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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_542/2014 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 febbraio 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinata dall'avv. Beni Dalle Fusine, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 giugno 2014. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. Nell'ottobre 2006 A.________, nata nel 1970, attiva quale venditrice, ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando sostanzialmente dolori di varia natura (cervicalgia, fibromialgia, dolori alla schiena e alla testa). Sulla scorta degli accertamenti valetudinari del caso, con decisione del 30 gennaio 2008 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) ha respinto tale richiesta, considerato un grado di invalidità unicamente del 15%.  
 
A.b. Con decisione del 15 dicembre 2008 l'UAI ha respinto una nuova domanda di prestazioni di A.________ inoltrata il19 settembre 2008 in quanto il grado d'invalidità non era cambiato in misura rilevante per il diritto a prestazioni.  
 
A.c. A.________ ha inoltrato una terza richiesta di prestazioni nel settembre 2009, facendo valereun peggioramento valetudinario (segnatamente in ambito neurologico, in concreto riferito alle cefalee), respinta dall'UAI in data 22 marzo 2010. Adito su ricorso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, d'intesa con le parti, ha stralciato la causa dai ruoli e trasmesso gli atti all'UAI percompletarel'istruttoria.È stata quindi eseguita una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento medico dell'UAI (di seguito: SAM) in ambito psichiatrico, neurologico e reumatologico, dalla quale si evince che, a causa delle cefalee più intense, la richiedente presenta un'inabilità lavorativa del 20% in ogni attività (rapporto del 22 settembre 2010).Con decisione del 9 novembre 2010 l'UAI ha pertanto reiterato il provvedimento pregresso. Tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 20 settembre 2011.  
 
A.d. Una quarta domanda di prestazioni di A.________ del marzo 2012 è stata respinta con decisione del 13 settembre 2013 in virtù di una nuova perizia pluridisciplinare del SAM del 15 ottobre 2012, in cui è stato accertato un lieve peggioramento dello stato di salute di natura psichiatrico, con una conseguente incapacità lavorativa complessiva del 30%, insufficiente per fare nascere il diritto a una rendita d'invalidità.  
 
B.   
A.________ si è nuovamente aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, invocando un'inabilità lavorativa superiore e postulando l'assegnazione di una rendita d'invalidità intera. 
In corso di procedura sono stati versati ulteriori atti valetudinari, vagliati dall'UAI. Con giudizio del 17 giugno 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso e confermato l'operato dell'amministrazione. 
 
C.   
Il 10 luglio 2014 A.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui ha chiesto di annullare il giudizio cantonale e di concedere una rendita intera AI. In via subordinata ha postulato il rinvio della causa all'amministrazione per nuovi accertamenti medici. 
 
Non sono state richieste osservazioni al ricorso. 
Diritto: 
 
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, cosi come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione di cui al cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (DTF 133 IV 286 consid. 6. pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circonstanziata, per quale motivo (per le esigenze relative alla motivazione si rinvia all'art. 42 cpv. 2 LTF) ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tenere conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). Possono inoltre essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
 
2.1. Oggetto del contendere è sapere se A.________ ha diritto a una rendita (intera) d'invalidità. Litigiosa è in concreto unicamente l'influenza delle cefalee, rispettivamente delle crisi emicraniche, sulla capacità lavorativa residua della ricorrente. Non è per contro contestata la diagnosi di cuisoffre la ricorrente, caratterizzata da una sindrome somatoforme da dolore persistente, sindrome mista ansioso-depressiva, emicrania senza aura associata a cefalee giornaliere di tipo piuttosto tensivo e alterazioni degenerative al rachide cervicale e lombare.  
 
2.2. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il tribunale cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 351 consid. 3; cfr. pure DTF 137 V 210), come pure le regole da seguire in caso di nuova domanda di rendita, in particolare le condizioni per riesaminare una nuova richiesta di prestazioni (conformemente agli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.   
 
3.1. Aderendo alla valutazione del SAM del 15 ottobre 2012 e in particolare al rapporto del neurologo dott. B.________ dell'11 settembre 2012, l'istanza giudiziaria cantonale ha accertato la presenza per 5-6 giorni al mese di cefalee limitative della capacità lavorativa (ossia due crisi di cefalee particolarmente intense con una durata di 2-3 giorni). Da un punto di vista prettamente neurologico il dott. B.________ ha concluso per una limitazione della capacità lavorativa del 20% al massimo, invariata rispetto alla precedente perizia SAM del 22 settembre 2010. Tali conclusioni sono state raggiunte anche dopo avere vagliato le certificazioni dei medici curanti dott. C.________ e dott. D.________, come pure quelle dei sanitari del Neurocentro dell'Ospedale E._______. Tenendo conto di tutte le patologie, secondo la perizia SAM confermata dal tribunale cantonale, l'incapacità di lavoro sarebbe del 30% nel mestiere di venditrice o in altra occupazione adeguata.  
 
3.2. La ricorrente contesta l'apprezzamento operato dal tribunale cantonale. In particolare critica la valutazione del dott. B.________, il quale non si sarebbe confrontato in modo affidabile con le questioni sollevate, segnatamente per quanto attiene al numero e alla durata degli attacchi mensili di emicrania. Obietta inoltre che il perito l'avrebbe sottoposta unicamente a brevi e non approfondite visite. La ricorrente ribadisce per control'attendibilità delle conclusioni cui è giunto il medico curante neurologo dott. C.________ che la segue da vari anni e che ha ritenuto un'incapacità lavorativa invalidante.  
 
4.   
 
4.1. Gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia), alla capacità lavorativa e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - come pure quelli relativi a un loro eventuale peggioramento nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, costituiscono una questione di fatto che può essere riesaminata dal Tribunale federale soltanto in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).  
 
4.2. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4. pag. 5; cfr. anche sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013 consid. 2.2.1). Tale non è il caso qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata. L'accertamento dei fatti non è dunque manifestamente inesatto se suscita dei dubbi, ma solo se la sua erroneità è di chiara evidenza (DTF 132 I 42 consid. 3.1 pag. 44). Incorre in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti il giudice che misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, che omette senza valida ragione di tenere conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, o che dalle prove assunte trae conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9).  
 
5.  
 
5.1. Il giudizio della Corte cantonale che ha confermato l'operato dell'amministrazione in merito al danno alla salute, come pure alle ripercussioni sulla capacità lavorativa residua, non lede alcuna norma di diritto federale e neppure risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti. Le critiche sollevate dalla ricorrente non consentono poi di rimettere in causa l'apprezzamento delle prove operato dal tribunale cantonale e nemmeno di giustificare la messa in opera di misure d'istruzione complementari.  
 
5.2. Alla perizia SAM del 15 ottobre 2012 va senz'altro riconosciuto valore probante, come indicato dal tribunale cantonale, in quanto redatta conformemente ai principi giurisprudenziali menzionati (cfr. consid. 2.2) : essa risulta chiara, completa e motivata in modo approfondito. Il solo fatto che uno o più medici curanti (nel caso di specie il neurologo dott. C.________ e il chirurgo dott. D.________) esprimono un'opinione contraria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti. In particolare va rilevato che le perizie affidate dagli organi dell'amministrazione a medici esterni o a un servizio specializzato indipendente dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti idonei a mettere in discussione la loro attendibilità, quali la presenza di affermazioni contraddittorie o l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. Tali indizi mancano nel caso di specie e anzi, per quanto riguarda i diversi apprezzamenti del curante dott. C.________, il tribunale cantonale si è già chinato sulle contraddizioni in cui egli è incorso. A titolo esemplificativo si menziona il giudizio relativo all'inabilità lavorativa giudicata completa l'11 giugno 2013, del 70-80% in data 5 novembre 2013 e del 50% il 9 dicembre 2013. Tali incongruenzesi manifestanoanche nel nuovo atto allegato al ricorsodell'8 luglio 2014, in cui emerge che gli attacchi di emicrania settimanali sono ora diversi rispetto a quelli descritti nei precedenti rapporti medici, senza tuttavia che vi sia una spiegazione convincente in proposito. Si rileva come tale nuova documentazione medica prodotta con il ricorso - lo stesso dicasi del rapporto del dott. F.________ dell'11 luglio 2014 - è comunque successiva al giudizio impugnato e pertanto inammissibile anche perché poi la ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere il nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, ossia se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ( ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). Non è censurabile nemmeno la conclusione dei giudici di prime cure quando rilevanol'assenza di atti medici specialistici suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni peritali.  
Il fatto poi che il dott. B.________ si sia fondatosulle sole dichiarazioni della ricor rente per determinare la frequenza e l'intensità delle sue emicranie non permette di sminuire la valutazione operata dal giudice cantonale. Infatti, nell'ambito di un esame neurologico normale, spetta alla ricorrente dire quante volte al mese subentrerebbero attacchi di emicrania (di natura non oggettivabile) e con quale intensità. Ora il fatto che sembrerebbe esserci una discrepanza con quanto affermato dalla ricorrente in data recente al curante (si veda per esempio lo scritto del dott. C.________ del 9 dicembre 2013 in cui egli "nach nochmaliger telefonischer Erkundung bei der Patientin" ha affermato altro rispetto ai suoi precedenti scritti) e quanto dichiarato al perito nell'ambito degli esami del 2010, rispettivamente del 2012, non permette di inficiare quanto ritenuto dal tribunale cantonale. Ad ogni modo,circa i medici curanti si deve tenere conto, in seguito al rapporto di fiducia istauratosi contrattualmente, che non può essere escluso che nel dubbio possano esprimersi a favore del proprio paziente (DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).Infine, parimenti la censura riferita alla durata dell'esame peritale è infondata, considerato che la stessa non è un criterio che permette in sé di giudicare il valore probatorio di un rapporto medico (ATF 125 V 351 consid. 3a pag.352). Esaminato alla luce delle censure sollevate nella memoria ricorsuale, il giudizio del tribunale cantonale, che ha ritenuto la ricorrente globalmente abile al 70% nella sua attività di venditrice così come in un'attività leggera adeguata, deve essere quindi ritenuto conforme al diritto federale. Per questi motivi non è necessario procedere agli ulteriori approfondimenti richiesti a titolo sussidiario dalla ricorrente. 
 
6.   
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 65 e 66 LTF). Per le medesime ragioni la ricorrente non ha diritto a ripetibili. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 5febbraio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi