Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_92/2016  
   
   
 
 
Decreto del 5 aprile 2016 
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, in qualità di 
Giudice dell'istruzione, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Lorenzo Medici, 
2. C.________SA, 
patrocinata da Immobiliare e Fiduciaria Ceppi & Co. SA, 
opponenti, 
 
Municipio di X.________, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
impianto di telefonia mobile, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 19 gennaio 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro una decisione del Consiglio di Stato concernente il rilascio da parte del Municipio di X.________ alla B.________SA di una licenza edilizia per l'installazione di un impianto di telefonia mobile su un fondo situato a X.________; 
che avverso questa sentenza A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; 
che con scritto del 29 marzo 2016 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame; 
che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie; 
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che gli opponenti non sono stati invitati a presentare osservazioni all'impugnativa, per cui, come agli enti pubblici, non sono accordate loro ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese; 
 
 
 per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 aprile 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice dell'istruzione:       Il Cancelliere: 
 
Eusebio       Gadoni