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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_188/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 4 giugno 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Gianluca Padlina, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.  
 
Oggetto 
sequestro penale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2013 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
B.________SA è proprietaria di alcuni fondi siti sul territorio di Y.________, sui quali si trovano il centro commerciale "Centro X.________" e una stazione di rifornimento. A circa centro metri di distanza dal detto centro è ubicato un pozzo di captazione di acqua potabile. Il 21 febbraio 2000 B.________SA ha locato la stazione di rifornimento alla A.________SA. Nell'ambito di accertamenti per un cambiamento della gestione, nel gennaio 2001, nel sottosuolo nei pressi della stazione e del centro è stata rinvenuta la presenza di olio da riscaldamento, riversatosi in seguito alla rottura tra il 1991 e il 1993 di un tubo dell'impianto di riscaldamento del centro commerciale, condotta poi sostituita. 
 
B.  
Per quanto qui interessa, il 14 maggio 2008 sul piazzale della stazione di rifornimento è avvenuta una fuoriuscita di benzina provocata da una disattenzione di un automobilista: ne sono poi state riscontrate tracce nel sottosuolo e nell'acqua potabile del Comune di Z.________. Per accertare le cause dell'inquinamento, il 29 agosto 2008 il Procuratore pubblico (PP) ha nominato l'ing. Michel Agassiz quale perito: il referto è stato consegnato il 19 febbraio 2009. La causa principale dell'inquinamento sarebbe da ricondurre a una perdita di carburante della vecchia condotta che collegava la cisterna alle pompe di benzina. Il perito ha ammesso d'essersi fatto aiutare per l'esecuzione dei "sondaggi" da un collaboratore della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), senza la preventiva autorizzazione del PP. 
 
C.  
Il 30 marzo 2012 il PP ha decretato l'apertura dell'istruzione penale, tra altri, nei confronti di A.________. Con istanza del 21 novembre 2012, questi ha chiesto il sequestro di tutta la documentazione cartacea ed elettronica concernente gli inquinamenti. Mediante decisione del 12 dicembre successivo, il PP ha respinto la richiesta, ritenuta peraltro tardiva. Adita dall'istante, con giudizio dell'8 aprile 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
 
D.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione della CRP e quella del PP e di ordinare a quest'ultimo di procedere al richiesto sequestro, in via subordinata, di invitarlo a sequestrare determinati atti presso il perito e, in via ancor più subordinata, di ordinargli di statuire nuovamente nel merito dell'istanza. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
 
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. In concreto è chiaramente dato il ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF), per cui il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile (art. 113 segg. LTF). Il ricorso è inammissibile pure in quanto diretto contro la decisione del PP, di cui è chiesto l'annullamento. In effetti, il gravame è dato soltanto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) : d'altra parte, per l'effetto devolutivo del reclamo, la decisione del PP è sostituita da quella della CRP (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid.1.4; 129 II 438 consid. 1).  
 
1.3. Il ricorrente, che fa valere una violazione del diritto di essere sentito, in particolare di partecipare all'assunzione delle prove, chiede al Tribunale federale che al procedimento partecipino solo le parti comparse davanti alla CRP e quindi unicamente il PP e che questi non inserisca nel fascicolo processuale gli atti riconducibili all'istanza in esame per non vanificare la richiesta di sequestro. Visto l'esito del gravame, la richiesta non dev'essere esaminata oltre.  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché, come in concreto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).  
 
1.5. Nella misura in cui il ricorrente critica, quale valutazione errata, l'accertamento nel 2001 da parte dei funzionari della SPAAS di benzina nel sottosuolo, il quesito esula dall'oggetto del litigio. D'altra parte, in quanto egli si diffonde a censurare i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato, criticandoli in maniera appellatoria, tendente a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità precedente, e ad addurre fatti non accertati, egli non dimostra ch'essi siano stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF), per cui essi sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 139 II 7 consid. 4.2; 136 I 184 consid. 1.2; 136 II 508 consid. 1.2). D'altra parte, censurando il fatto che il PP, riferendosi al modo operativo del perito, avrebbe parlato di "limitata collaborazione di ordine tecnico", egli disattende che oggetto del litigio può essere unicamente il giudizio della CRP.  
 
1.6. Il ricorrente rileva, rettamente, che l'oggetto d'impugnazione è una decisione incidentale, che non pone fine al procedimento penale. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, requisiti il cui adempimento dev'essere di massima dimostrato dal ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o quando l'accoglimento del rimedio comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b) : quest'ultima condizione non è manifestamente adempiuta in concreto.  
 
1.6.1. Nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente. In questo campo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola del previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 139 consid. 4), fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4).  
 
1.6.2. Il ricorrente ricorda che le decisioni, come quella in esame, relative all'assunzione di mezzi di prova, non causano di massima un pregiudizio irreparabile, siccome la richiesta può essere riproposta durante il dibattimento e la censura addotta di nuovo formulata con un ricorso contro un'eventuale decisione finale di condanna. Fa nondimeno valere, richiamando la sentenza 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.3, che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un'eccezione a detta regola, poiché sussisterebbe il rischio di una perdita degli atti litigiosi e poiché vi sarebbero ancora fatti decisivi da chiarire.  
Al riguardo, il ricorrente adduce che il perito si sarebbe fatto aiutare, senza l'autorizzazione del PP, dal dott. Eros Crivelli, all'epoca capo dell'Ufficio industrie, sicurezza e protezione del suolo presso la SPAAS, per cui si sarebbe in presenza di una situazione irrita. Poiché il dott. Crivelli è andato in pensione il 1° gennaio 2013, sarebbe ragionevole supporre che la corrispondenza elettronica presente sul computer del suo posto di lavoro sia stata cancellata, mentre non è dato di sapere se quella cartacea sia ancora disponibile presso gli uffici della SPAAS. Sarebbe per contro probabile che la corrispondenza cartacea sia ancora disponibile presso il perito. Sussisterebbe comunque un rischio elevato che non lo sia più quella elettronica, risalente a cinque anni or sono, tenuto conto che i computer verrebbero sostituti ogni 4-5 anni e che, contrariamente alla richiamata causa 1B_189/2012 relativa a documenti bancari, in concreto non vi è alcun obbligo legale di conservare i dati litigiosi: si sarebbe quindi in presenza di un rischio di distruzione, per lo meno parziale, della documentazione di cui è chiesto il sequestro. 
 
1.6.3. La tesi non regge. In effetti, il ricorrente fonda la richiesta di sequestro sul fatto che si dovrebbe verificare se vi siano state violazioni procedurali nell'ambito dell'allestimento della perizia o una lesione dei suoi diritti di partecipare alla sua assunzione. Ora, nella decisione impugnata (fatti k in fine ed n) si precisa che nell'ambito di un interrogatorio il perito ha ammesso d'essersi fatto aiutare, senza preventiva autorizzazione del PP, dal citato funzionario della SPAAS e che tale partecipazione era nota ai precedenti titolari dell'inchiesta. Non si è quindi in presenza di fatti decisivi non ancora chiariti e pertanto di un'eccezione alla prassi secondo cui la negata assunzione di un mezzo di prova non comporta di massima un pregiudizio irreparabile.  
 
D'alta parte, neppure la generica tesi ricorsuale sul rischio di distruzione, peraltro parziale, di mezzi di prova può essere condivisa, ritenuto che o i dati esistenti del computer professionale del dott. Crivelli sono già stati cancellati o ch'essi potrebbero ancora trovarsi, se del caso, su un'eventuale memoria centralizzata del sistema informatico dell'amministrazione cantonale. La stessa conclusione vale, per analogia, per la corrispondenza professionale cartacea. Del resto, di per sé, i dati in questione dovrebbero essere conservati sulla base della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e non vi è motivo per non poterlo ritenere. Riguardo all'eventuale corrispondenza nelle mani del perito, il semplice accenno al fatto che un computer possa essere sostituito non implica di per sé che i messaggi elettronici memorizzati sul disco duro dello stesso non siano più accessibili neppure sul server, utilizzando un altro terminale. La questione, per i motivi di cui si dirà, non dev'essere comunque esaminata oltre. 
 
2.  
 
2.1.  
In effetti, il ricorso, indipendentemente dell'eventuale tardività dell'istanza litigiosa (l'interrogatorio del perito ha infatti avuto luogo il 15 novembre 2011, mentre l'istanza di sequestro è del 21 novembre 2012), sarebbe infondato nel merito. 
 
2.2. La CRP ha ritenuto che la documentazione richiesta non è nemmeno indirettamente connessa ai reati ipotizzati a carico del ricorrente, poichè il perito è stato attivo solo a partire dal 29 agosto 2008, mentre l'inquinamento oggetto dei reati ipotizzati a carico del ricorrente sarebbe avvenuto tra il 2001 e il 2004. Il perito non potrebbe pertanto aver ricevuto o prodotto, in quel periodo, documenti o comunicazioni relative all'inquinamento stesso. Ne ha concluso che l'unica documentazione reperibile presso il perito o la SPAAS potrebbe concernere eventualmente le modalità di esecuzione della perizia, ma non aspetti riguardanti azioni o omissioni che hanno portato al verificarsi dell'inquinamento. Non vi sarebbe inoltre alcun indizio di reato che potrebbe giustificare l'adozione del postulato provvedimento coercitivo (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP).  
 
2.3. È vero che il ricorrente incentra il gravame sulle criticate modalità con cui sarebbe stata allestita la perizia, ricordando nondimeno che ha potuto formulare domande all'esperto e porgli quesiti peritali supplementari, dopo che una sua istanza di sostituzione dello stesso era stata respinta. Nel merito fa valere una violazione dell'obbligo di verbalizzazione (art. 76 CPP), del "divieto di conservare atti segreti" o di allestire un incarto separato da quello ufficiale, dell'obbligo di documentazione e di fondare le decisioni solo sugli atti di cui l'imputato ha potuto prendere conoscenza (art. 100 CPP). Aggiunge che un perito non dovrebbe intrattenere contatti diretti con le parti, precisando che in concreto sarebbe pacifico e incontestato che l'esperto avrebbe avuto, ad esclusione delle parti al procedimento, contatti con alcuni funzionari della SPAAS, approcci che non sarebbero stati verbalizzati.  
 
Sostiene che la decisione della CRP sarebbe carente di motivazione, poiché non si esprime sulla criticata gestione degli atti da parte del PP (art. 100 CPP). La censura non regge, ritenuto che la CRP si è espressa su tutti i punti rilevanti per il giudizio, segnatamente quelli relativi alla richiesta di sequestro (DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). D'altra parte, queste critiche, inerenti a decisioni incidentali e a modalità di conduzione dell'inchiesta, sono inammissibili e potranno essere sollevate se del caso nel quadro del dibattimento. Si tratta del resto, in sostanza, di un preteso divieto di utilizzare mezzi di prova asseritamente assunti in maniera irrita (sul divieto di utilizzare prove illecite cfr. art. 140 seg. CPP; DTF 138 IV 169 consid. 3.1; 137 I 218). Ora, non spetta al Tribunale federale esprimersi già in questo stadio della procedura sull'utilizzazione o meno della criticata perizia (cfr. DTF 136 IV 92 consid. 4.1; sentenza 1B_584/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2). L'imputato non può infatti chiedere che la questione di sapere se la perizia sia stata allestita in modo irrito o meno sia decisa definitivamente prima della chiusura della procedura (sentenza 1B_61/2012 del 9 febbraio 2012 consid. 2), ricordato che spetta del resto in primo luogo al giudice di merito pronunciarsi sulla valutazione dei mezzi di prova. Infine, nella misura in cui il ricorrente mette in sostanza in discussione l'imparzialità del perito a causa dei contatti avuti con determinati funzionari, indipendentemente dalla proponibilità in questa sede e dalla tempestività della censura (art. 58 CPP), va rilevato che l'eccezione dell'art. 92 LTF, visto che si tratta implicitamente della ricusa del perito, non si applica di massima quando la perizia, come in concreto, è già stata allestita (sentenza 4A_255/2011 del 4 luglio 2011 consid. 1.2). 
 
3.  
 
3.1. II ricorrente adduce poi un'asserita errata applicazione degli art. 196, 197 e 263 CPP ed in particolare di quest'ultima norma, secondo cui a determinate condizioni all'imputato o a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (cpv. 1 lett. a). Al riguardo, egli disattende che nei confronti di terzi non imputati il richiesto provvedimento coercitivo, come sottolineato dalla dottrina da lui richiamata, dev'essere adottato con particolare riserbo e che, sebbene gli indizi non debbano necessariamente essere diretti contro il terzo in questione, essi devono nondimeno sussistere ( JONAS WEBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 15 ad art. 197). Ora, come accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale, la CRP ha stabilito che la documentazione non è nemmeno indirettamente connessa ai reati ipotizzati a carico del ricorrente. In siffatte condizioni, il criticato rifiuto non lede il diritto federale, per il quale i provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela (art. 197 cpv. 2 CPP). Del resto, scopo della richiesta litigiosa non è tanto il fatto di assicurare prove (art. 196 lett. a CPP) e di mettere in discussione le azioni o omissioni che hanno portato al verificarsi dell'inquinamento, unica fattispecie oggetto del procedimento penale, bensì, come rettamente rilevato dalla CRP e sottolineato dal ricorrente, di criticare le modalità di esecuzione della perizia e la sua valutazione.  
 
3.2. A ragione la CRP ha poi ritenuto che la postulata misura, assimilabile a una ricerca indiscriminata di prove, non rispetta il principio di proporzionalità, per di più prestandosi allo scopo misure meno incisive (per esempio richiesta di rapporti scritti, assunzione di testi). Ciò vale a maggior ragione, poiché, come visto, i criticati contatti tra il perito e membri della SPAAS sono già stati accertati mediante l'interrogatorio del perito. Le relative censure non adempiono del resto le citate esigenze di motivazione (art. 42 LTF).  
 
4.  
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 giugno 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri