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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_567/2011 
 
Sentenza del 3 ottobre 2011 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinati dall'avv. Yves Flückiger, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________SA, 
patrocinata dall'avv. Carmelo Seminara, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto d'appalto, 
 
ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in 
materia costituzionale contro la sentenza emanata 
il 18 luglio 2011 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che in parziale accoglimento della petizione presentata dalla C.________SA contro A.________ e B.________, il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato all'Ufficiale del registro fondiario di Mendrisio di iscrivere a favore dell'attrice in via definitiva un'ipoteca legale per fr. 74'282.--, oltre interessi, su un fondo di Arogno di proprietà dei convenuti in ragione di metà ciascuno; 
che con sentenza 18 luglio 2011 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio di A.________ e B.________ e ha confermato la decisione pretorile; 
che i soccombenti hanno impugnato al Tribunale federale la decisione di appello con allegato datato 15 settembre 2011, consegnato alla posta svizzera il medesimo giorno e contenente un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che il ricorso contro una decisione dev'essere depositato al Tribunale federale o, per quanto qui interessa, consegnato alla posta svizzera entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale (art. 48 cpv. 1 LTF combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) e che i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF); 
che in virtù dell'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF i termini stabiliti dalla legge sono sospesi fra il 15 luglio e il 15 agosto compreso; 
che pertanto, la decisione impugnata essendo incontestatamente pervenuta al patrocinatore dei ricorrenti durante le summenzionate ferie giudiziarie estive, il termine di ricorso è scaduto il 14 settembre 2011 (sentenza 5A_634/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 1, non pubblicato nella DTF 135 III 324; DTF 132 II 153 consid. 4.2); 
che in queste circostanze i ricorsi del 15 settembre 2011 si rivelano di primo acchito inammissibili, perché tardivi, e vanno decisi dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 3 ottobre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti