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[AZA 0/2] 
 
5P.338/2001 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
5 novembre 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Nordmann. 
Cancelliere: Piatti. 
 
______ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 25 settembre 2001 presentato da F.F.________, patrocinato dall'avv. dott. 
Franco Gianoni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 22 agosto 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a L.F.________, patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni, Bellinzona, in materia di misure di protezione dell'unione coniugale; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- F.F.________ (1960) e L.F.________ (1956) si sono sposati nel 1983 ed hanno avuto un figlio, N.F.________, il 25 dicembre 1986. Il marito era ed è tuttora dipendente della Posta. La moglie, impiegata di commercio che ha cessato il lavoro con la nascita del figlio, ha ripreso un'attività di ausiliaria a tempo parziale presso la Posta nel 1997. Nel 2000, essa ha conseguito un reddito medio mensile di fr. 847.--. Dal gennaio 2000 i coniugi vivono separati. 
 
Con istanza a tutela dell'unione coniugale del 15 febbraio 2001, F.F.________ ha chiesto l'affidamento del figlio alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e congruo diritto di visita, ha offerto un contributo mensile, compresi gli assegni familiari, di fr. 
1960.-- per la moglie e di fr. 500.-- per il figlio fino al 30 giugno 2001 e di fr. 1'590.-- risp. 500.-- dal 1° luglio in avanti; ha inoltre chiesto lo scioglimento del regime dei beni. All'istanza si è opposta la moglie, chiedendo l'affidamento del figlio con l'autorità parentale, nonché un contributo alimentare complessivo di fr. 3'300.-- mensili oltre una provisio ad litem di fr. 5'000.--. Con decisione 5 aprile 2001 il Pretore di Bellinzona ha affidato la prole alla madre, riservato il diritto di visita al padre secondo accordi diretti con il figlio, ha condannato il marito a versare un contributo mensile di fr. 2'156.-- per la moglie e di fr. 917.-- per il figlio (compreso l'assegno) ed ha reietto la domanda di provisio ad litem. 
 
B.- Il 22 agosto 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un gravame inoltrato da F.F.________, ha stabilito gli alimenti mensili a favore di moglie e figlio in fr. 
1763.-- risp. fr. 1310.-- fino al 31 dicembre 2001 e in fr. 
1390.-- risp. 1490.-- per il periodo successivo. Secondo i giudici cantonali nelle circostanze concrete si può ragionevolmente pretendere dalla moglie un'attività lucrativa al 50%, e quindi un reddito mensile di fr. 1500.-- solo a decorrere dal 1° gennaio 2002. D'altra parte, va riconosciuto al marito un introito mensile netto di fr. 6558. 10. Per quanto concerne il figlio, la Corte cantonale ha determinato il suo fabbisogno fondandosi sulle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo adattate alla fattispecie. Tenuto conto dei rispettivi redditi e fabbisogni nonché della ripartizione per metà dell'eccedenza, si hanno gli alimenti indicati. 
 
C.- Contro la sentenza cantonale F.F.________ insorge con ricorso di diritto pubblico del 25 settembre 2001, chiedendo al Tribunale federale di annullarla per applicazione arbitraria degli art. 163 e 176 CC. Secondo i calcoli della sentenza impugnata il figlio avrebbe un'eccedenza di fr. 713. 30 mensili, mentre il padre ne avrebbe una di soli fr. 298. 90 per il periodo fino al 31 dicembre 2001 e non molto diversa per il periodo successivo. Arbitrio dovuto al conteggio del fabbisogno del figlio, basato sulle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, anziché sui minimi d'esistenza LEF. 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Decisioni delle ultime istanze cantonali in tema di misure di protezione dell'unione coniugale non costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG e non possono di conseguenza fare oggetto di un ricorso per riforma (DTF 127 III 474 consid. 2). Esse possono per contro essere contestate con un ricorso per nullità (DTF 91 II 412 consid. 1) o con un ricorso di diritto pubblico. 
Nel concreto caso, trattandosi di censure d'arbitrio nell' applicazione del diritto federale solo è data la possibilità del ricorso di diritto pubblico. 
 
2.- a) Il ricorrente ritiene insostenibile la sentenza cantonale con riferimento alla determinazione del contributo al figlio. Egli propone un proprio calcolo basato sui minimi d'esistenza del diritto esecutivo e afferma che un paragone delle rispettive eccedenze (fr. 298. 90 in suo favore contro fr. 713. 30 per il figlio) dimostra l'arbitrio in cui sono incorsi i giudici cantonali. Inoltre, pure il modo con cui sono state applicate le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo è arbitrario, avendo i giudici cantonali ammesso un'importo di fr. 
795.--, relativo ad altre spese senza che sussista la benché minima prova della loro esistenza, contrariamente a quanto prescritto dalla citate raccomandazioni. 
 
Visto che il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, contestando nelle motivazioni del gravame unicamente il contributo stabilito dai giudici cantonali a favore del figlio quindicenne, il Tribunale federale non estende il proprio esame anche a quello assegnato alla moglie. 
 
b) Nel caso di sospensione della comunione domestica, il giudice ad istanza di uno dei coniugi stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). In linea di principio, la legge prevede che il contributo per il mantenimento del figlio deve essere commisurato al suo bisogno, nonché alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). La determinazione del contributo rientra nella discrezionalità del giudice (art. 4 CC) e tiene conto di tutte le particolarità del caso. Il Tribunale federale procede ad un riesame con riserbo e verifica solo se le autorità cantonali hanno tenuto conto di fattori e circostanze irrilevanti ovvero abbiano disatteso elementi importanti, oppure ancora se il contributo appare manifestamente inappropriato (DTF 107 II 406 consid. 2c pag. 410 rinvio. ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a ed., n. 21.15b, pag. 158). Per la fissazione dei bisogni del figlio la prassi dei tribunali cantonali fa spesso riferimento a mo' d'ausilio a dati statistici medi (Breitschmid, Commento basilese, n. 5 segg. ad art. 285 CC; Hegnauer, Commento bernese, n. 23 segg. ad art. 285 CC; lo stesso, Grundriss cit. , n. 21.15c). Estesa applicazione trovano in particolare le Raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pag. 657 segg. ; Hegnauer, Grundriss cit. , n. 21.15c e rif. , pag. 158). Il fabbisogno medio previsto da queste raccomandazioni è poi adeguato alle particolarità di ogni singolo caso mediante aggiunte o deduzioni. 
 
 
Tale modo di procedere è sempre stato considerato corretto dal Tribunale federale (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid. 3, e parecchie altre sentenze non pubblicate). 
Contrariamente all'opinione espressa nel ricorso, le tabelle dei minimi d'esistenza secondo la legge sull'esecuzione e i fallimenti non sono invece idonee all'accertamento del fabbisogno di un figlio: esse infatti sono allestite tenendo conto degli interessi dei creditori di un debitore momentaneamente in difficoltà e l'importo da esse contemplato per un figlio non tiene conto di una serie di bisogni (vestiti, educazione, cura, ecc.) che vanno invece considerati nell'ambito del giudizio sul mantenimento dei genitori ai sensi dell'art. 285 CC (Hegnauer, Commento bernese, n. 24 ad art. 285 CC). 
 
c) Il rimedio in concreto si limita in sostanza ad opporre una censura di arbitrio per il fatto che l'applicazione delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo porta a una maggior eccedenza a favore del figlio rispetto al padre. Ancorché tale modo di procedere non adempie manifestamente i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza formatasi in sua applicazione (DTF 125 I 71 consid. 1c con rinvii), giova nondimeno ricordare che i conteggi esposti nel gravame sono del tutto fuorvianti, già perché al fabbisogno minimo del padre calcolato tenendo conto di tutte le spese a lui necessarie oltre il minimo vitale LEF, il ricorrente contrappone l'importo base LEF per il figlio con l'aggiunta del solo premio di cassa malati, disattendendo di conseguenza tutta una serie di altri bisogni e spese non contemplate nel minimo LEF previsto per i figli. Già per questa ragione, la motivazione del ricorso appare inidonea a dimostrare un erroneo accertamento dei bisogni del figlio e ad ogni buon conto non è atta a dimostrare che la decisione impugnata in punto agli alimenti per il figlio sia arbitraria, ossia manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b con rinvii). Altrettanto infondata e inidonea a dimostrare l'arbitrio della Corte cantonale si rivela - così come è sollevata - la critica inerente all'applicazione concreta delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo: 
il ricorrente pare infatti misconoscere che esse costituiscono unicamente un ausilio per il giudice, che emana una decisione fondata sulla sua discrezionalità. 
 
3.- Da quanto precede risulta che il ricorso di diritto pubblico, nella ridotta misura in cui appare ricevibile, s'avvera manifestamente infondato e come tale va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni non è riconosciuta un'indennità per ripetibili. 
 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 5 novembre 2001 MDE 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, Il Cancelliere