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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_184/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 agosto 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Niquille, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Alain Susin, 
opponente. 
 
Oggetto 
protezione dei dati, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La C.________ SA ha incaricato B.________ SA di incassare da A.________ una mercede di appalto di fr. 4'153.35. Dopo una vana diffida, il 10 novembre 2006 la società d'incasso ha fatto notificare un precetto esecutivo a A.________, il quale ha dichiarato opposizione. Il 26 aprile 2007 la C.________ SA, patrocinata da un avvocato, ha promosso causa davanti al Pretore di Lugano contro A.________ per ottenere il pagamento della predetta fattura. 
 
B.   
In precedenza, in risposta alla diffida, A.________ aveva intimato a B.________ SA di cancellare tutti i dati elettronici che lo riguardavano. Il 30 luglio 2009, dopo uno scambio di corrispondenza rimasto infruttuoso, egli ha avviato davanti al Pretore di Lugano un'azione fondata sulla legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD - RS 235.1). Ha chiesto che fosse ordinato a B.________ SA, sotto minaccia delle sanzioni previste dall'art. 292 CP, di interrompere immediatamente il trattamento dei suoi dati personali e di distruggerli, di comunicargli tutti i dati che lo riguardano, la loro origine, lo scopo e la base legale che giustifica il trattamento, nonché le categorie dei dati trattati, dei partecipanti e dei destinatari. L'attore ha inoltre preteso il pagamento di fr. 10'000.-- a risarcimento del torto morale. La convenuta si è opposta alla petizione. Il Pretore l'ha respinta con sentenza del 12 aprile 2011. 
 
 Il 14 febbraio 2014 la I Camera civile del Tribunale di appello ticinese, adita dall'attore, ha riformato il giudizio del Pretore e, in accoglimento parziale della petizione, ha ordinato a B.________ SA di comunicare a A.________ " tutti i dati relativi alla persona di lui contenuti nella collezione da essa gestita, nella misura in cui tali dati non attengano esclusivamente a una procedura giudiziaria pendente ". 
 
C.   
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 17 marzo 2014, ripresentando le domande formulate in prima istanza. 
 
 L'opponente ha risposto il 23 aprile 2014 proponendo di respingere il ricorso. L'autorità cantonale non ha preso posizione. Il ricorrente ha replicato il 30 aprile 2014. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La sentenza cantonale ha per oggetto il diritto d'accesso ai dati secondo l'art. 8 LPD, riguarda perciò una causa civile di carattere non pecuniario ed è impugnabile con ricorso in materia civile (sentenza 4A_688/2011 del 17 aprile 2012 consid. 1, non pubblicato nella DTF 138 III 425). Le rimanenti condizioni dell'ammissibilità sono adempiute: il ricorso è presentato dalla parte - parzialmente - soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF). 
 
2.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onore di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). E se una decisione è fondata su due o più motivazioni - indipendenti, alternative o sussidiarie - occorre contestarle tutte e dimostrare che ognuna di esse viola il diritto, sotto pena d'inammissibilità (DTF 138 III 728 consid. 3.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3). 
 
 Quanto ai fatti, in linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarli solo se sono stati effettuati in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
 Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2, con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. anche DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2). Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e nell'apprezzamento dei fatti in genere), il ricorrente che invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
3.   
La Corte ticinese ha stabilito in primo luogo, sovvertendo la sentenza di primo grado, che la convenuta è "estranea " alla causa creditoria pendente davanti al Pretore di Lugano tra la C.________ SA e A.________ e che l'accesso ai dati non poteva quindi essere negato in forza dell'art. 2 cpv. 2 lett. c LPD. Essa è giunta a tale conclusione dopo avere accertato che la convenuta non ha dimostrato di patrocinare la C.________ SA in quel processo e che la procura agli atti indicava come " oggetto del mandato d'incasso la fattura del 27.08.2004 per opere da metalcostruttore ". L'autorità cantonale ha aggiunto che, a prescindere dall'estensione del mandato ricevuto, la convenuta ha usato i dati raccolti anche per avviare l'esecuzione, che è una procedura amministrativa di prima istanza nel senso dell'art. 2 cpv. 2 lett. c ultima frase LPD che rientra nel campo di applicazione della normativa federale. 
 
 I giudici ticinesi hanno in seguito accertato che " oltre alla documentazione prodotta davanti al Pretore, la convenuta risulta avere raccolto così altri dati usuali per promuovere la pratica d'incasso ". Hanno dato atto delle dichiarazioni del direttore della convenuta, secondo le quali i dati raccolti sono stati messi a disposizione soltanto della cliente e del suo legale per la pratica d'incasso e il nome dell'attore ora " risulta " evidentemente come debitore di un cliente all'interno della sua ditta e presso l'Ufficio di esecuzione che ha notificato il precetto esecutivo. La Corte d'appello ne ha dedotto che " nonostante le assicurazioni citate, la convenuta ha descritto solo in modo generico i dati in suo possesso " e rimane perciò tenuta alla " comunicazione completa di tutti i dati sulla persona dell'attore che figurano nella collezione da essa gestita, nella misura in cui tali dati non attengano esclusivamente a una procedura giudiziaria in corso ", così come dell'origine di tali dati. Hanno invece esonerato la convenuta dalla comunicazione dello scopo e del fondamento giuridico del trattamento, delle categorie dei dati e dei partecipanti alla collezione nonché dei destinatari, ritenuto che tali informazioni sono già note all'attore. 
 
4.   
Il ricorrente ritiene che la dispensa dell'opponente dall'obbligo di comunicare i dati che " attengano esclusivamente a una procedura giudiziaria in corso " leda l'art. 8 cpv. 1 e 2 LPD e sia frutto di un accertamento incompleto e arbitrario dei fatti. A suo parere la descrizione solo generica dei dati trattati, riconosciuta dall'autorità cantonale, esclude d'entrata che si possano adottare limitazioni di questo genere. La sentenza cantonale attesta del resto che l'opponente non ha prodotto contratti di mandato o dimostrato in altro modo di rappresentare la C.________ SA nella causa civile; si è limitata a fare spiccare il precetto esecutivo. 
 
 A mente del ricorrente la sentenza cantonale sarebbe inoltre arbitraria, perché la descrizione solo generica dei dati non permetterebbe di trarre " conclusioni oggettive " concernenti le informazioni elencate all'art. 8 cpv. 2 lett. b LPD
 
 Queste censure, nella misura in cui sono ammissibili, sono infondate. 
 
4.1. Alla Corte ticinese non è sfuggita l'estraneità dell'opponente alla causa creditoria in corso tra il ricorrente e la C.________ SA; anzi, è proprio con tale circostanza ch'essa ha giustificato il rifiuto di applicare l'art. 2 cpv. 2 lett. c LDP (cfr. consid. 3). La limitazione dell'obbligo di comunicare i dati non è stata messa in relazione con il ruolo dell'opponente in quella causa. Su questo punto la motivazione della sentenza è forse un poco succinta, ma non può significare altro che l'opponente non è tenuta a comunicare dati che, essendo contenuti nei documenti prodotti al Pretore nella causa creditoria, sono già stati portati a conoscenza del ricorrente. Per questi dati la comunicazione è quindi avvenuta nel rispetto del diritto federale, in particolare degli art. 8 cpv. 2 lett. a e 3 lett. f LPD.  
 
4.2. L'art. 8 cpv. 2 lett. b LPD prescrive che il detentore della collezione deve comunicare lo scopo e se del caso i fondamenti giuridici del trattamento, le categorie dei dati trattati, dei partecipanti alla collezione e dei destinatari dei dati. L'autorità cantonale, come detto, ha ritenuto che queste informazioni fossero già note al ricorrente; fatta eccezione di quella concernente le categorie dei dati trattati, la quale - ha osservato - è però superflua in caso di comunicazione dettagliata. La Corte ticinese ha in particolare stabilito che il ricorrente sa che lo scopo del trattamento dei dati è l'incasso di un credito, che partecipano alla collezione i dipendenti dell'opponente e che ne è destinataria esclusivamente la cliente.  
 
 La determinazione di ciò che il ricorrente sa attiene ai fatti. Le critiche a tale riguardo vanno pertanto motivate secondo le regole riassunte al considerando 2. Il ricorrente, tuttavia, non censura gli accertamenti in quanto tali; non contesta la verità delle spiegazioni del direttore dell'opponente e non nega di averne preso conoscenza. In effetti egli ha ricevuto le informazioni nel corso di questa procedura; anche tramite la sentenza impugnata, che rende conto appunto delle dichiarazioni rilasciate dal menzionato direttore. Per il ricorrente, in sostanza, la sentenza impugnata è arbitraria perché non sarebbe possibile trarre conclusioni sullo scopo del trattamento dei dati sui partecipanti e sui destinatari della collezione fintanto che non gli sarà comunicato il contenuto dettagliato. La censura riguarda pertanto la corretta applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LPD, non l'accertamento dei fatti. 
 
 La Corte cantonale ha stabilito, sulla base dell'interrogatorio formale del direttore dell'opponente, che sono stati raccolti " i dati usuali per poter promuovere la pratica d'incasso (fattura, richiami, precetti, istanza in pretura, verbali d'udienza, ecc.) ". Sebbene manchi la designazione precisa di ogni singolo documento, la descrizione è senz'altro sufficiente per permettere di concludere che il trattamento dei dati è finalizzato all'esecuzione del mandato d'incasso. Lo stesso ragionamento vale per la conoscenza dei partecipanti alla collezione e dei destinatari. Per di più, la comunicazione di queste informazioni non richiede necessariamente la conoscenza precisa dei dati. 
 
 Sotto questo profilo la sentenza è pertanto conforme all'art. 8 cpv. 2 lett. b LPD
 
5.   
L'autorità cantonale ha rifiutato di rafforzare con la minaccia delle sanzioni dell'art. 292 CP l'ordine di comunicare i dati personali; con due motivazioni. Ha spiegato che la comminatoria non può essere diretta contro le persone giuridiche e, inoltre, ch'essa non va pronunciata " in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine del giudice ", circostanze che nel caso specifico non sono emerse. 
 
 Di queste argomentazioni il ricorrente contesta soltanto la prima, ciò che rende il ricorso inammissibile su questo punto (cfr. consid. 2). 
 
6.   
Oltre a prevalersi del diritto d'accesso, con la petizione il ricorrente chiedeva che fosse ordinato all'opponente di cessare il trattamento dei suoi dati personali e di distruggerli. Il Pretore aveva respinto queste pretese ritenendo non adempiuto il requisito dell'illiceità del trattamento dei dati. Era giunto a questa conclusione accertando d'un canto che la documentazione raccolta dall'opponente rientrava " tra quella usualmente a disposizione di colui che ritiene di vantare un credito nei confronti di una persona determinata ", dall'altro che l'istruttoria non aveva evidenziato l'utilizzazione o la divulgazione dei dati al di fuori del processo civile e della procedura esecutiva, né che la raccolta fosse avvenuta in modo illecito o non conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità. 
 
 Su questi temi la Corte cantonale ha dichiarato l'appello irricevibile in forza dell'art. 311 cpv. 1 CPC, per motivazione insufficiente, rimproverando al ricorrente di non essersi confrontato con le suddette argomentazioni del Pretore. Ha però aggiunto che "il trattamento di dati relativi alla solvibilità di un debitore moroso o ai documenti giustificativi per l'esecuzione di un contratto - come quelli raccolti dalla convenuta - rimane lecito". 
 
6.1. Il ricorrente afferma che il giudizio d'irricevibilità " misconosce " le sue allegazioni e " compie una valutazione arbitraria dei fatti ". Tuttavia, dopo tale dichiarazione di principio, invece di dimostrare l'asserito arbitrio spiegando in modo puntuale con quali sue allegazioni d'appello avrebbe criticato la motivazione del Pretore, rimasta incontestata a mente dei giudici cantonali, si dilunga in una discussione un poco confusa, con la quale obietta in sostanza che la controparte non ha un interesse legittimo al trattamento dei dati, ch'essa non ha dimostrato di avere rappresentato un creditore nella causa civile, della quale si occupava un " legale esterno ", o in un procedimento esecutivo, e che lui si era opposto alla raccolta dei dati prima che gli fosse notificato il precetto.  
 
 Non è dato di capire quale sia la pertinenza di un'argomentazione simile con il rimprovero mossogli dall'autorità cantonale di non essersi confrontato con l'argomentazione del Pretore. In un solo passaggio, isolato e generico, il ricorrente allude alle contestazioni nei " suoi allegati processuali "; l'accenno è lontano dal dimostrare la violazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC da parte del Tribunale di appello. Su questo punto il gravame è pertanto inammissibile. 
 
6.2. Il ricorrente sembra prevalersi anche della lesione dell'art. 13 cpv. 2 lett. c LPD. Afferma ancora che l'opponente " non ha mai ritenuto trattarsi di un caso del genere ", segnatamente perché " non ha mai affermato di rappresentare la C.________ SA " nella causa civile o in un procedimento esecutivo, e conclude che il semplice invio di un precetto esecutivo non rende comunque lecito il trattamento dei dati.  
 
 Anche queste censure sono inammissibili, nella misura in cui rimettono in discussione gli accertamenti di fatto e le valutazioni del Pretore che la Corte cantonale non ha potuto rivedere per l'insufficiente motivazione dell'atto di appello. Per il resto sono infondate. La sentenza impugnata accerta che l'opponente aveva trattato i dati nell'ambito dell'esecuzione di un mandato conferitole dalla C.________ SA per l'incasso di una mercede d'appalto e che a tale fine essa aveva avviato l'esecuzione contro il ricorrente; quest'ultima circostanza è ammessa dal ricorrente davanti al Tribunale federale. Se così è, l'autorità cantonale ha applicato correttamente il diritto federale, poiché il trattamento di dati personali del ricorrente nell'ambito del mandato d'incasso della mercede dovuta alla C.________ SA sta indubbiamente in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto - quello d'appalto - ed è pertanto giustificato da un interesse preponderante nel senso dell'art. 13 cpv. 2 lett. a LPD
 
6.3. Le medesime considerazioni valgono per la pretesa di risarcimento del torto morale, che l'autorità cantonale ha respinto perché l'opponente non ha trattato i dati in modo illecito. A questo proposito il ricorrente non propone argomenti diversi da quelli appena esaminati.  
 
7.   
In conclusione, il ricorso, per quanto ricevibile, è infondato. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 agosto 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti