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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_524/2012 
2C_525/2012 
 
Sentenza del 2 giugno 2012 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
2C_524/2012 
Imposta cantonale e comunale 2008, 
 
2C_525/2012 
Imposta federale diretta 2008, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 maggio 2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
A.________, senza attività lucrativa, vive a X.________ con la compagna e le loro due figlie nate nel 2003 e nel 2006. L'11 luglio 2008 l'Ufficio per l'assicurazione invalidità (AI) l'ha posto al beneficio di una rendita semplice d'invalidità con effetto retroattivo al 1° ottobre 2002. L'importo dovuto, comprensivo degli interessi, ammontava a fr. 184'582.--. Successivamente la Cassa pensione del suo ultimo datore di lavoro gli ha riconosciuto una liquidazione in capitale di fr. 70'626.--, mentre un'assicurazione sulla vita gli ha attribuito una rendita retroattiva per incapacità di guadagno pari a fr. 36'800.--. 
 
B. 
Il 19 febbraio 2009, venuto a conoscenza delle suddette rendite, la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito: Cassa cantonale) che, nell'intervallo, era intervenuta finanziariamente a favore del contribuente e della compagna, ha ordinato la restituzione di fr. 219'180.-- erogati loro a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia (dalla nascita delle figlie). Ha quindi preteso dall'Ufficio AI la compensazione delle prestazioni assicurative retroattive fino a concorrenza di fr. 170'850.-- e chiesto direttamente agli interessati i rimanenti fr. 48'330.--. 
 
C. 
Il 2 dicembre 2009 l'Ufficio di tassazione di X.________ ha notificato a A.________ la tassazione IC/IFD 2008 nella quale il reddito imponibile è stato fissato a fr. 264'200.-- per l'IC e a fr. 273'800.-- per l'IFD ed ha applicato alle prestazioni assicurative retroattive l'aliquota privilegiata di cui agli artt. 37 LT (RL/TI 10.2.1.1) e 37 LIFD (RS 642.11). 
La tassazione è stata confermata con decisione su reclamo del 29 settembre 2010. L'autorità fiscale ha spiegato, tra l'altro, di avere parzialmente compensato le rendite d'invalidità arretrate con le prestazioni sociali fino al momento in cui queste erano ancora tassate, cioè il 31 dicembre 2004. 
 
D. 
Adita da A.________, il quale chiedeva che la compensazione fosse integrale e censurava una disparità di trattamento, la Camera di diritto tributario ne ha respinto il gravame il 5 maggio 2012. Richiamati i disposti legali applicabili e ricordato che, per prassi, le rendite d'invalidità del primo e secondo pilastro erano imponibili solo quando venivano versate, la Corte cantonale ha giudicato che proprio il fatto che il contribuente aveva beneficiato delle rendite d'invalidità con effetto retroattivo aveva permesso alla Cassa cantonale di ricalcolare le prestazioni sociali erogate sin dall'inizio a titolo provvisorio e chiederne la restituzione a posteriori. Ha poi rilevato che il minimo vitale del diritto esecutivo non poteva costituire un limite alla compensazione delle citate rendite ed ha osservato che l'imposta prelevata sulle prestazioni sociali elargite fino al 31 dicembre 2004 aveva perso ogni legittimazione in seguito all'ordine di restituzione. Al riguardo ha rilevato che la soluzione scelta dal fisco, consistente nel compensare le rendite d'invalidità arretrate con le prestazioni sociali versate sino al 31 dicembre 2004 invece di procedere alla revisione delle relative tassazioni, era generosa nei confronti del contribuente, essendo questi imposto solo sulle rendite maturate dal 1° gennaio 2005 (fr. 126'948.--), invece che sull'intera somma (fr. 184'582.--). Infine ha considerato che l'aliquota agevolata applicata nei suoi confronti non prestava il fianco a critiche, dato che permetteva di attenuare il carico fiscale dovuto all'accumulo di prestazioni ricorrenti estese su più anni. 
 
E. 
Il 24 maggio 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e l'allestimento di una nuova tassazione. Critica il fatto che non sia stata effettuata une compensazione integrale e lamenta disparità di trattamento. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii). 
 
2. 
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.) Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400). 
 
2.2 Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. Il ricorrente infatti si limita a riproporre gli argomenti già avanzati in sede cantonale e concernenti la mancata compensazione integrale delle rendite arretrate con la somma nel frattempo restituita alla Cassa cantonale nonché il preteso danno economico subito poiché ora deve pagare molto di più rispetto ad una tassazione effettuata annualmente. Egli tuttavia non spiega in che e perché l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale secondo la quale le rendite d'invalidità del primo e secondo pilastro sono imponibili solo quando vengono versate; che proprio la circostanza che egli ha beneficiato delle rendite d'invalidità con effetto retroattivo ha permesso alla Cassa cantonale di ricalcolare le prestazioni sociali erogate sin dall'inizio a titolo provvisorio e chiederne la restituzione a posteriori; che la soluzione scelta dal fisco, consistente nel compensare le rendite d'invalidità arretrate con le prestazioni sociali versate sino al 31 dicembre 2004, invece di procedere alla revisione delle relative tassazioni, è generosa nei suoi confronti, poiché viene imposto solo sulle rendite maturate dal 1° gennaio 2005, invece che sull'intera somma; e, infine, che l'aliquota agevolata applicata permette di attenuare il carico fiscale dovuto all'accumulo di prestazioni ricorrenti estese su più anni, violerebbe la legislazione federale, rispettivamente disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
3. 
Nel caso concreto, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
Losanna, 2 giugno 2012 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud