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[AZA 0] 
 
7B.116/2000 
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI 
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4 luglio 2000 
 
Composizione della Camera: giudici federali Bianchi, presidente, 
Weyermann e Nordmann. 
Cancelliere: Piatti. 
 
_______ 
Visto il ricorso del 18 maggio 2000 presentato da A.________, Minusio, patrocinato dagli avv. E.________ e F.________, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 2 maggio 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in merito al sequestro operato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nei confronti di B.________ GmbH, Sontra (D), patrocinata dall'avv. C.________, Lugano, e che vede come parte interessata lo stesso avv. C.________, Lugano, patrocinato dall'avv. G.________, Lugano; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 6 settembre 1999 il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato, ad istanza di A.________ e nei confronti della B.________ GmbH, il sequestro "presso la filiale di Lugano della UBS SA del credito e la somma in contanti di fr. 537'000.-- di proprietà della B.________ GmbH depositata sul conto clienti no X.________ dell'avv. 
C.________ o in qualche modo deviata su un altro conto, sia esso dell'avv. C.________, del suo studio legale o di terzi; presso la filiale di Lugano della UBS S.A., nelle sue immediate vicinanze fino allo studio legale dell'avv. 
C.________ in via H.________ a Lugano la somma in contanti di fr. 537'000.-- di proprietà della B.________ GmbH prelevata da tali conti e in mano dello studio legale dell'avv. 
C.________". L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha eseguito il sequestro il medesimo giorno, diffidando la banca ad accertare l'esistenza di quanto indicato nel decreto di sequestro e di non disporre di quanto forma oggetto del sequestro senza l'esplicito consenso dell'Ufficio. Il medesimo giorno l'avv. F.________, patrocinatrice del creditore, ha versato fr. 537'000.-- sul conto X.________ dell'UBS di Lugano, indicando quale titolo "pagamento D.________ alla B.________ GmbH". 
 
B.- Il 17 settembre 1999 C.________ ha impugnato il predetto provvedimento con ricorso all'autorità di vigilanza. 
Con sentenza 2 maggio 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto il rimedio, dichiarato nulla l'esecuzione del sequestro e in particolare il relativo verbale. I giudici cantonali hanno ritenuto nulla la diffida relativa "al credito della B.________", poiché l'UBS è unicamente debitrice nei confronti di C.________ e la sequestrante non ha chiesto il sequestro del credito del predetto legale. Neppure il sequestro della somma in contanti di fr. 537'000.-- di proprietà della B.________ depositata sul predetto conto cliente dell'avv. C.________ può essere eseguito, poiché non esiste alcuna somma in contanti oggetto di un diritto di proprietà indipendente, essendo il predetto importo stato versato sul menzionato conto e di conseguenza divenuto di proprietà della banca. Poiché tale somma non può essere individualizzata, essa non può neppure essere sequestrata. Infine non potrebbe nemmeno essere eseguito il chiesto sequestro del predetto importo eventualmente prelevato dall'avv. C.________, poiché il denaro sarebbe di proprietà di quest'ultimo e non della B.________ GmbH. 
 
C.- Il 18 maggio 2000 A.________ ha inoltrato contro la predetta decisione un ricorso, chiedendo al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullarla e di confermare il verbale di sequestro. 
Il ricorrente rileva che la formulazione del decreto di sequestro è conforme alla dottrina e giurisprudenza; quand' anche si volesse ritenere il testo di tale decreto impreciso, tale fatto non giustifica la sanzione estrema della nullità. Inoltre, l'autorità di vigilanza ha esaminato l'appartenenza materiale dei beni da sequestrare, facoltà che spetta unicamente al giudice del sequestro. Infine, il dispositivo si rivela pure errato laddove accoglie il rimedio inoltrato da C.________, poiché la nullità dell'esecuzione è stata pronunciata per motivi evocati d'ufficio e non per quelli, completamente differenti, invocati nel gravame. 
 
Il 25 maggio 2000, il Presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. 
 
Con risposta 7 giugno 2000 C.________ propone la reiezione del ricorso. Presso l'UBS di Lugano non esistono né un credito né una somma in contanti di proprietà della B.________ GmbH, motivo per cui non è possibile eseguire il sequestro. Inoltre per ammissione stessa del creditore e per evidenza manifesta i beni appartengono ad un terzo. Infine, pure il fatto che il sequestro è stato manifestamente ottenuto in violazione del principio della buona fede, costituisce un ulteriore motivo che ne giustifica la nullità. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Giusta l'art. 22 cpv. 1 LEF l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche qualora la decisione dell'ufficio di esecuzione o dei fallimenti non sia stata impugnata. È vero che con la revisione della LEF è stata introdotta la procedura di opposizione al decreto di sequestro. Tuttavia l'esistenza di tale procedura non obbliga l'ufficio ad eseguire un sequestro nullo (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, ZSR, 1997, pag. 489) né impedisce all'autorità di vigilanza di constatare l'eventuale nullità dell'esecuzione di un sequestro. 
 
b) In virtù dell'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da questa violate e in che consiste la violazione. Se e nella misura in cui il ricorrente ha pure inteso chiedere l'annullamento della decisione cantonale per quanto riguarda l'inesistenza di un credito della B.________ GmbH, il ricorso, totalmente silente sulla questione, si rivela inammissibile per carenza di motivazione. 
 
2.- a) L'autorità di vigilanza ha ritenuto che non sussiste alcuna somma in contanti di fr. 537'000.-- di proprietà della B.________ depositata sul conto cliente della controparte. La somma versata appartiene alla banca, poiché la persona che deposita o investe una somma di denaro su un conto bancario (deposito irregolare ai sensi dell'art. 481 CO o mutuo giusta l'art. 312 CO) ne perde la proprietà e il possesso che passano al depositario risp. mutuario. L'importo versato non potendo essere individualizzato, non può nemmeno essere sequestrato. Una richiesta in tal senso è pertanto nulla. 
 
b) Il ricorrente asserisce invece che il bene esiste e che occorre esaminare la sua designazione quale "somma di denaro", che in concreto è più che sufficiente, poiché la designazione generica di valori patrimoniali da sequestrare è stata ammessa sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina. 
 
c) Per costante giurisprudenza l'Ufficio non può essere costretto a sequestrare beni inesistenti, né sequestrare beni non indicati nel decreto di sequestro (DTF 107 III 33 consid. 4 e rinvii; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 51 n. 50). 
Ora, in concreto, il ricorrente pare misconoscere che in virtù dei vincolanti accertamenti dell'autorità di vigilanza (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG), egli ha chiesto il sequestro della somma in contanti di fr. 537'000.--. Così facendo egli non ha affatto designato in modo generico i beni da sequestrare, ma, al contrario, ha specificato l'oggetto del sequestro. Poiché nemmeno il ricorrente pretende nel proprio rimedio che presso l'istituto di credito vi sia la predetta somma di denaro in contanti quale bene individualizzato, la censura si rivela infondata. 
 
3.- Il ricorrente afferma poi che l'autorità di vigilanza ha fatto uso di un potere d'esame che non le compete, vagliando l'appartenenza dei beni da sequestrare, quando ha dichiarato nulla l'esecuzione del sequestro, anche nell'eventualità di un prelievo da parte dell'avv. 
C.________, poiché tale somma, di proprietà della banca, diverrebbe di proprietà del legale e non della B.________ GmbH. 
 
Il sequestro dev'essere eseguito sui beni del debitore. 
La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che esso si rivela nullo qualora tocchi beni, che non sono palesemente di proprietà del debitore. Infatti, il sequestro deve aver per oggetto il patrimonio del debitore (DTF 107 III 33 consid. 4 pag. 38 con rinvii; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 51 n. 50) e per la sua esecuzione si applicano per analogia le norme concernenti il pignoramento (art. 275 LEF). Ne segue che l'autorità di vigilanza non ha violato il diritto federale, dichiarando nullo un sequestro che manifestamente non è diretto contro beni di proprietà del debitore. 
 
4.- Infine il ricorrente chiede che il dispositivo n. 1, in cui l'autorità di vigilanza indica che il ricorso dell'avv. C.________ è accolto, sia annullato. Egli osserva che l'esecuzione del sequestro è stata dichiarata nulla per motivi evocati d'ufficio e non per quelli fatti valere nel rimedio cantonale. La critica è speciosa. Con la dichiarazione di nullità dell'esecuzione del sequestro sono pure state annullate le diffide impugnate dal predetto legale. È pertanto di solare evidenza che il rimedio cantonale è stato accolto anche se parzialmente per motivi diversi da quelli indicati nel gravame. 
 
5.- Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e va respinto. 
Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili della sede federale (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi 
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto. 
 
2. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 4 luglio 2000 MDE 
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,