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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_593/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 maggio 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Kolly, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Rinaldo Maderni, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
opponente, 
 
C.A.________, 
 
Oggetto 
ripetibili, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che davanti al Pretore di Bellinzona era pendente dal 24 marzo 1998 un'azione di responsabilità del valore litigioso di fr. 2'489'000.-- promossa congiuntamente dalla D.________ SA e dalla E.________ SA nonché da A.A.________ e C.A.________ contro B.________ e F.________, rispettivamente amministratore delegato e revisore della prima delle predette società; 
che nel corso della procedura, iniziata con un doppio scambio di allegati e proseguita con l'audizione di sei testimoni, il convenuto F.________ era stato estromesso e le attrici D.________ SA e E.________ SA erano fallite; 
che il 19 novembre 2012 il Pretore, costatata l'incapacità processuale delle due società attrici, ha assegnato agli attori A.A.________ e C.A.________ un termine per "comunicare se la causa può essere stralciata dal ruolo"; 
che A.A.________ non ha dato seguito all'invito, mentre C.A.________ ha risposto il 22 novembre 2012 di non avere obiezioni contro lo stralcio; 
che B.________ ha chiesto, con osservazioni del 12 dicembre 2012, di considerare i due attori parti desistenti e quindi di condannarli solidalmente a rifondergli fr. 37'500.-- di ripetibili; 
che il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo con decisione 21 dicembre 2012 caricando alla parte attrice gli oneri processuali di fr. 10'000.--, non invece le ripetibili "dal momento che essa non ha ritirato la petizione ma si è semplicemente espressa, rispettivamente ha lasciato decorrere il termine impartito dalla Pretura a sapere se la causa potesse essere stralciata dal ruolo"; 
che questo giudizio è stato sovvertito con sentenza del 28 ottobre 2013 dalla II Camera civile del Tribunale di appello ticinese, la quale ha accolto il reclamo di B.________ condannando A.A.________, C.A.________ e la E.________ SA in liquidazione a pagargli fr. 35'000.-- di ripetibili di prima istanza; 
che A.A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 29 novembre 2013 con il quale chiede, in riforma della sentenza cantonale, la reiezione del reclamo di B.________ e la conferma della sentenza del Pretore; 
che B.________ propone in via principale di dichiarare il ricorso inammissibile, in via subordinata di respingerlo, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata; 
che il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF); 
che anche il requisito del valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- è adempiuto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), essendo determinanti le domande relative alle spese giudiziarie e alle ripetibili quando la causa verte solo su di esse (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; sentenze 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 2; 5A_704/2012 del 28 novembre 2012 consid. 1.1); 
che la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio sul diritto cantonale, ovvero d'un canto sugli art. 72 e 151 CPC/TI, dai quali ha dedotto, alla luce della giurisprudenza cantonale, che per " l'assegnazione di spese e ripetibili è determinante l'inattività degli attori, rispettivamente la mancanza della volontà di continuare il processo da loro avviato a suo tempo ", e dall'altro, per la quantificazione dell'indennità, sugli art. 9 e 11 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (abrogata dal 1° gennaio 2008) alla quale rinvia l'art. 16 cpv. 2 del Regolamento cantonale sulle ripetibili del 19 dicembre 2007; 
che non essendo di principio la violazione del diritto cantonale motivo di ricorso davanti al Tribunale federale, con eccezione dei casi previsti dall'art. 95 lett. c, d, e LTF, il ricorrente può prevalersene soltanto per il tramite della violazione di un diritto costituzionale, in particolare del divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost.
che tale censura esige tuttavia una motivazione specifica nel senso dell'art. 106 cpv. 2 LTF, secondo cui non basta criticare la decisione cantonale come davanti a un'istanza d'appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, ma occorre spiegare almeno succintamente qual è il diritto costituzionale leso e in cosa consista la violazione, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata poggia su di un'applicazione della legge manifestamente insostenibile (DTF 138 I 143 consid. 2, con rinvii; 133 III 462 consid. 2.3); 
che l'atto di ricorso non adempie assolutamente queste esigenze, poiché il ricorrente, confrontandosi a malapena con la sentenza impugnata, si limita infatti a discutere liberamente la causa con un'esposizione appellatoria della sua tesi, omettendo di specificare quale diritto costituzionale sarebbe stato violato dalla Corte di appello nell'applicazione delle predette norme cantonali; 
che l'impugnativa si rivela insufficientemente motivata anche laddove il ricorrente abbozza una pretesa violazione del suo diritto di essere sentito asserendo che il tema delle ripetibili sarebbe stato sollevato dalla controparte soltanto con il reclamo (censura peraltro al limite della temerarietà, l'opponente avendo formulato e motivato la domanda precisa in tal senso già davanti al Pretore); 
che pertanto l'opponente obietta con ragione l'inammissibilità del gravame; 
che al ricorrente, soccombente, vanno caricate le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, a C.A.________ e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 maggio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti