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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.146/2006 /biz 
 
Sentenza del 4 settembre 2006 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Associazione A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
comminatoria di fallimento, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 3 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
La B.________S.A. ha escusso l'associazione A.________ e il 30 maggio 2006 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso le comminatorie di fallimento per due esecuzioni. 
2. 
Con sentenza 3 agosto 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro le predette comminatorie di fallimento. Essa ha reputato che un ricorso fondato sull'art. 17 LEF è unicamente ammissibile per motivi formali, mentre in concreto l'escussa si era unicamente prevalsa di censure concernenti la fondatezza del credito (difettosità ed inutilità del prodotto di cui la procedente chiede il pagamento). L'autorità di vigilanza si è pure dichiarata incompetente a statuire sulla domanda di concordato, la quale avrebbe invece dovuto essere presentata al Pretore, e ha ritenuto che il differimento del fallimento dev'essere chiesto al giudice del fallimento con una domanda di moratoria concordataria. Ha infine considerato le comminatorie di fallimento conformi al diritto esecutivo, atteso in particolare che l'escussa è iscritta a registro di commercio e che le opposizioni interposte ai precetti esecutivi sono state rigettate in via definitiva. 
3. 
L'associazione A.________ ha ricorso al Tribunale federale contro la predetta decisione affermando che la comminatoria di fallimento sarebbe "viziata dalla sentenza del giudice di pace, che fra l'altro si definisce incompetente (recte: competente) in materia, malgrado l'importo del contenzioso superi i fr. 3'000.--". Sarebbe poi "gravissimo" farla ingiustamente fallire. La ricorrente ribadisce inoltre l'infondatezza dell'esecuzione e afferma di aver incaricato i propri legali sia di agire innanzi alla Pretura e alla Procura contro la B.________S.A. per risarcimento del danno e "per l'ipotesi di reato di truffa ed abuso di posizione dominante", sia di procedere innanzi alla Pretura come indicato nella sentenza impugnata per quanto attiene al fallimento. 
 
Non sono state chieste risposte al ricorso. 
4. 
In virtù dell'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. 
In concreto, sebbene manchi un'esplicita indicazione delle modifiche desiderate, dalla motivazione del ricorso è possibile desumere che la ricorrente intende ottenere l'annullamento della decisione impugnata e delle comminatorie di fallimento. Non costituiscono invece ammissibili censure ai sensi della predetta norma, né l'affermazione di aver incaricato i propri avvocati di agire in Pretura e Procura, né l'asserzione che un fallimento ingiustificato della ricorrente sarebbe gravissimo. 
5. 
Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. 
 
Ora, togliere in via definitiva l'opposizione interposta a precetti esecutivi fatti notificare per l'incasso di crediti fondati sul diritto privato spetta al giudice e non agli uffici di esecuzione o dei fallimenti (v. art. 79 cpv. 1 e art. 80 cpv. 1 LEF). Ne segue che la ricorrente non può - validamente - prevalersi innanzi all'autorità di vigilanza, e quindi nemmeno davanti alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti Tribunale federale (art. 19 cpv. 1 LEF), della pretesa incompetenza per valore del giudice di pace che ha pronunciato il rigetto dell'opposizione. Una tale critica avrebbe invece dovuto essere proposta con un ricorso per cassazione al Tribunale di appello del Cantone Ticino, nel quale la ricorrente avrebbe pure potuto - atteso che in concreto le opposizioni sono state rigettate nell'ambito della procedura ordinaria (art. 79 cpv. 1 LEF) - presentare le sue argomentazioni attinenti alla pretesa infondatezza del credito. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione alla ricorrente, alla controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 4 settembre 2006 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: