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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_15/2010 
 
Sentenza del 4 ottobre 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. H.A.________, 
2. A.A.________, 
3. B.A.________, 
4. C.A.________, 
5. D.________, 
rappresentati da H.A.________ e A.A.________, 
istanti, 
 
contro 
 
E.E.________ e F.E.________, 
patrocinati dall'avv. Lorenza Ponti Broggini, 
Studio legale Respini Rossi Beretta Piccoli & Jelmini, 
controparti, 
 
Municipio di Rovio, 6821 Rovio, 
patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone, via Francesco Chiesa 65a, casella postale 1860, 6850 Mendrisio, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale 1C_204/2010 del 27 luglio 2010. 
Fatti: 
 
A. 
Con sentenza del 3 marzo 2010 il Tribunale cantonale amministrativo, in accoglimento di un ricorso presentato da E.E.________ e F.E.________, ha confermato la licenza edilizia a posteriori rilasciata dal Municipio di Rovio, il 17 ottobre 2007, per edificare un muro di sostegno in cemento armato sul loro fondo (part. n. 41), confinante a valle con la particella n. 45 di proprietà di A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.________. 
 
B. 
Con sentenza 1C_204/2010 del 27 luglio 2010, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso in materia di diritto pubblico presentato dagli opponenti A.________ contro il predetto giudizio della Corte cantonale. 
 
C. 
Il 27 agosto 2010 questi ultimi hanno introdotto al Tribunale federale un atto con cui lamentano errori nella sentenza del 27 luglio 2010. Ribadiscono essenzialmente che l'altezza del muro raggiungerebbe 2,25-2,40 m e che la pendenza limitata del terreno non giustificherebbe la concessione di supplementi di altezza. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Nel loro allegato, gli istanti ribadiscono sostanzialmente le argomentazioni riguardanti le caratteristiche del manufatto litigioso e la pretesa impossibilità di autorizzarne la costruzione. Ritenendo errata la sentenza del 27 luglio 2010, chiedono in sostanza al Tribunale federale di rivenire sulla stessa. 
 
1.2 La criticata sentenza di questa Corte può di principio essere rivista solo qualora sia dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF). La revisione può in particolare essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (art. 121 lett. a LTF); se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (art. 121 lett. b LTF); se esso non ha giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (art. 121 lett. d LTF). In materia di diritto pubblico, la revisione può inoltre essere chiesta se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). 
 
1.3 Gli istanti non sostanziano un motivo di revisione ai sensi di queste disposizioni, ma rimettono in discussione il merito della causa, ribadendo essenzialmente le argomentazioni sollevate con il ricorso in materia di diritto pubblico. Sostengono che il muro oggetto della controversia sarebbe deturpante e presenterebbe un'altezza fino a 2,40 m. Contestano in particolare l'accertamento della Corte cantonale - ripreso dal Tribunale federale nella sentenza del 27 luglio 2010, rilevando contestualmente che al riguardo non era dimostrato arbitrio - secondo cui le cavità tra i blocchi di cemento sui quali è appoggiato il basamento del muro sono alte al massimo una decina di centimetri. Adducono che tali cavità misurerebbero da 40 a 83 cm. Ribadiscono inoltre che il pendio non sarebbe ripido, sicché non si giustificherebbe di concedere un supplemento di altezza. Con queste argomentazioni gli istanti non invocano gli estremi di un motivo di revisione, ma ripresentano contestazioni concernenti gli accertamenti delle caratteristiche del manufatto e l'autorizzazione edilizia che sarebbe stata rilasciata a torto alle controparti. Si tratta di critiche riguardanti il merito della causa, che sono state oggetto del giudizio del 27 luglio 2010 e su cui, come visto, il Tribunale federale non può di principio rivenire. 
 
2. 
Ne segue che la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico degli istanti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 4 ottobre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Gadoni