
L'interessato, l'8 giugno 1999, è stato coinvolto in un incidente della circolazione che gli ha procurato un trauma cranico a seguito del quale ha lamentato cefalee con perdita di coscienza e, più tardi, turbe psichiche. Dichiarato incapace di lavoro dal medico curante dott. B.________ fino al 26 giugno 1999, egli ha ripreso l'attività lavorativa fino al 17 ottobre seguente. Dopo essere stato posto in stato di incarcerazione dal 28 ottobre al 17 novembre 1999, non ha in seguito più ripreso l'attività lavorativa alle dipendenze delle FFS, rassegnando le dimissioni il 6 dicembre 1999 con effetto dal 31 dicembre di quell'anno. 
 
In data 22 novembre 1999 M.________ è entrato, in qualità di "responsabile", alle dipendenze della C.________ SA, ditta affiliata ai fini della previdenza professionale alla Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni. Egli è nuovamente stato dichiarato inabile al lavoro dal dott. B.________ a far tempo dal 10 dicembre 1999 e non ha più ripreso l'attività. 
 
Chiamata a statuire su una domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità, nella quale l'istante dichiarava di essere affetto da dolori al capo con depressione a seguito dell'incidente del giugno 1999, asserendo di essere incapace al lavoro dal dicembre 1999, l'amministrazione, con decisione 11 ottobre 2002, ha riconosciuto al richiedente il diritto a una rendita intera d'invalidità oltre a prestazioni completive per la moglie e la figlia dal 1° dicembre 2000. 
 
L'INSAI, dal canto suo, ha con decisione su opposizione 16 ottobre 2000, confermante un provvedimento amministrativo del 14 giugno precedente, rifiutato all'interessato il riconoscimento di prestazioni denegando la sussistenza di una relazione di causalità tra incidente e turbe lamentate. 
 
Rappresentato dall'avv. Pedrioli di Ascona, M.________ ha indirizzato alla Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni una domanda intesa all'assegnazione di una rendita della previdenza professionale, domanda respinta con scritto 26 giugno 2003 per il motivo che, richiamato l'obbligo di prestare della Cassa pensioni FFS, al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa che aveva condotto all'invalidità egli non era ancora affiliato presso la fondazione medesima, questo dopo che la fondazione aveva con lettera 2 dicembre 2002 indicato all'assicurato volergli assegnare una rendita annua di franchi 46'475.00, nonché una rendita completiva a favore della figlia. 
 
La Cassa pensioni FFS, con comunicazione 30 giugno 2003, ha riconosciuto all'istante il diritto a una rendita d'invalidità intera di franchi 1'463.60 mensili nonché a una rendita completiva per la figlia con effetto dal 1° dicembre 2000. 
B. 
Patrocinato dall'avv. Pedrioli, M.________ ha presentato una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nei confronti della Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni per cui postulava il riconoscimento di una rendita, addebitando alla fondazione di aver disatteso la pronunzia dell'INSAI e prevalendosi tra l'altro della lettera 2 dicembre 2002 con cui l'istituto previdenziale avrebbe assicurato l'assegnazione di una prestazione annua di franchi 46'475.00 oltre alla completiva per la figlia, elemento questo giustificante a suo avviso la tutela della sua buona fede. 
 
Mediante giudizio 6 luglio 2004 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la petizione per il motivo che nel momento in cui si era manifestata l'incapacità di lavoro che aveva condotto all'invalidità l'istante non era ancora alla dipendenze della C.________ SA e non era quindi assicurato presso la Fondazione LPP Vaudoise Assicurazioni, da un lato, e perché la buona fede dell'interessato non poteva essere tutelata, dall'altro lato. 
C. 
Sempre tramite l'avv. Pedrioli, M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni con cui chiede, in via principale, il riconoscimento della rendita a carico della Fondazione LPP Vaudoise Assicurazioni e, in via subordinata, il rinvio della causa ai giudici di prime cure per nuova valutazione, facendo in sostanza valere quanto già addotto in sede cantonale. 
 
La Fondazione LPP Vaudoise Assicurazioni e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto della lite è il punto di sapere se il ricorrente possa essere messo al beneficio di una rendita d'invalidità della previdenza professionale della Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni. 
1.1 Nei considerandi del querelato giudizio i primi giudici hanno correttamente ricordato il disciplinamento applicabile alla fattispecie. L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare rammentato che, affinché il precedente istituto previdenziale sia tenuto a versare la prestazione d'invalidità, l'incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un'epoca in cui l'assicurato era affiliato presso quell'istituto e che deve inoltre sussistere tra detta incapacità e l'invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. A questo riguardo ha precisato che vi è connessione materiale se il danno alla salute all'origine dell'invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l'affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato l'incapacità di lavoro e vi è connessione temporale se l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non è ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo, tale connessione essendo interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale. A questa esposizione può essere fatto riferimento. 
1.2 Alla pronunzia di primo grado può essere prestata adesione pure nella misura in cui i giudici cantonali, in applicazione del ricordato disciplinamento, hanno considerato essere l'incapacità di lavoro che ha determinato la susseguente invalidità insorta prima dell'inizio dell'attività lavorativa presso la C.________ SA affiliata alla Fondazione LPP Vaudoise Assicurazioni e non esservi stata in seguito interruzione di rilievo dell'inabilità. 
 
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha innanzitutto rilevato come la copertura assicurativa presso la suddetta Fondazione avesse preso inizio il 22 novembre 1999 per quel che concerne la previdenza obbligatoria, rispettivamente il 1° dicembre seguente per quel che attiene alla previdenza più estesa. Orbene, osservano a ragione i primi giudici, dalla documentazione medica all'incarto poteva essere dedotto con sufficiente certezza essere le cefalee di cui è portatore M.________ dopo l'incidente persistite in misura più o meno costante; per quel che riguarda le turbe psichiche essi hanno rettamente ritenuto essersi esse sviluppate progressivamente ma in ogni caso prima del novembre 1999. Indubbio era poi il nesso materiale, esse turbe essendo le stesse che hanno determinato la totale incapacità lavorativa all'inizio del dicembre 1999 e la susseguente invalidità. Incontestabile era pure l'esistenza di una relazione temporale, dal momento che l'incapacità di lavoro insorta, come detto, prima dell'inizio dell'attività presso la C.________ SA non poteva essere stata interrotta dal brevissimo periodo di attività alle dipendenze di questa ditta, dal 22 novembre al 9 dicembre 1999. 
 
In sostanza è lecito ritenere che con l'aggravarsi delle turbe dopo l'infortunio si sia manifestata un'incapacità lavorativa di rilievo al più tardi dopo la cessazione dell'occupazione presso le FFS il 17 ottobre 1999 o comunque durante il periodo di incarcerazione, dal 28 ottobre al 17 novembre 1999, periodo in cui l'interessato ha lamentato diverse crisi di cefalea per le quali i medicamenti somministratigli non apportavano alcun sollievo. 
 
Vero è che gli organi dell'AI hanno assegnato all'interessato una rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2000, il che significa che essi hanno considerato essersi un'incapacità lavorativa di rilievo manifestatasi solo nel dicembre 1999, inizio del periodo di attesa di un anno secondo la regolamentazione vigente in ambito LAI. Orbene, si può ammettere essersi l'amministrazione dell'AI semplicemente fondata, senza più ampio esame, sulle dichiarazioni dell'istante che ha nel formulario di richiesta di prestazioni dichiarato un'incapacità lavorativa dal dicembre 1999; a prescindere dal sapere de la decisione debba essere considerata manifestamente errata al punto da non vincolare gli organi della previdenza professionale, deve essere osservato che essa decisione non risulta essere stata notificata a quegli organi, per cui la medesima non è vincolante già per questo motivo (cfr. consid. 2, inedito nella Raccolta ufficiale, di DTF 130 V 501 e sentenza non ancora pubblicata 9 dicembre 2005 in re N., I 66/05). 
 
Il ricorrente censura il giudizio cantonale, addebitando essenzialmente ai primi giudici di aver disatteso la pronunzia dell'INSAI denegante la sussistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio e i disturbi lamentati susseguentemente all'incidente: ora l'esistenza di una relazione di causalità, di rilievo ai fini del riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, è irrilevante trattandosi di esaminare il diritto a prestazioni previdenziali. 
 
Decisivo in quest'ambito è l'esistenza di turbe, indipendentemente dalla loro causa, determinanti un'incapacità lavorativa tale da generare un'invalidità e che, come è stato detto, via sia fra incapacità lavorativa e invalidità una connessione materiale e temporale. Aperta in questa sede può pertanto restare la questione di sapere se, come sostiene il ricorrente, la decisione dell'INSAI fosse manifestamente erronea e, se del caso, meritevole di riconsiderazione. 
2. 
Il ricorrente fa inoltre valere, come in prima istanza, che, avuto riguardo allo scritto 2 dicembre 2002 in cui la Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni gli assicurava il diritto a una rendita d'invalidità annua di franchi 46'475.00, la sua buona fede dovrebbe essere tutelata. 
2.1 Nella pronunzia querelata il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già esattamente esposto le regole di applicabili in materia di tutela della buona fede. L'autorità giudiziaria in questione ha in particolare ricordato come, perché il destinatario possa prevalersi della propria buona fede, un'informazione errata debba aver indotto l'interessato ad adottare un comportamento a lui pregiudizievole. Anche a questi considerandi può essere fatto riferimento. 
 
Le considerazioni dell'autorità giudiziaria cantonale sono incensurabili nella misura in cui in applicazione della normativa di cui si tratta ha considerato non essere adempiuti nell'evenienza concreta i requisiti per il riconoscimento della tutela della buona fede. Come rilevano i primi giudici, la comunicazione dell'istituto previdenziale non ha indotto M.________ a prendere delle disposizioni irreversibili. 
 
Con il ricorso di diritto amministrativo l'interessato non fa valere elementi di giudizio suscettibili di sovvertire le considerazioni che precedono. Il fatto per l'assicurato di aver dovuto far fronte a spese, segnatamente legate alla presente procedura, il che lo avrebbe posto in una situazione economica disagiata, non è di rilievo, dal momento che essa situazione si sarebbe comunque verificata anche a prescindere dalla comunicazione dell'istituto previdenziale. 
 
In quanto il ricorrente afferma determinare l'informazione dell'istituto una responsabilità dal profilo del diritto privato, deve essere osservato che questa Corte, chiamata a decidere su ricorsi in materia di diritto delle assicurazioni sociali, non è legittimata a statuire sull'addebito. 
2.2 Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela, mentre il ricorso dev'essere respinto per quanto ricevibile. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 2 maggio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: