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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 16/03 
 
Sentenza del 3 febbraio 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
A.________ Italia, ricorrente, rappresentata dal fratello F.________, Italia, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond−Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Decisione del 6 dicembre 2002) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
per decisione 15 luglio 2002, avente effetto dal 1° gennaio 1997, la Cassa svizzera di compensazione ha riconosciuto alla cittadina italiana A.________, nata nel 1921, una rendita vedovile ordinaria di fr. 1303.- mensili, poi aumentata in seguito a fr. 1316.- e 1348.-, 
tramite il fratello, F.________, l'assicurata ha deferito il provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, lamentando l'inesattezza del modo di calcolo delle rendite versate, 
per provvedimento 24 ottobre 2002, reso pendente lite ai sensi dell'art. 58 PA, la Cassa di compensazione, riesaminato l'incarto, ha attribuito all'insorgente una rendita semplice ordinaria di vecchiaia di fr. 1587.- mensili a decorrere dal 1° giugno 1995, prestazione successivamente aumentata a fr. 1628.- e 1645.-, 
con una seconda decisione di medesima data, avente effetto dal 1° gennaio 2001, l'interessata è stata posta al beneficio di una prestazione di vecchiaia di fr. 1683.-, 
invitato a pronunciarsi in merito all'interesse a continuare la causa, il 3 dicembre 2002 F.________ ha dichiarato, in nome e per conto di sua sorella, di ritirare l'impugnativa interposta contro la decisione 15 luglio 2002, allegando comunque a questa dichiarazione copia di una lettera inviata alla Cassa di compensazione il 15 novembre 2002, nella quale postulava il riconoscimento di interessi di mora, 
per pronuncia 6 dicembre 2002 l'autorità giudiziaria commissionale, preso atto del ritiro del ricorso, ha stralciato la causa dai ruoli, 
l'assicurata, sempre rappresentata dal fratello, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui afferma di avere ritirato il gravame di prima istanza supponendo ch'esso avesse come oggetto il solo calcolo delle prestazioni dell'AVS, ma non pure la sua richiesta concernente gli interessi di mora, 
nella misura in cui la ricorrente contesta la validità della propria dichiarazione di ritiro la Cassa di compensazione si astiene da una presa di posizione, 
da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi, 
conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni il ritiro di un ricorso può avere luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (cfr. DTF 119 V 38 consid. 1b), 
di massima il ritiro del gravame è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore, la relativa decisione di stralcio dai ruoli della causa essendo puramente dichiarativa, ferma restando comunque la sua impugnabilità per vizio della volontà (cfr. DTF 109 V 237 consid. 3), 
in sostanza, colui che ritira un ricorso manifesta il suo consenso alla decisione impugnata in una prima fase, 
in concreto, sia la decisione amministrativa originaria sia i provvedimenti resi nel corso della procedura dinanzi alla Commissione di ricorso ai sensi dell'art. 58 PA concernono esclusivamente le prestazioni dell'AVS spettanti alla ricorrente, 
gli atti amministrativi in questione non si esprimono invece in nessun modo sulla questione degli interessi di mora, d'altronde espressamente richiesti dall'assicurata solo mediante lettera inviata alla Cassa di compensazione il 15 novembre 2002, allegata in copia alla dichiarazione di ritiro formulata il successivo 3 dicembre, 
secondo giurisprudenza, nella procedura giudiziaria amministrativa possono essere oggetto di esame e di giudizio, di principio, solo quei rapporti giuridici in merito ai quali l'autorità amministrativa competente si è in precedenza pronunciata in maniera vincolante sotto forma di decisione, di modo che essa decisione determina l'oggetto della lite che può essere impugnato in via di ricorso, 
per contro, nella misura in cui nessuna decisione è stata emanata, manca l'oggetto della lite e un giudizio sul merito non può essere pronunciato (cfr. DTF 125 V 414 consid. 1a), 
nella fattispecie, non avendo la pretesa d'interessi dell'assicurata fatto oggetto di decisione, la Commissione di ricorso, alla luce dei suesposti principi, correttamente ha stralciato dai ruoli la causa relativa alle prestazioni dell'AVS, 
in queste condizioni il giudizio querelato merita tutela, 
nell'ambito dell'assicurazione sociale non sono di regola dovuti interessi di mora, salvo che non siano previsti dalla legge, 
tale principio, più volte confermato, tollera tuttavia delle eccezioni, segnatamente in presenza di atti od omissioni illeciti e colposi dell'amministrazione, 
la giurisprudenza ha ancora sottolineato che la corresponsione di interessi di mora deve avvenire a titolo eccezionale e solo in evenienze isolate che particolarmente urtano il senso del diritto (cfr. DTF 119 V 81 consid. 3a), 
a titolo abbondanziale si può aggiungere che, secondo l'art. 26 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e pertanto non applicabile in concreto ratione temporis (cfr. DTF/127 V 467 consid. 1), sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto, 
la Cassa di compensazione, alla quale gli atti sono ritrasmessi, dovrà ora pronunciarsi sulla pretesa d'interessi avanzata dalla ricorrente mediante scritto 15 novembre 2002 e decidere, nella forma di un provvedimento impugnabile, se in concreto siano dati i presupposti per ammettere l'esistenza di una simile evenienza, 
trattandosi nel caso di specie di questione puramente processuale e non già relativa all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG, la procedura è onerosa, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese di procedura, per un importo complessivo di fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate. 
3. 
Gli atti sono trasmessi all'amministrazione perché statuisca sulla pretesa d'interessi di mora avanzata dall'assicurata, conformemente ai considerandi. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 3 febbraio 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: