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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_605/2012  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 5 giugno 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Hohl, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Roberto Dallafior e dall'avv. Zoe Honegger, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ Ltd.,  
patrocinata dall'avv. dott. Urs Erne, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2012 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con contratto 18 agosto 2006 C.________ Fund ("ein Singapore Unit Trust, c/o D.________ Limited ", rappresentato da E.________ Ltd., Singapore) ha concesso un prestito di euro 3'000'000.-- alla società F.________ AG; A.________ è intervenuto nel contratto quale garante della società mutuataria. Con accordo 30 aprile 2007 G.________ Ltd. è subentrata, in veste di trustee di C.________ Fund, a D.________ Ltd. Il 7 novembre 2008 è stato decretato il fallimento di F.________ AG. Con contratto 22/29 dicembre 2008 A.________ si è riconosciuto debitore di euro 3'000'000.-- nei confronti di G.________ Ltd. nella sua qualità di trustee di C.________ Fund, rappresentato in tale occasione da E.________ Ltd. Con accordo 28 gennaio 2011 B.________ Ltd. sarebbe subentrata a sua volta, in veste di trustee di C.________ Fund, a G.________ Ltd. Il 1° febbraio 2011 E.________ Ltd. ha ceduto a B.________ Ltd. i crediti derivanti dal contratto di mutuo 18 agosto 2008 (recte: 2006), nella misura in cui tali crediti non spettavano comunque alla cessionaria.  
 
A.b. B.________ Ltd. ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'904'200.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito " contratto di prestito del 18 agosto 2006, cambiario, garantito con un avallo di cambiali (Aval) di A.________ del 18 agosto 2006, contratto di riconoscimento di debito del 22/29 dicembre 2008, corso del cambio all'8 febbraio 2001 (importo EUR 3'000'000); fruizione d'avallo del 18 agosto 2006". Con istanza 1° luglio 2011 la creditrice procedente ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo. Con decisione 23 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha respinto l'istanza, considerando che non era possibile, in procedura sommaria, identificare il creditore nella persona di B.________ Ltd.  
 
B.  
Con sentenza 8 agosto 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un reclamo della creditrice procedente, nella misura in cui non era divenuto privo d'oggetto, e ha riformato la sentenza pretorile accogliendo l'istanza 1° luglio 2011 e rigettando quindi in via provvisoria l'opposizione. Contrariamente al Giudice di prime cure, la Corte cantonale ha valutato che B.________ Ltd. fosse legittimata a chiedere il rigetto in virtù della predetta cessione 1° febbraio 2011. 
 
 
C.  
A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia civile 23 agosto 2012, completato con allegato 12 settembre 2012. Egli ha postulato in via principale l'annullamento della sentenza cantonale e la sua riforma nel senso che l'istanza 1° luglio 2011 sia respinta, in via subordinata l'annullamento della sentenza cantonale ed il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. 
Con decreto presidenziale 7 settembre 2012 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata - emanata in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione - è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2 con rinvio) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa che supera il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF), redatto dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), è quindi in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso in esame è stato redatto in lingua tedesca, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non viene tuttavia fatta valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. In ossequio a questa norma, la presente sentenza è quindi emanata nella lingua della decisione impugnata, ovvero in italiano (unica lingua ufficiale del Cantone Ticino).  
 
1.3. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).  
 
Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6). 
 
1.4. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio (DTF 133 Il 249 consid. 1.2.2) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1), valgono anche in questo contesto le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata deve essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2; 136 III 624 consid. 4.2.2; 132 III 480 consid. 4.1).  
 
Qualora il credito posto in esecuzione derivi da un contratto di mutuo - che costituisce un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF - ed il creditore procedente si prevalga di una cessione di credito, il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso a colui che prende il posto del creditore indicato nel riconoscimento di debito, se la cessione del credito è dimostrata mediante documenti (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1 con rinvii). 
 
2.2. Conformemente all'art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito. Un fatto è reso verosimile se il giudice, fondandosi su elementi oggettivi, acquisisce l'impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2 con rinvii).  
 
3.  
 
3.1. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha osservato che non è contestato che sia il contratto di mutuo 18 agosto 2006 sia il contratto di riconoscimento di debito 22/29 dicembre 2008 costituiscono un valido riconoscimento da parte dell'escusso di un debito di euro 3'000'000.--, pari a fr. 3'904'200.--, oltre interessi. La contestazione verte invece sull'identità tra l'escutente e la persona indicata come creditore nel titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, vale a dire sulla questione a sapere se B.________ Ltd. sia titolare del credito (doppiamente) riconosciuto dall'escusso.  
Secondo i Giudici cantonali la creditrice procedente è legittimata a chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione in virtù della cessione 1° febbraio 2011 mediante la quale le sono stati ceduti i crediti derivanti dal contratto di mutuo 18 agosto 2006. In assenza di obiezioni circostanziate, hanno infatti considerato che non vi fosse motivo di dubitare della validità di tale cessione, firmata da H.________ e I.________, direttori - conformemente ad un estratto del registro delle imprese di Singapore prodotto dalla creditrice procedente - di E.________ Ltd., quest'ultima rappresentante (manager) di C.________ Fund. 
Ammessa la validità della cessione, la Corte cantonale ha considerato inutile verificare se B.________ Ltd. - come sostenuto da quest'ultima - risulta titolare del credito posto in esecuzione anche in virtù della sua asserita qualità di trustee di C.________ Fund. 
 
3.2. Il ricorrente afferma invece che la legittimazione della creditrice procedente a chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione non potrebbe derivare né dal contratto di mutuo 18 agosto 2006 combinato con la cessione 1° febbraio 2011 (v. infra consid. 3.2.1), né dal riconoscimento di debito 22/29 dicembre 2008 combinato con l'accordo 28 gennaio 2011 mediante il quale essa sarebbe divenuta trustee di C.________ Fund (v. infra consid. 3.2.2). Il ricorrente si duole di un accertamento dei fatti inesatto rispettivamente incompleto, nonché della violazione dell'art. 82 cpv. 1 LEF.  
 
3.2.1. Il ricorrente sostiene in particolare che la Corte cantonale, essendo tenuta ad esaminare d'ufficio l'identità tra l'escutente e la persona indicata come creditore nel titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, avrebbe dovuto tenere conto d'ufficio del fatto che E.________ Ltd. non poteva rappresentare C.________ Fund nell'ambito del contratto di mutuo 18 agosto 2006 né cedere in data 1° febbraio 2011 i crediti risultanti da tale contratto, poiché unicamente manager - e non trustee - di quest'ultimo. Afferma inoltre che i Giudici cantonali avrebbero anche dovuto accertare d'ufficio la validità dei poteri di H.________ e I.________ di rappresentare E.________ Ltd. nella cessione 1° febbraio 2011, e ciò indipendentemente da una sua esplicita contestazione dell'estratto del registro delle imprese di Singapore. A mente del ricorrente, in assenza dei predetti poteri di rappresentanza (di E.________ Ltd. rispettivamente di H.________ e I.________) B.________ Ltd. non potrebbe essere ritenuta titolare del credito posto in esecuzione.  
Secondo la giurisprudenza, nel sistema del rigetto provvisorio dell'opposizione voluto dal legislatore, a meno che il documento prodotto dal creditore procedente appaia di primo acchito sospetto - ciò che il giudice verifica d'ufficio - il documento beneficia della presunzione (di fatto) che i fatti ivi constatati siano esatti e che le firme appostevi siano autentiche (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2). Allorquando pretende che la Corte cantonale doveva accertare d'ufficio i poteri di E.________ Ltd. di rappresentare C.________ Fund, rispettivamente i poteri di H.________ e I.________ di rappresentare E.________ Ltd., il ricorrente disconosce quindi la natura della procedura di rigetto dell'opposizione e gli obblighi che incombono all'escusso. In concreto la creditrice procedente ha prodotto i documenti attestanti il credito, la cessione del credito ed i poteri di rappresentanza dei firmatari della cessione. Ora, non si vede, né il ricorrente spiega, in che modo tali documenti dovessero apparire di primo acchito sospetti, con particolare riferimento ai poteri di rappresentanza, e non beneficiare della presunzione che i fatti ivi constatati fossero esatti. Incombeva quindi all'escusso, come richiesto dall'art. 82 cpv. 2 LEF, rendere verosimile l'assenza di tali poteri di rappresentanza (v. sentenza 5P.171/2005 del 7 ottobre 2005 consid. 4.3.1 non pubblicato in DTF 132 III 140). 
Ciò che, in concreto, il ricorrente non è stato in grado di fare. Dalla sentenza impugnata e dall'incarto non risulta infatti che egli avesse già contestato in sede cantonale la facoltà di E.________ Ltd. di rappresentare C.________ Fund nell'ambito del contratto di mutuo 18 agosto 2006, rispettivamente di cedere, il 1° febbraio 2011, i crediti risultanti da tale contratto. Inoltre, come rilevato dal Tribunale d'appello e come ammesso dallo stesso ricorrente, quest'ultimo non si era nemmeno espresso sull'estratto del registro delle imprese di Singapore prodotto dalla creditrice procedente (con la sua replica in procedura di reclamo) per attestare i poteri di H.________ e I.________ di rappresentare, in qualità di direttori, E.________ Ltd. nella cessione 1° febbraio 2011. Presentate unicamente in sede federale, le nuove argomentazioni giuridiche si appalesano del resto inammissibili poiché fondate su fatti che non sono stati accertati dall'autorità inferiore (v. DTF 135 III 49 consid. 5.1 con rinvii; 134 III 643 consid. 5.3.2 con rinvii). 
 
La censura si rivela quindi priva di fondamento. 
 
3.2.2. Il ricorrente, come appena visto, non è riuscito ad invalidare la conclusione dell'autorità inferiore secondo la quale B.________ Ltd. risulta titolare del credito posto in esecuzione in virtù della cessione 1° febbraio 2011 dei crediti derivanti dal contratto di mutuo 18 agosto 2006. In tali condizioni è superfluo trattare l'obiezione ricorsuale secondo la quale la legittimità della creditrice procedente non potrebbe (nemmeno) risultare dal riconoscimento di debito 22/29 dicembre 2008 combinato con l'accordo 28 gennaio 2011, mediante il quale essa sarebbe subentrata, in veste di trustee di C.________ Fund, a G.________ Ltd.  
 
4.  
Stabilita l'esistenza di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, la Corte cantonale ha in seguito esaminato le eccezioni dell'escusso ex art. 82 cpv. 2 LEF
 
4.1. Essa ha osservato che in sede di reclamo l'escusso non ha più riproposto l'eccezione presentata in prima istanza secondo la quale C.________ Fund da un lato non sarebbe un trust ai sensi dell'art. 149a LDIP (RS 291) e dall'altro sarebbe comunque nel frattempo stato liquidato. Il Tribunale d'appello ha in ogni modo valutato che tale eccezione non era stata resa verosimile dall'escusso, il quale segnatamente non ha spiegato perché ha firmato ben due volte atti giuridici in cui C.________ Fund era chiaramente indicato quale parte creditrice e non ha sostanziato con indizi oggettivi e concreti l'asserita liquidazione successiva del trust.  
Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti inesatto e la violazione dell'art. 326 cpv. 1 CPC (RS 272). Dato che tale norma proibisce nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova nella procedura di reclamo, egli sostiene - in sostanza - che dinanzi al Tribunale d'appello non avrebbe in ogni modo potuto rinunciare ad eccezioni fatte valere in prima sede. L'autorità inferiore, a suo dire, non poteva pertanto reputare che egli avesse ritirato l'eccezione e riconosciuto l'esistenza di C.________ Fund quale trust ai sensi dell'art. 149a LDIP
 
La critica, peraltro di difficile comprensione, si rivela inammissibile per la sua carente motivazione. Il ricorrente ignora infatti completamente l'argomentazione della sentenza impugnata secondo cui l'eccezione va respinta per il fatto che non è stata resa verosimile. L'autorità inferiore ha, in altre parole, lasciato aperta la questione di una possibile tacita rinuncia all'eccezione da parte dell'escusso. 
 
4.2. Il Tribunale d'appello ha osservato che pure l'eccezione di compensazione con una pretesa di oltre fr. 5 mio. - fondata sul fatto che C.________ Fund avrebbe disatteso il suo impegno di investire euro 50 mio. nella società F.________ AG, causando il fallimento di quest'ultima nonché il ritiro dei diritti minerari di un valore di euro 3,525 mio. conferiti ad una società di proprietà dell'escusso - non era più stata presentata in sede di reclamo. Lasciata aperta anche in questo caso la questione di una possibile rinuncia tacita da parte dell'escusso, ha valutato che l'eccezione di compensazione non era stata resa verosimile: dalla documentazione agli atti non risultava infatti che C.________ Fund si fosse impegnato ad investire euro 50 mio. nella società F.________ AG.  
 
4.2.1. A mente del ricorrente, la Corte cantonale avrebbe preteso che importo ed esigibilità del credito posto in compensazione risultassero con sufficiente sicurezza ("Sicherheit") dalla documentazione agli atti ed esatto in tal modo un grado della prova più elevato rispetto a quello della verosimiglianza previsto dall'art. 82 cpv. 2 LEF.  
 
Senonché, il ricorrente travisa quanto detto nel giudizio impugnato. La Corte cantonale non ha infatti preteso che importo ed esigibilità del credito posto in compensazione risultassero con sufficiente sicurezza (ciò che potrebbe indurre a pensare che abbia adottato il grado della prova piena) dai documenti agli atti, bensì con sufficiente chiarezza. Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, inoltre, le eccezioni sollevate ex art. 82 cpv. 2 LEF vanno rese verosimili in linea di principio mediante documenti (v. art. 254 cpv. 1 CPC; sentenze 5A_652/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.2; 5A_83/2011 del 2 settembre 2011 consid. 6.1; 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 32 pag. 221) : anche su questo punto il giudizio impugnato merita pertanto tutela. Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al Tribunale d'appello di avere disatteso il grado della prova richiesto dall'art. 82 cpv. 2 LEF, il ricorso si appalesa quindi infondato. 
 
4.2.2. Nella misura in cui il ricorrente, per motivare la sua eccezione di compensazione, rinvia a quanto già scritto nei suoi allegati dinanzi alla prima istanza (e segnatamente nella sua risposta all'istanza di rigetto) - parendo sottintendere che il grado della verosimiglianza sarebbe stato raggiunto (ciò che attiene all'apprezzamento delle prove; DTF 130 III 321 consid. 5 con rinvii) - il gravame si rivela invece inammissibile. Per soddisfare le esigenze di motivazione poste ad un rimedio al Tribunale federale non basta infatti rinviare ad altri atti ed allegati, poiché la motivazione deve essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1).  
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente, che non è stata invitata ad esprimersi sul merito e la cui opposizione alla domanda di effetto sospensivo è rimasta senza successo. 
 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 giugno 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini