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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_678/2010 
 
Sentenza del 5 ottobre 2010 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Favre, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione alla LCStr., 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 21 luglio 2010 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
Il 14 novembre 2008 la Sezione della circolazione ha inflitto ad A.________ una multa di fr. 100.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, per non aver osservato il segnale "ciclopista" mentre era alla guida del veicolo xxx. Fatti accertati il 29 giugno 2008 in territorio di Gordola. 
 
B. 
Adito dal condannato, con sentenza del 21 luglio 2010 il Presidente della Pretura penale ha confermato la multa e respinto il ricorso contro quest'ultima. 
 
C. 
Con scritto del 17 agosto 2010 A.________ insorge al Tribunale federale postulando l'annullamento del giudizio del Presidente della Pretura penale. Dopo essere stato invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, il 2 ottobre 2010 A.________ ha chiesto di essere posto a be*neficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Con il ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate. Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). 
 
2. 
Il ricorrente ritiene che non possa essergli ascritta alcuna contravvenzione alle norme della circolazione stradale. Infatti, sulla strada di via alle Gerre nel Comune di Gordola non vi sarebbe alcuna limitazione del traffico veicolare né una segnaletica verticale concernente la pista ciclabile. A sostegno delle sue affermazioni, volte essenzialmente a contestare l'accertamento dei fatti del giudizio cantonale, egli produce una dichiarazione rilasciata in data 10 agosto 2010 dall'Ufficio tecnico del Comune di Gordola. 
Tale dichiarazione è posteriore alla sentenza impugnata e costituisce pertanto un nuovo mezzo di prova. 
 
2.1 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Ciò è in particolare il caso di fatti e prove relativi all'ammissibilità di un ricorso (notificazione della decisione, osservanza dei termini, ...), di fatti e prove volti a sostanziare determinati inattesi vizi di natura formale (violazione del diritto di essere sentito, non corretta composizione del collegio giudicante), e infine di fatti e prove divenuti rilevanti a seguito di una nuova e imprevedibile argomentazione giuridica formulata dall'istanza precedente, ma non di fatti e prove che la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto addurre già dinanzi a tale istanza. Per tentare di dimostrare che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o l'apprezzamento delle prove arbitrario, l'insorgente non può in effetti fondarsi su allegazioni che egli stesso ha omesso di far valere in precedenza (sentenza 4A_36/2008 del 18 febbraio 2008, consid. 4.1). Spetta al ricorrente illustrare l'adempimento dei presupposti dell'art. 99 LTF (DTF 136 III 261 consid. 4.1 pag. 266). 
 
2.2 In concreto, le condizioni per ammettere in questa sede nuovi fatti e nuovi mezzi di prova non sono realizzate, lo stesso ricorrente non pretende il contrario, anzi sorvola completamente sulla questione. La nuova prova, infatti, non concerne né l'ammissibilità del ricorso né eventuali inaspettati vizi di natura formale. Inoltre la decisione impugnata non si fonda su un'argomentazione giuridica nuova e imprevedibile. Il ricorrente avrebbe viepiù potuto produrre la dichiarazione in parola già davanti al Presidente della Pretura penale, ciò che però non ha fatto. Ne consegue che il Tribunale federale non può tener conto della dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune di Gordola allegata al ricorso, in quanto inammissibile. 
 
3. 
L'intera impugnativa gravita attorno alla dichiarazione precitata che, come visto, si rivela inammissibile in questa sede. Nel gravame non viene formulata alcuna altra censura relativa ai fatti. In particolare, l'insorgente non dimostra l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 105 cpv. 2 LTF per scostarsi dai fatti accertati dal giudice ticinese inerenti alla natura di ciclopista della strada di via alle Gerre. Peraltro, il ricorrente né contesta di essere transitato su tale via né fa valere di essere stato in qualche modo autorizzato a percorrerla con un veicolo. 
 
4. 
L'insorgente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata già per il solo fatto che in data 25 luglio 2008 egli non ha commesso alcuna infrazione, come invece ritenuto dal Presidente della Pretura penale. Ora, a prescindere dal fatto che il ricorrente non fa valere alcuna violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF - ciò che comporta l'inammissibilità del gravame anche su questo punto - è opportuno precisare che il giudice ticinese non gli ha ascritto alcuna infrazione supplementare a quella del 29 giugno 2008. In realtà, riferendosi a uno scritto del 25 luglio 2008 che il ricorrente ha inviato al Dipartimento delle finanze e dell'economia (scritto agli atti), il giudice ha rilevato come l'insorgente avesse implicitamente riconosciuto l'infrazione di inosservanza del segnale ciclopista, nella misura in cui invocava una parità di trattamento nell'illegalità. 
 
5. 
In conclusione il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
 
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento in quanto le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero di conseguenza essere poste a carico del ricorrente soccombente. Considerate tuttavia le sue precarie condizioni finanziarie, il Tribunale federale rinuncia eccezionalmente a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 5 ottobre 2010 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Favre Ortolano Ribordy