Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_436/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 5 luglio 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, rappresentato dal padre B.A.________ e 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.  
 
Oggetto 
Ricongiungimento familiare (riesame), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 aprile 2013 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
B.A.________, cittadino kosovaro, è padre di cinque figli nati dall'unione, sciolta poi per divorzio, con la connazionale C.________. Tra essi vi è A.A.________, nato nel 1996. 
Il 3 dicembre 1996, B.A.________ si è sposato in Ticino con la cittadina svizzera D.________, ottenendo per tal motivo un permesso di dimora. In seguito al decesso della seconda moglie, il 23 dicembre 1999, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha rifiutato di rinnovargli il permesso di dimora. Detto rifiuto, pronunciato con decisione del 21 gennaio 2000, è stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato, con decisione del 27 giugno 2000. 
Il 29 settembre 2000, B.A.________ è convolato a nozze con la cittadina svizzera E.________, ottenendo di conseguenza un nuovo permesso di dimora. Il 26 settembre 2005, l'interessato ha ottenuto la naturalizzazione svizzera agevolata. 
 
B.  
Nel 2002 e nel 2007 sono state presentate delle domande di ricongiungimento per i figli. La più recente, concernente tra l'altro A.A.________, è stata respinta in ultima istanza dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 19 agosto 2007. Il 19 aprile 2010, A.A.________ ha chiesto, dal Kosovo, il rilascio di un visto Schengen per potere entrare in Svizzera e vivere presso il padre, domanda respinta dalla Sezione della popolazione il 1° luglio successivo. Il rifiuto è stato confermato in ultima istanza dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 30 marzo 2011. 
L'8 giugno 2011 A.A.________ è entrato illegalmente in Svizzera, do-ve si è iscritto a corsi di pretirocino d'integrazione e, il 29 agosto 2011, ha iniziato a frequentare la scuola e dove, il 4 maggio 2012, ha poi richiesto il rilascio di un permesso di dimora per vivere con il padre, adducendo di non avere più in patria famigliari che potessero accudirlo. La domanda è stata respinta dalla Sezione della popolazione il 19 giugno 2012, quindi dal Consiglio di Stato, che si è espresso in merito il 26 settembre 2012. Quest'autorità ha considerato che, in realtà, si trattava di una domanda di riesame, ma che gli estremi per entrare nel merito della stessa non erano tuttavia dati. La risoluzione governativa è stata confermata su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 9 aprile 2013. 
 
C.  
Il 10 maggio 2013 A.A.________, rappresentato dal padre, ha depositato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale e, di riflesso, la decisione 19 giugno 2012 della Sezione della popolazione siano annullate e che egli sia autorizzato a risiedere in Svizzera sulla base di un permesso di dimora. 
Chiamati ad esprimersi, la Sezione della popolazione ha chiesto la reiezione dell'impugnativa, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte e il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nella propria sentenza. 
Con decreto presidenziale del 14 maggio 2013 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso. 
Il 4 giugno 2013 il ricorrente ha trasmesso i documenti richiesti da questa Corte ai fini dell'esame della sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio. 
 
D.  
Il 1° luglio 2013 il ricorrente ha informato questa Corte che la domanda di adozione depositata il 14 agosto 2012 dalla matrigna era stata accolta, motivo per cui egli aveva acquisito la nazionalità svizzera, come desumibile dal certificato di famiglia allegato. Premesse queste considerazioni egli ha chiesto che il suo ricorso, divenuto privo d'oggetto, fosse stralciato dai ruoli senza assegnargli ripetibili né porre a suo carico spese. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
1.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF - che è applicabile anche alla fattispecie in base al principio dell'unità della procedura (sentenza 2D_37/2010 del 23 novembre 2010 consid. 1.2) - in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. Sebbene il ricorrente nulla adduce al riguardo, entra in considerazione l'art. 42 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), norma che prevede che i figli stranieri di cittadini svizzeri, come l'insorgente, hanno di principio diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dal profilo dell'ammissibilità del gravame, non occorre verificare se le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione siano date (cfr. art. 47 LStr), trattandosi infatti di questione di merito (sentenza 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 2.1 e rinvii). La sentenza contestata può quindi, di principio, essere impugnata mediante il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.3. In linea di principio, il Tribunale federale non può tener conto di fatti avvenuti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che modificano la fattispecie giudicata (art. 99 cpv. 1 LTF; nova in senso proprio, DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343; v. anche BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 13 ad art. 99 LTF e ULRICH MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 43 ad art. 99 LTF). È fatta eccezione a questo principio, tra l'altro, quando si tratta di nova che hanno un influsso diretto sulla legittimazione a ricorrere oppure che intervengono sull'oggetto del litigio in maniera tale da privare il ricorso di ogni senso ( CORBOZ, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF è legittimato a proporre il ricorso in materia di diritto pubblico chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata o ha un interesse degno di protezione - giuridico o di fatto - all'annullamento o alla modifica della stessa (DTF 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289). Per consolidata prassi, l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che procurerebbe al ricorrente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata gli occasionerebbe. L'interessato deve essere toccato in modo diretto e concreto e in una maniera e con un'intensità superiore alla maggioranza degli amministrati. L'interesse invocato, che non è necessariamente un interesse giuridico protetto, ma può essere un interesse di fatto, deve trovarsi, con l'oggetto del litigio, in un rapporto stretto, speciale e degno di essere preso in considerazione (DTF 133 II 400 consid. 2.2 pag. 404, 409 consid. 1.3 pag. 413; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365, 587 consid. 2.1 pag. 588, 649 consid. 3.1 pag. 651). Infine, va precisato che il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando adisce il Tribunale federale sia al momento in cui questo si pronuncia nel merito; il rimedio proposto non dovendo, in effetti, essere utilizzato per risolvere problemi giuridici astratti (cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365 e rispettivi riferimenti).  
 
2.2. Oggetto del contendere era la reiezione dell'istanza di riesame della richiesta (respinta) di rilascio di un permesso di dimora, affinché il ricorrente potesse ricongiungersi con il padre. Ora, come allegato dall'interessato, in seguito alla sua adozione il 17 giugno 2013, con effetto dal 21 giugno 2013, da parte della sua matrigna (cfr. lettera del 27 giugno 2013 del Servizio centrale dello stato civile ticinese), egli è diventato a tutti gli effetti cittadino svizzero. Premesse queste considerazioni, è quindi indubbio che il suo interesse pratico attuale è venuto meno nel corso della procedura, motivo per cui il gravame dev'essere stralciato dai ruoli in quanto diventato privo d'oggetto. Oltretutto, l'impugnativa non solleva nessuna questione di principio, tale da imporre a questa Corte di eccezionalmente entrare nel merito del gravame anche in assenza di un interesse pratico attuale per le parti (sentenza 1C_127/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 3.1 e rinvii, non pubblicato in DTF 131 II 670).  
 
2.3. Quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Presidente della Corte, quale giudice unico (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC). Nell'esame sommario del presumibile esito della procedura ricorsuale non occorre pronunciarsi in modo dettagliato su tutte le censure ricorsuali, la decisione sulle spese non essendo infatti equivalente ad un giudizio di merito e non dovendo definire o pregiudicare, a seconda delle circostanze, una questione giuridica delicata (sentenza 9C_6/2009 del 7 agosto 2009; DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 495).  
 
2.4. Nella presente fattispecie, l'esito della causa, senza l'intervento del motivo che ha reso privo di oggetto il ricorso, richiederebbe un'attenta disamina. In queste condizioni, appare fondato rinunciare eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie, nonché all'attribuzione di ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 68 LTF), alle quali il ricorrente ha peraltro espressamente rinunciato.  
 
2.5. Per quanto concerne la domanda di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio formulata dal ricorrente, ci si può chiedere se la dichiarazione di rinuncia all'attribuzione di ripetibili equivale ad un ritiro della medesima. La questione può rimanere irrisolta, dato che detta istanza sarebbe comunque stata respinta. In effetti, dai documenti forniti dal ricorrente risulta che il reddito percepito da sua moglie (che va considerato, cfr. art. 163 CC nonché sentenza 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 pubblicata in RtiD 2011 II pag. 236 segg. consid. 16.1 e rinvii) è sufficientemente elevato per potere escludere, dopo avere eseguito un raffronto tra le spese complessive della famiglia e le sue entrate, che gli interessati siano indigenti nel senso richiesto dalla prassi.  
 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è divenuto privo d'oggetto e la causa 2C_436/2013 è stralciata dai ruoli. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Non si prelevano spese e non si concedono ripetibili. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 5 luglio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud