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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.17/2006 /viz 
 
Sentenza del 3 maggio 2006 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ursula Imberti, 
 
contro 
 
B.A.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Attilio Rampini, 
Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira. 
 
Oggetto 
art. 8 e 9 Cost. (misure a protezione dell'unione coniugale), 
ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza emanata il 
19 ottobre 2005 dalla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
Fatti: 
A. 
B.A.________ e A.A.________ si sono sposati nel dicembre 1998 e dalla loro unione sono nate C.A.________ (1999) e D.A.________ (2002). Il 25 aprile 2005 B.A.________ ha adito il presidente del Tribunale distrettuale X.________ con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale. Dopo aver statuito in via provvisionale, il predetto giudice ha, con decisione 24 agosto 2005, segnatamente disciplinato il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie e ha stabilito in fr. 430.-- il contributo alimentare mensile che questi deve versare per la moglie e in complessivi fr. 2'340.-- quello dovuto alla prole. 
B. 
Con ordinanza del 19 ottobre 2005 la Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni ha parzialmente accolto un ricorso di A.A.________, ha stabilito il suo diritto di visita in un fine settimana ogni due, in una settimana alternativamente a Pasqua e a Natale nonché in tre settimane durante l'estate, e ha ridotto i contributi alimentari mensili a fr. 2'301.--, oltre assegni familiari (fr. 1'600.-- per le figlie e fr. 701.-- per la moglie). Ha ritenuto che al marito dev'essere imputato un reddito ipotetico e che nei fabbisogni delle parti devono essere inclusi gli oneri fiscali, ma non i costi attinenti all'esercizio del diritto di visita. L'autorità cantonale ha posto le spese processuali in ragione di tre quarti a carico del marito, che è pure stato condannato a versare alla moglie un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 750.--. 
C. 
Il 13 gennaio 2006 A.A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico con cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione cantonale con riferimento ai contributi alimentari e alle spese processuali. Egli chiede altresì che gli atti siano ritornati al Tribunale cantonale affinché questo fissi il contributo mensile per C.A.________ in fr. 753.-- (o in via subordinata in fr. 845.--) e quello per D.A.________ in fr. 668.-- (o in via subordinata in fr. 749.50), elimini quello per la moglie e suddivida i costi della procedura fra le parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Ritiene il computo di un reddito ipotetico ingiustificato e afferma che nel suo minimo vitale debbano essere inclusi i costi causati dall'esercizio del diritto di visita. 
È unicamente stato ordinato uno scambio di scritti sulla domanda di misure d'urgenza, che è stata parzialmente accolta dal presidente della Corte adita con decreto 3 febbraio 2006, nel senso che al ricorso è stato conferito effetto sospensivo limitatamente ai contributi dovuti fino al mese di dicembre 2005 compreso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Per costante giurisprudenza, una decisione in materia di misure a protezione dell'unione coniugale non è finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG e può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (DTF 127 III 474 consid. 2 con rinvii). Il gravame, tempestivo e diretto contro una decisione emanata dall'ultima autorità cantonale, appare pure ricevibile nell'ottica degli art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. 
1.2 Un ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che in concreto non si realizzano, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, con rinvii). Ne segue che, nella misura in cui il ricorrente chiede al Tribunale federale di impartire istruzioni all'autorità cantonale su come statuire dopo l'annullamento della decisione impugnata, il rimedio si rivela inammissibile (cfr. DTF 129 I 129 consid. 1.2.4). 
2. 
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c). 
3. 
3.1 Con riferimento alla determinazione della capacità contributiva, l'autorità cantonale ha ritenuto che il ricorrente non possa prevalersi del suo salario effettivo attuale di fr. 4'389.--, segnatamente perché questo, a differenza di quello conseguito con il precedente tasso di attività, non è sufficiente per corrispondere adeguati contributi di mantenimento e che questi prevalgono sulla libertà di scegliersi un'occupazione. Dopo aver rilevato che il ricorrente è pure membro del consiglio di amministrazione - presieduto dal padre - dell'azienda familiare che lo stipendia, ha osservato che la carica di municipale, che il marito riveste dal mese di gennaio 2003, non gli ha impedito per due anni e mezzo di esercitare a tempo pieno la sua professione. L'autorità cantonale ha quindi ritenuto, in assenza di validi motivi quali ad esempio problemi di salute, che la riduzione del tasso di attività del 20% fatta valere dal marito è irrilevante ai fini della fissazione dell'obbligo alimentare. Essa ha quindi calcolato il reddito del ricorrente sulla base dello stipendio netto conseguito da gennaio ad aprile 2005 (fr. 4'307.50), che tenuto conto della quota parte della tredicesima mensilità ammonta a fr. 4'666.--, al quale ha aggiunto l'indennità per l'attività di municipale (fr. 929.--), giungendo ad un reddito mensile complessivo di fr. 5'595.--. 
3.2 Secondo il ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe omesso di esaminare se nella fattispecie possa da lui effettivamente essere preteso il conseguimento di un reddito più elevato. Afferma, in sostanza, che fin dalla sua elezione in municipio nel 2003, l'attività svolta per il Comune corrispondeva ad un impiego al 20% circa, ma che il suo datore di lavoro avrebbe continuato a retribuirlo per due anni e mezzo come se egli avesse continuato a lavorare a tempo pieno, invece dell'80% effettivo. L'azienda familiare non sarebbe però più in grado né disposta a continuare a versargli uno stipendio superiore al tempo che egli dedica realmente all'attività professionale. Rimprovera altresì all'autorità cantonale di violare il principio della parità di trattamento, perché con la sua decisione lo costringerebbe a lavorare al 120%, mentre essa ritiene sufficiente che la moglie eserciti un'attività lucrativa al 50%. 
3.3 Per costante giurisprudenza, ai fini della determinazione dei contributi di mantenimento può essere considerato un reddito superiore a quello effettivamente percepito dall'obbligato alimentare, quando questi, facendo prova di buona volontà rispettivamente con uno sforzo da lui esigibile, possa guadagnare di più. Un tale reddito ipotetico deve poter essere effettivamente ottenuto (DTF 128 III 4 consid. 4 con rinvii). 
Nella fattispecie il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare che la constatazione dell'autorità cantonale, secondo cui l'elezione in municipio nel 2003 non aveva causato una riduzione della sua attività professionale, sia arbitraria. Egli si limita infatti a semplicemente affermare che da tale data egli avrebbe ridotto il proprio tasso di attività, ma omette d'indicare una qualsiasi prova da cui tale fatto risulterebbe: la lettera 24 agosto 2005 della sua datrice di lavoro - menzionata nel gravame - si limita infatti ad indicare che la paga del ricorrente verrà ridotta del 20% a partire dal mese di settembre 2005, perché "occupato parzialmente come Municipale". Ora, se il ricorrente non dimostra con un'argomentazione conforme alle esigenze di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG che l'autorità cantonale avrebbe eseguito accertamenti incompleti o inesatti, il Tribunale federale si basa sulla fattispecie constatata nella sentenza impugnata (DTF 118 Ia 20 consid. 5a). Ne segue che, ai fini del presente giudizio, la diminuzione del tasso di attività professionale è unicamente intervenuta nell'estate 2005 e che, come rilevato nella decisione impugnata, il ricorrente non indica alcun motivo che non gli permetta di continuare a lavorare al 100% per l'azienda familiare come fatto in precedenza e di in tal modo poter - continuare a - percepire uno stipendio corrispondente. Così stando le cose, la decisione dell'autorità cantonale di basarsi per il calcolo dei contributi di mantenimento su un reddito ipotetico non appare arbitraria. Del tutto pretestuosa si rivela poi l'invocazione del principio della parità di trattamento con riferimento ai diversi tassi di attività dei coniugi, atteso che alla moglie sono state affidate le due bambine nate dall'unione: tale garanzia costituzionale è infatti violata quando fattispecie simili non sono trattate in modo uguale e quando situazioni dissimili non vengono trattate in modo diverso (DTF 129 I 113 consid. 5.1 pag. 125). Ora, nemmeno il ricorrente accenna in che modo la situazione dei coniugi potrebbe essere considerata, dal profilo delle possibilità occupazionali, uguale. Ai fini del presente giudizio va quindi considerata una capacità reddituale del marito - fissata nella sentenza impugnata - di fr. 5'595.--, ricordato segnatamente che lo stesso ricorrente concorda con l'autorità cantonale che il suo stipendio mensile con un tasso di occupazione del 100%, inclusi gli assegni familiari di fr. 370.-, ammonterebbe a fr. 4'677.50 e che egli non contesta di ricevere una tredicesima mensilità ed un'indennità per la carica di municipale di fr. 929.-- . 
4. 
4.1 Per quanto attiene al fabbisogno del marito, l'autorità cantonale non vi ha incluso i costi causati dall'esercizio del diritto di visita, che secondo il ricorrente ammontano a fr. 305.-- mensili, perché ha ritenuto che in linea di principio essi devono essere sopportati dal titolare di tale diritto. Una diversa ripartizione di queste spese si giustificherebbe unicamente qualora il titolare si trovasse in condizioni economiche peggiori di quelle del coniuge che ha la custodia parentale, ciò che in concreto non si verifica. Con riferimento al calcolo dei contributi di mantenimento per la prole, l'autorità cantonale ha considerato per C.A.________ e D.A.________ un importo base di fr. 350.--, rispettivamente di fr. 250.--, a cui ha aggiunto fr. 148,60 per i premi di cassa malati e ha incluso tali poste nel fabbisogno complessivo della moglie calcolato in fr. 4'082.--. Essa ha dedotto dai redditi dei coniugi di fr. 8'144.-- (fr. 5'595.-- + fr. 2'549.--) i loro fabbisogni di complessivi fr. 6'992.-- (fr. 2'910.-- + fr. 4'082.--) e ha poi suddiviso l'eccedenza di fr. 1'152.-- in ragione di un terzo per il marito (fr. 384.--) e due terzi per la moglie (fr. 768.--). Il contributo di mantenimento di fr. 2'301.-- posto a carico del marito è poi stato ripartito in ragione di fr. 701.-- per la moglie e in ragione di fr. 800.--, oltre assegni familiari, per ciascuna delle figlie. 
4.2 Il ricorrente ritiene violato il principio dell'uguaglianza di trattamento (art. 8 Cost.) e il divieto dell'arbitrio, perché la decisione impugnata lo condanna a pagare contributi di mantenimento anche durante le 11 settimane e mezzo all'anno che le figlie trascorrono con lui e non gli riconosce alcunché per le spese cagionategli dalla convivenza con la prole. Afferma che il Tribunale federale ha stabilito che i costi attinenti al diritto di visita di un debitore sottoposto ad un pignoramento del reddito debbano essere inclusi nel suo minimo vitale e ritiene che tale principio debba pure essere seguito quando si tratta di fissare i contributi alimentari. Si dilunga poi in una serie di calcoli, fondati sulle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Cantone Zurigo (citate in seguito, come nel ricorso, semplicemente quali Tabelle di Zurigo), le quali a suo dire sarebbero state applicate dalla Presidenza del Tribunale cantonale per determinare il contributo alimentare alla prole, per mostrare sia che i costi sopportati per l'esercizio del diritto di visita assommano a complessivi fr. 305.-- da aggiungere al suo fabbisogno minimo, sia che sussisterebbe un ammanco che gli impedirebbe di corrispondere alimenti alla moglie (reddito complessivo dei coniugi di fr. 6'885, da cui vanno dedotti oltre ai fabbisogni del marito di fr. 2'741.50 e della moglie di fr. 2'493.--, gli importi per i contributi alimentari calcolati sulla base delle Tabelle di Zurigo di fr. 1'120.50 per C.A.________ e di fr. 985.50 per D.A.________). In via subordinata, afferma che se si volessero invece applicare i minimi del diritto esecutivo bisognerebbe nondimeno aggiungere - per l'esercizio del diritto di visita - fr. 134.50 al suo minimo vitale. 
4.3 Occorre innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'autorità cantonale non ha determinato il contributo di mantenimento per la prole fondandosi sulle cosiddette Tabelle di Zurigo, ma si è basata sul fabbisogno allargato del diritto esecutivo, ripartendo l'eccedenza in ragione di un terzo per il marito e due terzi per la moglie - e le due figlie - (supra 4.1). Ora, il diritto federale non prescrive un determinato sistema per calcolare i contributi alimentari (DTF 128 III 411 consid. 3.2.2 pag. 414) e il ricorrente nemmeno afferma che quello in concreto adottato dall'autorità cantonale sia incostituzionale. In queste circostanze, i numerosi calcoli contenuti nel rimedio e apoditticamente basati sulle Tabelle di Zurigo sono del tutto inconsistenti ai fini del presente giudizio. 
Anche quando il ricorrente sostiene che dovrebbero essergli riconosciuti i costi causatigli dalle figlie nei periodi di visita, egli omette di confutare la motivazione della decisione impugnata, fondata su autorevole dottrina (Cyril Hegnauer, Commento bernese, n. 146 ad art. 273 CC; Ingeborg Schwenzer, Commento basilese, n. 20 ad art. 273 CC), secondo cui tali costi debbano unicamente essere considerati se il titolare del diritto di visita si trovi in condizioni economiche peggiori rispetto al genitore che ha la custodia. Tale opinione dottrinale non viene nemmeno contraddetta dalla sentenza 7B.145/2005 citata dal ricorrente, in cui la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha riconosciuto nel fabbisogno del debitore anche un importo per l'esercizio del diritto di visita. Infatti, al debitore sottoposto ad un pignoramento del reddito viene - di regola - unicamente lasciato il minimo esistenziale, motivo per cui egli, senza il riconoscimento di un'esplicita posta, non si trova in condizioni economiche tali da permettergli di assumersi i costi attinenti all'esercizio del diritto di visita. La situazione del ricorrente è invece diversa: il suo fabbisogno calcolato dall'autorità cantonale non include solo le poste previste dal diritto esecutivo ed egli dispone di un'eccedenza di fr. 384.-- rispetto al suo minimo vitale allargato (supra consid. 4.1). Ne segue che pure questa censura, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si appalesa infondata. 
5. 
Infine, al termine del rimedio, dopo aver inutilmente esposto i suoi calcoli (supra consid. 4.3), il ricorrente indica che "in considerazione di quanto sopra, le spese vanno divise a metà" e le ripetibili compensate. Questa semplice affermazione non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e non può pertanto essere considerata un'ammissibile censura contro la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili nella sede cantonale. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso risulta, nella misura in cui si rivela ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente. In queste circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
Losanna, 3 maggio 2006 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: