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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
C 147/06 {T 7} 
 
Sentenza del 3 luglio 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, presidente, 
Widmer, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
M.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 maggio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione dell'8 agosto 2005, la Cassa di disoccupazione del Cantone Ticino ha respinto la domanda di M.________ volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione a far tempo dal 27 giugno precedente per il motivo che la richiedente non aveva compiuto il periodo legale minimo di contribuzione né soddisfaceva le condizioni per essere esonerata dall'adempimento di questo presupposto. Il provvedimento è stato sostanzialmente confermato il 9 settembre 2005 anche in seguito all'opposizione interposta dall'istante. 
B. 
M.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ne ha respinto il ricorso per pronuncia dell'8 maggio 2006 confermando l'operato della Cassa. 
C. 
L'interessata ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede un riesame del caso alla luce dei problemi depressivi di cui sarebbe afflitta. 
 
Mentre il Segretariato di Stato dell'economia non si è determinato, la Cassa cantonale di disoccupazione postula la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Oggetto del contendere è il tema di sapere se correttamente alla ricorrente sia stato negato il diritto a indennità di disoccupazione rivendicato a partire dal 27 giugno 2005. 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia. A tale esposizione può essere fatto riferimento non senza tuttavia ribadire che, a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra l'altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione. 
 
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI adempie le condizioni relative al periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro ha svolto durante almeno dodici mesi un'occupazione soggetta a contribuzione. Se, come in concreto, all'inizio del periodo in cui si è dedicato all'educazione di un figlio di età inferiore ai dieci anni non correva alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato che si è dedicato all'educazione dei figli è di quattro anni (art. 9b cpv. 2 LADI). 
 
Dall'adempimento del periodo di contribuzione sono esonerate le persone che, entro il termine quadro di contribuzione, non sono state vincolate, durante oltre dodici mesi complessivamente, da un rapporto di lavoro, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi assicurativi, a motivo, segnatamente, di malattia, infortunio o maternità (art. 14 cpv. 1 lett. b LADI). 
4. 
Al giudizio in lite si deve prestare adesione pure nella misura in cui ha considerato non avere la ricorrente compiuto, nel termine quadro determinante, un periodo di contribuzione di almeno dodici mesi e non essere nemmeno date le condizioni necessarie per liberarla dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione. 
 
La ricorrente, che il 20 marzo 2003 ha dato alla luce il figlio M.________, si è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione il 27 giugno 2005. Partendo dall'ipotesi che l'interessata non ha, nell'intervallo tra la nascita e l'annuncio all'amministrazione, esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi alla cura del figlio, il termine quadro in esame si estende, come giustamente rilevato dai primi giudici, al periodo dal 27 giugno 2001 al 26 giugno 2005. 
 
Ora, è pacifico e incontestato che durante tale termine quadro la richiedente non ha svolto alcuna attività soggetta a contribuzione e che, di conseguenza, l'istante non adempie il presupposto relativo al periodo di contribuzione. 
Conformemente a quanto già osservato dai giudici cantonali, l'interessata non può nemmeno prevalersi di un motivo di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione. Come spiegato in modo dettagliato dall'istanza precedente, l'insorgente non è stata impedita, durante oltre dodici mesi complessivamente, di svolgere un'attività sottoposta a contribuzione per motivi di malattia, infortunio o maternità. In particolare la Corte cantonale ha rettamente evidenziato l'insussistenza di un nesso di causalità tra il mancato adempimento del periodo di contribuzione e i problemi depressivi dell'assicurata 
 
Con il gravame a questa Corte quest'ultima non fa valere elementi di giudizio idonei a sovvertire queste considerazioni. 
5. 
Dato quanto precede, il giudizio della Corte cantonale, denegante il diritto a prestazioni, merita tutela. 
6. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 3 luglio 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: