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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 96/04 
 
Sentenza del 3 giugno 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C.________, Stati Uniti, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente, 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 5 settembre 2002) 
 
(Concernente F.________) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
a seguito del compimento del 65° anno di età da parte del marito - C.________, nato il 18 marzo 1937 - e in sostituzione di una precedente decisione di rendita del 29 febbraio 2000, la Cassa svizzera di compensazione, per provvedimento del 24 aprile 2002, ha erogato in favore di F.________, cittadina italiana nata il 28 gennaio 1938, una rendita di vecchiaia sotto forma di indennità forfetaria di fr. 19'593.-, stante una durata contributiva di 3 anni e 9 mesi, una scala rendite 2 e un reddito annuo medio determinante di fr. 33'372.-, 
con separato provvedimento di medesima data, l'amministrazione ha pure assegnato in favore del marito un'indennità forfetaria di fr. 34'765.-, 
F.________ è insorta avverso la decisione amministrativa con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero contestando l'importo erogatole, ritenuto errato, e chiedendo un nuovo calcolo della prestazione, 
esperiti i propri accertamenti e compiuto un nuovo dettagliato conteggio, il giudice commissionale ha respinto il gravame e ha confermato l'operato della Cassa per pronuncia del 5 settembre 2002, 
nell'ambito della parallela procedura ricorsuale che lo concerne direttamente (H 296/02), C.________ si è aggravato al Tribunale federale delle assicurazioni anche contro il giudizio emesso nei confronti di F.________ domandando di "ricalcolare anche la decisione fatta nei confronti di mia moglie", 
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, i motivi per i quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335), 
se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363), 
il libero esame delle asserite lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale delle assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non esime i ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza, 
in particolare, i ricorrenti non possono limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare perché la decisione dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.), 
indipendentemente dalla questione della legittimazione di C.________ ad agire in proprio nome nella presente procedura (DTF 127 V 119 consid. 1a, 126 V 459 consid. 2d), il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione, l'insorgente limitandosi a domandare di ricalcolare la prestazione della moglie senza con ciò minimamente confrontarsi con l'atto impugnato e senza sostanziare in alcun modo la richiesta, 
in questa misura, l'impugnativa interposta dall'insorgente manifestamente non risponde ai citati requisiti posti dall'art. 108 cpv. 2 OG e dalla giurisprudenza e si rileva pertanto inammissibile, i presupposti per l'assegnazione di un termine suppletivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 OG non essendo dati (DTF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1; cfr. ad es. anche RSAS 2003 pag. 363); 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, a F.________, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 3 giugno 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: