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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_171/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 maggio 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Florastrasse 44, 8008 Zurigo, 
rappresentata dal p residente avv. dott. Thomas Spahni, 
opponente. 
 
Oggetto 
esclusione di un membro (associazione), 
 
ricorso contro il lodo emanato il 28 gennaio 2016 
dal Tribunale arbitrale PolyReg. 
 
 
Considerando:  
che con lodo 28 gennaio 2016 il Tribunale arbitrale PolyReg ha respinto il ricorso presentato da A.________SA contro la decisione di PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein di escluderla quale membro per essere venuta meno ai suoi obblighi finanziari; 
che A.________SA ha impugnato il lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale con ricorso 29 febbraio 2016, firmato dal lic. iur. B.________; 
che nelle cause civili sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 40 cpv. 1 LTF); 
che con decreto presidenziale 2 marzo 2016 un esemplare dell'impugnativa è quindi stato rinviato alla ricorrente con l'invito a firmare lei stessa il ricorso o a farlo firmare da un avvocato, nonché a ritrasmetterlo al Tribunale federale entro un termine non prorogabile di venti giorni dalla notifica del decreto, con la comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di inottemperanza (art. 42 cpv. 5 LTF); 
che l'invio postale contenente tale decreto (spedito quale atto giudiziario all'indirizzo di B.________) è stato ritirato il 3 marzo 2016; 
che il termine impartito per la firma dell'impugnativa, scaduto in data 7 aprile 2016 (tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), non è stato ossequiato; 
che inoltre gli ulteriori scritti trasmessi al Tribunale federale dalla ricorrente e firmati da lei stessa (concernenti il pagamento dell'anticipo spese) non permettono di sanare il vizio di rappresentanza; 
che in queste circostanze il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Tribunale arbitrale PolyReg. 
 
 
Losanna, 3 maggio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini