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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.243/2002 /bom 
 
Sentenza del 2 giugno 2003 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Nordmann, Meyer, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
attrice, patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, via 
Stazione 9, casella postale 336, 6602 Muralto, 
 
contro 
 
B.________, 
convenuta, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, casella postale 2364, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
contratto d'assicurazione, legittimazione attiva; 
 
ricorso per riforma del 31 ottobre 2002 contro la sentenza emanata il 24 settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 10 novembre 1998 la C.________ Sagl ha stipulato un contratto di leasing con la D.________ Sagl (prestatrice del leasing) relativo a un'autovettura della marca Volvo. Per la prenditrice del leasing l'accordo è stato sottoscritto da A.________ in qualità sia di gerente della società con diritto di firma individuale, che di debitrice solidale. Il 26 novembre seguente A.________ ha concluso, a proprio nome, un'assicurazione casco totale con B.________. Essa ha in seguito ceduto tutti i diritti derivanti da tale polizza alla società di leasing. L'8 settembre 1999 quest'ultima ha chiesto, in seguito al furto della vettura denunciato il 30 luglio 1999, alla compagnia di assicurazione di pagarle direttamente l'indennizzo per il sinistro. 
B. 
Con petizione 18 maggio 2001 A.________ ha domandato al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di condannare la predetta compagnia d'assicurazione a versarle fr. 64'400.--, importo corrispondente al valore della vettura indicato nella polizza casco totale. La convenuta ha preliminarmente eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'attrice, poiché questa aveva ceduto i diritti derivanti dalla predetta polizza alla società di leasing. Con lettera 28 agosto 2001, prodotta con la replica, siffatta società ha confermato al patrocinatore dell'attrice "di aver retrocesso, con effetto dal mese di aprile 2001, la cessione nei confronti dell'Assicurazione B.________ (casco totale), di cui alleghiamo una copia, in favore della cliente in questione, Sig.ra A.________, la quale di conseguenza a far tempo da tale data può agire direttamente contro l'assicurazione stessa". Con decisione 10 dicembre 2001 il Pretore ha ritenuto la retrocessione dell'aprile 2001 (menzionata nella predetta lettera) inefficace, perché non avvenuta in forma scritta. Il giudice di primo grado l'ha tuttavia convertita in una procura d'incasso, che permetterebbe al cessionario di far valere, se necessario pure mediante una causa giudiziaria, la pretesa nei confronti del debitore. Per questo motivo ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta. 
C. 
In accoglimento di un'appellazione della soccombente, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 24 settembre 2002, respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva. Pure secondo i Giudici cantonali la società di leasing non aveva nell'aprile 2001, in assenza di una dichiarazione scritta di quell'epoca, validamente retroceduto ad A.________ i diritti sgorganti dalla polizza d'assicurazione. Poiché la retrocessione è inficiata da un vizio di forma, l'attrice ha fatto valere con la petizione 18 maggio 2001 diritti di cui non era titolare. A mente della Corte cantonale non è però nemmeno possibile convertire tale retrocessione inefficace in una procura d'incasso, perché il verificarsi di una tale situazione di fatto non è mai stata affermata nel corso della causa e perché la società di leasing non ha inteso lasciare all'attrice la prestazione assicurativa. 
D. 
Il 31 ottobre 2002 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il secondo rimedio postula la riforma della decisione cantonale nel senso che l'appello della convenuta è respinto e la sentenza del Pretore confermata. Essa chiede altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dei motivi del ricorso si dirà, per quanto necessario ai fini del presente giudizio, nei considerandi di diritto. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile. Nulla osta all'esame del presente ricorso per riforma. 
1.2 L'attrice premette che tutte le allegazione di fatto, i considerandi di diritto e le conclusioni formulate in prima e seconda istanza sono date per interamente riprodotte e confermate. Così facendo, essa misconosce che, giusta l'art. 55 cpv. lett. c OG, la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso, motivo per cui non è possibile tener conto del rinvio agli allegati cantonali (DTF 126 III 198 consid. 1d pag. 201). 
 
2. 
2.1 La sentenza impugnata indica che la retrocessione all'attrice dei diritti sgorganti dalla polizza di assicurazione avrebbe dovuto avvenire in forma scritta prima dell'inoltro della petizione. La mancanza di tale forma scritta costituisce un vizio che non può essere sanato mediante un successivo riconoscimento da parte della cedente. Nel momento in cui ha incoato la causa, l'attrice non sarebbe pertanto stata titolare del credito fatto valere, motivo per cui non sarebbe nemmeno possibile riconoscerle la legittimazione attiva. Sempre secondo i giudici cantonali, neppure la conversione della retrocessione inefficace in una procura d'incasso può entrare in linea di conto nella fattispecie. Innanzi tutto, il conferimento di una procura d'incasso non sarebbe mai stato affermato dall'attrice, motivo per cui il Pretore non avrebbe potuto prendere in considerazione una tale situazione di fatto. La conversione sarebbe poi pure esclusa per ragioni di merito: a mente della Corte cantonale, un risultato analogo a quello ottenuto con una cessione potrebbe unicamente essere conseguito con una procura d'incasso qualora il creditore autorizzi il terzo ad incassare o a far valere in giudizio la propria pretesa e a tenere per sé la prestazione del debitore. Nel caso in esame, invece, la società di leasing non avrebbe inteso lasciare all'attrice la prestazione assicurativa, atteso segnatamente che essa ha fatto spiccare nei confronti di quest'ultima un precetto esecutivo per l'incasso delle rate di leasing. 
2.2 L'attrice sostiene che la lettera del 28 agosto 2001 dev'essere considerata, in base alla reale volontà delle parti, come una procura d'incasso che le permette di agire giudizialmente contro la compagnia di assicurazione. Infatti, la volontà della società di leasing di lasciarle reclamare l'indennità assicurativa è manifesta. La conclusione contraria della Corte cantonale, motivata con il fatto che la società di leasing non avrebbe rinunciato alla percezione delle rate sarebbe dovuta a un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti e quindi a una violazione del diritto federale. 
2.3 Determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 III 82 consid. 1a pag. 84). Nel diritto svizzero non è, in linea di principio, possibile incaricare una persona di far valere a suo nome un diritto altrui (DTF 78 II 265 consid. 3a pag. 274; cfr. anche la DTF 119 II 452 consid. 1 in cui il diritto del rappresentante ad agire in nome proprio è stato unicamente riconosciuto per il fatto che il debitore ha firmato un riconoscimento di debito nei confronti del mandatario; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, Berna 2001, pag. 142 n. 41). 
In concreto, l'attrice non contesta - a giusta ragione - che la retrocessione al mese di aprile 2001 delle pretese derivanti dalla polizza d'assicurazione non adempie il requisito della forma scritta ed è quindi inefficace (DTF 71 II 167 consid. 3 pag. 170; Spirig, Commento zurighese, n. 11 all'art. 165 CO). È pure pacifico che l'attrice ha fatto valere in proprio nome la pretesa sgorgante dalla polizza. In queste circostanze non occorre stabilire se la lettera del 28 agosto 2001 debba essere interpretata quale conferma di una procura d'incasso. Infatti, per quanto concerne la legittimazione attiva, poco importa sapere se la società di leasing abbia esplicitamente autorizzato l'attrice a reclamare il risarcimento assicurativo. Quest'ultima poteva unicamente incoare la causa a suo nome se fosse ridivenuta titolare della pretesa. Poiché invece, a causa del predetto vizio di forma, la società di leasing è rimasta titolare della pretesa litigiosa, l'attrice avrebbe dovuto procedere a nome di tale società (DTF 119 II 452 consid. 1b pag. 454). 
3. 
Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Poiché, fin dall'inizio, il gravame appariva privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza della ricorrente (art. 152 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta. 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'attrice. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 2 giugno 2003 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: