Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 3] 
 
4C.196/2000 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
3 agosto 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Leu e Nyffeler. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
________ 
Vista la domanda del 3 luglio 2000 con cui la Parrocchia Prepositurale di S. Maria Pazzalino, Pregassona, patrocinata dall'avv. Angelo Jelmini, Lugano, chiede la revisione della sentenza emanata il 3 novembre 1999 dalla I Corte civile, in esito a un ricorso per riforma, nella causa che opponeva l'istante agli arch. Gabriella Tomamichel-Vicedomini e Maurizio Vicedomini, Moghegno, entrambi patrocinati dall'avv. Francesco Moretti, Lugano, in materia di contratto di mandato (onorario dell'architetto); 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1.- Nella primavera del 1991 la Parrocchia Prepositurale di S. Maria-Pazzalino (di seguito "Parrocchia") ha indetto un concorso per la progettazione di una nuova chiesa a Pregassona. La giuria ha assegnato il primo premio agli architetti Gabriella Tomamichel-Vicedomini e Maurizio Vicedomini (di seguito "architetti"), senza tuttavia raccomandare nessuno dei lavori presentati per il mandato di esecuzione. Ai vincitori e ad Alberto Finzi la Parrocchia ha comunque, successivamente, chiesto di rielaborare i rispettivi progetti. L'esecuzione dell'opera è stata infine affidata ad Alberto Finzi. 
 
Preso atto di questa scelta, gli architetti hanno domandato alla Parrocchia la remunerazione del lavoro svolto. 
Senza successo. Il disaccordo fra le parti è sfociato nella procedura giudiziaria in oggetto, nell'ambito della quale, il 18 giugno 1999, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - modificando la pronunzia pretorile del 17 marzo precedente - ha condannato la Parrocchia al versamento di fr. 35'858.--, oltre interessi. 
 
Contro questa pronunzia la soccombente ha interposto un ricorso per riforma, che la I Corte civile del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, con sentenza del 3 novembre 1999. 
 
2.- Richiamandosi all'art. 136 lett. d OG, il 3 luglio 2000 la Parrocchia ha presentato una domanda di revisione, con la quale chiede al Tribunale federale - previo annullamento della decisione del 3 novembre 1999 - di chinarsi nuovamente sulla vertenza e pronunciarsi sull'applicabilità e l'interpretazione dell'art. 54.3 Norma SIA 152, così come già proposto con il ricorso per riforma. 
3.- La domanda di revisione verte su di una considerazione formulata dal Tribunale federale (consid. 3b pag. 7), per cui gli architetti potevano confidare nell'assegnazione del mandato di esecuzione del progetto, anche perché "non è stato accertato ch'essi fossero a conoscenza del fatto che un altro progettista era stato interpellato". 
Quest'ultima affermazione sarebbe, secondo l'istante, in manifesto contrasto con quanto dichiarato dal teste Christoph Dermitzel il 14 febbraio 1996, il quale, riferendosi all'incontro avuto - separatamente - con i vari architetti incaricati della rielaborazione del progetto, ha fra l'altro addotto: "Per quanto ricordo fu anche detto che i progetti in discussione erano due e secondo me gli attori sapevano che vi era anche il progetto dell'arch. Finzi". 
 
 
4.- Orbene, giusta l'art. 136 lett. d OG la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile quando il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. 
 
a) Per ammettere la revisione occorre quindi che siano realizzate la seguenti condizioni (cfr. Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., n. 8.16): 
 
- Il Tribunale federale deve aver commesso una svista (cfr. anche art. 63 cpv. 2 OG). Per giurisprudenza invalsa una svista (manifesta) si verifica qualora il giudice abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di prova (DTF 115 II 399 consid. 2a). Non vi è per contro svista qualora il giudice non ritenga concludente, o solo parzialmente, un determinato mezzo di prova o se gli attribuisce una portata diversa da quella assegnatagli da una parte (Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione, in: Festschrift Guldener, Zurigo 1973, IV d pag. 95). 
 
- A causa della svista il Tribunale federale non ha tenuto conto di un fatto. In altre parole, il giudice si trova a statuire, per inavvertenza, su di una fattispecie diversa da quella che era tenuto ad esaminare. Giovi rammentare che sono "fatti" tutti gli elementi che costituiscono la fattispecie sottoposta all'esame del tribunale, ovverosia le allegazioni delle parti non contestate, il contenuto obiettivo dei documenti esibiti (corrispondenza, contratti, ..) nonché il risultato univoco dell'assunzione di determinate prove (ad esempio in caso di rapporti peritali). 
Non sono invece "fatti" ai sensi della disposizione in esame né la valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del processo, né l'applicazione della norma giuridica ai fatti accertati (cfr. Rolando Forni, op. cit. , IV a) pag. 92 seg.). 
 
- Infine, il fatto cui si riferisce il motivo di revisione deve risultare dagli atti ed essere rilevante, ovvero idoneo a sovvertire l'esito del giudizio a favore dell'istante (cfr. anche DTF 122 II 17 consid. 3). 
 
b) Nel caso in esame occorre inoltre considerare che la domanda di revisione si rivolge contro una sentenza pronunciata in esito a una procedura di riforma, nell'ambito della quale il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine, 123 III 110 consid. 2 con rinvii) o che si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG
 
c) Alla luce di tutto quanto esposto la domanda di revisione appare manifestamente infondata. 
 
Essa non concerne un fatto risultante dagli atti, che il Tribunale federale avrebbe inavvertitamente omesso di considerare, bensì l'apprezzamento di un mezzo di prova, che non può essere rivisto dal Tribunale federale nel quadro della giurisdizione per riforma. Al limite, l'istante avrebbe potuto allegare che la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha valutato la deposizione del teste Dermitzel nel senso da lei proposto. Ciò non avrebbe comunque mutato l'esito della procedura di revisione, dato che, in ogni caso, dal giudizio cantonale non emerge che gli architetti, quando hanno accettato di rielaborare il loro progetto, sapevano dell'analoga richiesta ad Alberto Finzi. In queste circostanze, dunque, la censurata considerazione del Tribunale federale resiste alla critica. 
 
Abbondanzialmente si può a ogni modo osservare che, stando al tenore dell'allegato, l'istante stessa non ritiene la circostanza su cui poggia la sua domanda di revisione idonea a modificare la pronunzia federale a suo favore, atteso che, a tal fine, essa chiede al Tribunale federale di chinarsi su di un' altra e diversa questione. 
 
5.- In conclusione, quindi, la domanda di revisione va disattesa. 
 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 143 cpv. 1 OG 
 
il Tribunale f e d e r a l e 
 
pronuncia : 
 
1. La domanda di revisione è respinta. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dell'istante. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 3 agosto 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,