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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_569/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 ottobre 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________AG, 
ricorrente, 
 
contro 
 
banca B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
esecuzione cambiaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che nell'esecuzione cambiaria promossa dalla banca B.________SA nei confronti di A.________AG per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi, con decisione 13 aprile 2016 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo; 
che con sentenza 21 giugno 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo presentato da A.________AG contro la decisione pretorile; 
che con ricorso 29 luglio 2016 A.________AG ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che con decreto 2 agosto 2016 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 5'000.--; 
che con decreto 31 agosto 2016 a A.________AG è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese; 
che quest'ultimo decreto è stato notificato alla ricorrente in data 8 settembre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto lunedì 19 settembre 2016 (art. 45 cpv. 1 LTF); 
che il 30 settembre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 ottobre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini