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«AZA» 
U 319/99 Ws 
 
IIa Camera 
composta dei giudici federali Meyer, Schön e Borella; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza del 3 gennaio 2000 
 
nella causa 
D._______, ricorrente, rappresentata dall'avv. H._______, 
 
contro 
Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni, Berna, opponente, rappresentata dall'avv. F._______, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- D._______, nata nel 1967, era titolare della ditta I._______ SA e come tale assicurata contro gli infortuni LAINF presso la Mobiliare Svizzera Società d'Assicurazioni. In data 19 dicembre 1996 è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale avvenuto a G._______, nel quale ha riportato un trauma alla colonna cervicale e lombare. Ferma in colonna ad un semaforo, al volante della propria autovettura, è stata tamponata da tergo da un'automobile che la seguiva. L'interessata venne immediatamente visitata ambulatoriamente al Pronto soccorso dell'Ospedale X._______. Il caso è stato assunto dal predetto Istituto assicuratore, che ha regolarmente corrisposto a D._______ le prestazioni previste dalla legge. 
Con decisione 12 maggio 1998 la Mobiliare Svizzera ha negato all'assicurata - a decorrere dal 31 marzo 1998 - il diritto ad ulteriori prestazioni, fondandosi tra l'altro su accertamenti sanitari eseguiti il 4 marzo 1998 dal dott. P._______, specialista FMH in neurologia. Ha segnatamente rilevato l'interruzione del nesso di causalità naturale tra l'incidente in questione e le lamentate turbe, non obiettivabili in base ad un'approfondita indagine sanitaria, definendo peraltro l'evento quale infortunio leggero e negando comunque l'esistenza di un nesso di causalità adeguata. A seguito dell'opposizione presentata dall'interessata, l'assicuratore LAINF ha ribadito il contenuto del proprio provvedimento con decisione su opposizione 29 settembre 1998. 
 
B.- Rappresentata dall'Organizzazione A._______, D._______ è insorta contro la predetta decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulando il riconoscimento delle prestazioni previste dalla legge, in particolare indennità giornaliere, spese di cura e l'accertamento dei postumi invalidanti. Ha inoltre chiesto che, qualora la definizione della vertenza avesse richiesto l'esperimento di un'ulteriore perizia, l'allestimento della stessa fosse affidato al PD dott. Y._______, noto specialista nel campo delle affezioni dovute a "colpo di frusta" e whiplash. 
L'autorità di ricorso cantonale ha completato l'istruttoria assumendo agli atti un rapporto prodotto dall'assicurata, redatto il 30 novembre 1998 dal dott. V._______, specialista in psichiatria, nonché una perizia tecnica eseguita in data 28 ottobre 1998 dall'ing. R._______ per conto della Winterthur Assicurazioni, assicuratrice responsabilità civile di D._______. Con giudizio 27 luglio 1999, il Tribunale ha respinto il gravame. Ha in sostanza considerato che nessuno degli specialisti occupatisi della contingenza era riuscito ad oggettivare lesioni strutturali di carattere post-traumatico suscettibili si spiegare la sintomatologia accusata dall'interessata. Affrontato il tema della causalità alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio e quindi non in base ai criteri sviluppati in materia di "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ha ritenuto che l'evento occorso alla ricorrente poteva tutt'al più essere classificato fra gli infortuni di grado medio, al limite della categoria inferiore. Ne ha dedotto che, irrilevante sapere se realmente le turbe psicogene presentate dall'insorgente fossero una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato e carenti comunque le specifiche circostanze concomitanti, l'adeguatezza del nesso di causalità non poteva essere ammessa, per cui a ragione l'Istituto assicuratore opponente aveva negato l'ulteriore assunzione delle conseguenze dell'evento. 
 
C.- Patrocinata dall'avvocato H._______, D._______ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio cantonale. Prodotti nuovi documenti, fa valere segnatamente un arbitrario accertamento dei fatti, in quanto il Tribunale avrebbe ignorato la presenza di deficit funzionali ed organici oggettivi, ovvero la perdita totale di sensibilità alle dita II, III e IV della mano sinistra. Censurabile sarebbe pure il fatto di essersi la Corte cantonale fondata, per quanto attiene alla dinamica dell'incidente, sulla lacunosa perizia tecnica allestita dall'ing. R._______ tralasciando di affrontare la questione delle valutazioni biomeccaniche. Sin dall'inizio essa avrebbe lamentato specifici disturbi fisici, parificabili a non averne dubbio ai sintomi tipici dei traumi da "colpo di frusta". A torto dette turbe sarebbero pertanto state relegate in secondo piano rispetto a marcati disturbi di carattere psichico. Ritiene in particolare che di certo il dott. V._______ non avrebbe diagnosticato la sindrome dissociativa da conversione mista se avesse avuto a disposizione reperti neurologici oggettivi. Si prevale pure della gravità dell'evento subito e della presenza dei fattori concomitanti previsti nell'ambito degli infortuni di media entità. Protestate spese e ripetibili, conclude chiedendo il riconoscimento, anche dopo il 31 marzo 1998, del diritto alle integrali prestazioni di legge, ovvero l'assegnazione delle indennità dovute ad un'incapacità lavorativa totale sino a riabilitazione completa o fino ad invalidità accertata e, in via eventuale, l'erogazione di una rendita d'invalidità pari al grado d'incapacità constatato. In via subordinata, postula che venga previamente ordinato un complemento di istruttoria comprendente l'allestimento di diverse perizie. 
La Mobiliare Svizzera, rappresentata dall'avvocato F._______, chiede che i documenti prodotti dalla ricorrente in sede federale vengano stralciati dagli atti in quanto costitutivi di nuovi mezzi di prova non ammissibili. Protestate spese e ripetibili, postula l'integrale disattenzione del gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- In casi come quello della fattispecie, nella quale il Tribunale federale delle assicurazioni esamina la lite con il potere cognitivo lato di cui all'art. 132 OG dal momento che la procedura concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, le parti sono libere di addurre fatti nuovi e di proporre nuovi mezzi di prova di cui avrebbero potuto prevalersi già in sede di ricorso di primo grado (DTF 103 Ib 196 consid. 4a, 102 Ib 127 consid. 2a; RAMI 1988 no. K 769 pag. 244 consid. 5a). Ne deriva che l'eccezione sollevata dall'assicuratore opponente, volta a far stralciare dagli atti i documenti prodotti dalla ricorrente in questa sede, dev'essere disattesa. 
 
2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente riferimento. 
 
3.- a) Nel caso di specie, alla luce degli atti medici e della perizia tecnica all'inserto, i quali consentivano senz'altro un apprezzamento oggettivo ed approfondito della fattispecie in discussione da parte delle precedenti istanze, non sussiste alcun dubbio in merito alle conclusioni di inadempimento dei presupposti relativi all'assegnazione di prestazioni assicurative a decorrere dal 31 marzo 1998. La precedente istanza ha in effetti correttamente ritenuto che nessuno degli specialisti interpellati era riuscito ad oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall'assicurata. Per quanto concerne poi il tema di sapere se ci si trovasse o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale, a ragione la Corte cantonale ha posto in rilievo che in modo convincente il dott. P._______, specialista FMH in neurologia, aveva accertato essersi trattato in concreto di un trauma di accelerazione di grado zero, il quale aveva comportato una semplice distorsione cervicale. Del resto, che l'accelerazione subita dall'assicurata in occasione del noto tamponamento sia apparsa di assai modesta entità è stato confermato anche dalle risultanze della perizia tecnica allestita dall'ing. R._______ il 28 ottobre 1998. Il tema dell'esistenza di un nesso di causalità adeguata doveva in tal caso effettivamente essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, anziché dal profilo dei criteri sviluppati in materia di "colpo di frusta" alla colonna cervicale. Data la fattispecie, corretta risulta poi la classificazione dell'incidente della circolazione stradale subito dalla ricorrente tutt'al più tra gli infortuni di media gravità, e, delucidate le specifiche effettive conseguenze del medesimo fondandosi sugli atti all'inserto, convincente si rivela il rifiuto di ammettere l'esistenza di fattori concomitanti. 
 
b) Nel ricorso di diritto amministrativo, ribadite le censure riguardanti l'esistenza di un evento annoverabile tra gli infortuni del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico, la gravità dello stesso e la presenza di fattori concomitanti, l'insorgente rimprovera al Tribunale cantonale di essere caduto nell'arbitrio per aver ignorato la presenza di deficit funzionali ed organici consistenti nella perdita totale della sensibilità alle dita II, III e IV della mano sinistra. Ravvisa carenze nella relazione peritale tecnica stilata dall'ing. R._______ e lamenta la mancanza di indagini specialistiche oggettive per quel che concerne gli accertamenti sanitari. Chiede pertanto, in via subordinata, l'erezione di diverse perizie. 
Le censure della ricorrente non sono pertinenti e non consentono di giungere ad esito diverso da quello ammesso dalla Corte di prime cure. Da un lato, infatti, la perdita della sensibilità alle dita della mano sinistra, che del resto è stata accertata sin dalla visita ambulatoriale avvenuta immediatamente dopo l'incidente, venne regolarmente presa in considerazione nell'apprezzamento globale dei disturbi lamentati, senza tuttavia poter essere oggettivamente qualificata come conseguenza dell'infortunio. Da un altro lato, l'ampia documentazione all'inserto, sia quella medica riguardante le pretese lesioni di carattere posttraumatico che quella tecnica riferita all'analisi dell'incidente, contiene tutti gli elementi di valutazione oggettivi necessari per vagliare la presente vertenza. Nemmeno sono dati, in queste condizioni, i requisiti secondo i quali sarebbe necessario, da parte dell'amministrazione o del giudice chiamato a statuire sulla lite, ordinare l'allestimento di indagini specialistiche peritali supplementari. 
Discende da quanto suesposto che il gravame di D._______ si appalesa infondato, mentre meritano tutela il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta. 
 
4.- La Mobiliare Svizzera, vincente in causa, ha concluso protestando l'assegnazione di spese ripetibili. Ai sensi dell'art. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso nessuna indennità di parte è di regola assegnata agli organismi con compiti di diritto pubblico. Tale regola vale anche per quanto riguarda l'Istituto opponente (DTF 118 V 169 consid. 7 e rinvii), per cui l'assegnazione di ripetibili deve essergli rifiutata. 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano 
ripetibili. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 3 gennaio 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
p. Il Giudice presidente la IIa Camera: 
 
 
 
 
Il Cancelliere: