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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_27/2007 /biz 
 
Sentenza del 5 giugno 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Hohl, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 
4 gennaio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito di una procedura di misure di protezione dell'unione coniugale A.________ e B.________ hanno concluso una transazione giudiziale 8 giugno 2000 esplicitamente omologata dal Pretore del distretto di Bellinzona, in cui il primo si obbligava a versare alla seconda un contributo alimentare mensile di fr. 2'450.--. Nel maggio 2006 la moglie ha escusso il marito per l'incasso della differenza (fr. 33'566.--) fra i contributi alimentari ricevuti dal mese di aprile 2004 al mese di maggio 2006 e quelli stabiliti nella predetta transazione giudiziale, oltre interessi. Il marito ha fatto opposizione al precetto esecutivo. 
B. 
All'udienza di contraddittorio del 2 ottobre 2006 l'escusso ha eccepito che la predetta transazione giudiziale non sarebbe più valida, perché le parti avrebbero concordato di ridurre il contributo alimentare dal 1° aprile 2004, giorno da cui la rendita AI del marito è stata ridotta in seguito al diritto della moglie di percepire una rendita AVS personale di fr. 1'240.-- mensili. Egli ha quindi, considerati i versamenti mensili di fr. 1'159.-- effettuati fino al 1° ottobre 2006, riconosciuto l'importo di fr. 2'511.--. 
 
Il 17 ottobre 2006 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona ha integralmente accolto l'istanza di rigetto dell'opposizione. 
C. 
Con sentenza 4 gennaio 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello dell'escusso. La Corte cantonale ha rilevato che la transazione giudiziale costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione e che in concreto non risulta che tale convenzione sia stata abrogata o sostituita da un altro accordo. I giudici d'appello non hanno nemmeno ravvisato gli estremi di un abuso di diritto nel fatto che la moglie non avesse reagito per oltre due anni al contributo di soli fr. 1'159.-- versatole dal marito. 
D. 
Con ricorso in materia civile del 12 febbraio 2007 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare le sentenze cantonali e di confermare l'opposizione da lui interposta contro il precetto esecutivo fattogli notificare dalla moglie. Afferma che dai documenti prodotti risulta che l'accordo del 2000 è unicamente valido fino al 30 marzo 2004. Ritiene inoltre che la moglie sia in malafede perché la sua patrocinatrice avrebbe trascinato le trattative. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale (LTF; RU 2006 1242). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LTF tale legge si applica ai procedimenti su ricorso se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. Poiché il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha pronunciato la sua sentenza il 4 gennaio 2007, la presente procedura ricorsuale è retta dalla LTF. 
1.2 La sentenza impugnata costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) emanata in materia di rigetto definitivo dell'opposizione ed è stata pronunciata dall'autorità di ultima istanza del Cantone Ticino (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il presente ricorso in materia civile presentato dall'escusso che ha partecipato al procedimento innanzi all'autorità inferiore è in linea di principio pure ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 2 lett. a e 76 lett. a LTF e, atteso che non trattasi di una decisione in materia di misure cautelari, non entra in linea di conto la limitazione dei motivi di ricorso di cui all'art. 98 LTF
2. 
2.1 Dopo aver stabilito che una transazione giudiziale come quella su cui si fonda la procedente costituisce in linea di principio un valido titolo di rigetto dell'opposizione nel senso dell'art. 80 LEF, la sentenza impugnata indica che l'escusso non ha sollevato una delle eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF, ma si è limitato a contestare la validità del titolo di rigetto dell'opposizione, che ritiene superato da un successivo accordo dei coniugi sul medesimo tema. I giudici cantonali hanno rilevato che anche qualora una convergenza dei coniugi per un diverso calcolo del contributo alimentare dovesse essere verosimile, ciò non sarebbe sufficiente - in ragione della natura formale della procedura di rigetto dell'opposizione - per ritenere che dal 1° aprile 2004 la convenzione giudiziale non costituirebbe più un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Sempre a mente dei giudici cantonali, nemmeno le iniziative dell'escusso tendenti ad una nuova fissazione della pensione alimentare hanno portato ad un secondo accordo formale che ha sostituito o abrogato la precedente convenzione stipulata fra le parti. 
2.2 Secondo il ricorrente, invece, dai documenti prodotti (uno scambio di lettere con l'attuale e il precedente patrocinatore della moglie) risulterebbe che le parti hanno raggiunto un accordo secondo cui la transazione del 2000 sarebbe valida unicamente fino al 30 marzo 2004. 
2.3 Giusta l'art. 80 LEF il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva (cpv. 1) e le transazioni giudiziali sono parificate alle sentenze esecutive (cpv. 2 lett. a). L'opposizione viene rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). 
2.3.1 Occorre innanzi tutto rilevare che dal testo della transazione giudiziale non risulta alcuna limitazione sulla validità temporale dell'obbligo alimentare. Poiché, come già osservato, l'art. 80 cpv. 2 LEF parifica una transazione giudiziale ad una sentenza, l'escusso non dispone nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione di obiezioni più estese rispetto a quelle che avrebbe se il titolo in base al quale viene chiesto il rigetto fosse una sentenza (sentenza 5P.206/1994 del 24 agosto 1994 consid. 3a). Ora, al giudice del rigetto dell'opposizione non compete verificare la validità di una transazione giudiziale, come non gli appartiene sindacare sulla legalità di una sentenza (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, pag. 399). L'escusso, che è dell'avviso che una transazione giudiziale non sia più valida, deve far constatare giudizialmente tale circostanza (cfr. Guldener, loc. cit.). Il ricorrente avrebbe quindi dovuto sottoporre al giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale rispettivamente del divorzio i conteggi - riportati alla fine del suo gravame - che dimostrerebbero l'arbitrarietà della situazione creatasi dopo la percezione della rendita AVS da parte dell'opponente e chiedere una modifica dell'obbligo alimentare. Non bisogna del resto dimenticare che, per costante giurisprudenza, non spetta al giudice del rigetto dell'opposizione, ma a quello del merito, statuire su delicate questioni di diritto materiale (DTF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b pag. 100; 113 III 6 consid. 1b, 82 consid. 2c). Ne segue che nella misura in cui il ricorrente mette in dubbio la validità della transazione per il periodo dopo il 30 marzo 2004 e contesta che essa possa costituire un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, il ricorso si rivela infondato. 
2.3.2 Così stando le cose, i giudici cantonali avrebbero potuto respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione se l'escusso avesse provato con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, rispettivamente dopo la transazione giudiziale (art. 81 cpv. 1 LEF). Pure una remissione del debito costituisce una forma di estinzione e una convenzione scritta con cui le parti stipulano una riduzione del contributo alimentare può costituire un parziale condono del debito rilevante nella procedura di rigetto dell'opposizione (cfr. Daniel Staehelin, Commento basilese, n. 16 ad art. 81 LEF). Sennonché nemmeno il ricorrente afferma che sia stato concluso un siffatto accordo o che egli abbia dimostrato con documenti che la moglie lo avrebbe in altro modo - parzialmente - esonerato dal pagamento degli alimenti. 
3. 
3.1 La Corte cantonale ha poi negato che la creditrice procedente fosse in malafede per non aver reagito durante oltre due anni al versamento di un contributo alimentare di soli fr. 1'159.--. I giudici cantonali hanno reputato che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione un escusso può invocare il divieto dell'abuso di diritto in modo molto limitato e che qualora egli ritenga abusiva la richiesta tendente all'ottenimento dell'intero contributo alimentare stabilito nella transazione giudiziale, egli dovrebbe dolersi di tale circostanza innanzi al giudice del merito. 
3.2 Nel gravame in esame il ricorrente motiva l'abuso di diritto asserendo che la patrocinatrice dell'opponente ha invitato il suo legale, lasciando intravedere la possibilità di un accordo bonale, a non inoltrare la petizione di divorzio che avrebbe permesso di ricalcolare il contributo alimentare, evitando così una riduzione di quest'ultimo. 
3.3 Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Il ricorrente può inoltre unicamente censurare l'accertamento dei fatti se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Possono infine essere addotti nuovi fatti e mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). 
In concreto, dalla decisione impugnata non risulta che la creditrice abbia attivamente procrastinato le trattative, invitando addirittura il patrocinatore del marito a non chiedere giudizialmente una riduzione del contributo alimentare. Atteso che il ricorrente nemmeno afferma che in concreto sia realizzata una delle condizioni che permette al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie riportata nel giudizio attaccato, la censura concernente la malafede dell'opponente si rivela di primo acchito inammissibile. A prescindere da quanto precede, e a titolo del tutto abbondanziale, si può inoltre rilevare che al giudice del rigetto definitivo dell'opposizione non spetta stabilire se il comportamento del creditore costituisca un abuso di diritto (DTF 124 III 501 consid. 3a, con rinvii). 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto nella misura in cui risulta ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato ordinato uno scambio di scritti, non è incorsa in spese per la procedura federale (art. 68 cpv. 2 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 5 giugno 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: