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[AZA 7] 
I 421/00 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 5 dicembre 2000 
 
nella causa 
C._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. C._________, 
 
contro 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, casella postale 2121, Bellinzona, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- C._________, nato nel 1951, di formazione impiegato di commercio ed esercitante l'attività di collaboratore presso la R._________, in data 9 marzo 1998 ha presentato una richiesta di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità in quanto affetto da un disturbo della personalità paranoica con depressione reattiva. 
Con decisione 14 aprile 1999 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI), fondandosi segnatamente su una perizia affidata al dott. H._________, specialista in psichiatria e psicoterapia espressosi in un referto dell'11 gennaio 1999, ha respinto la richiesta di prestazioni per l'assenza di un danno alla salute e quindi per carenza di un'incapacità di guadagno. 
 
B.- Rappresentato dall'avv. C._________, l'interessato è insorto contro il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha respinto il gravame con giudizio del 7 giugno 2000. 
 
C.- Tramite il suo legale, C._________ interpone un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale, chiedendo al Tribunale federale delle assicurazioni di annullarla e di ordinare l'esperimento di una perizia medico-specialistica. Con scritto del 9 agosto 2000 l'insorgente ha inoltre prodotto un rapporto medico redatto il 3 agosto precedente dalla dott. ssa B._________. 
Rispondendo al gravame, l'UAI ne postula la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui basta rinviare, la Corte cantonale ha debitamente illustrato quali siano le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta il ricorrente contesta l'opinione delle precedenti istanze argomentando in sostanza che la perizia specialistica rilasciata l'11 gennaio 1999 dal dott. H._________, incompleta e inattendibile, sarebbe inconsistente per decidere se egli sia affetto da un'incapacità dovuta a disturbi psichici e quindi inabile ad esercitare un'attività lucrativa. Detta perizia sarebbe inoltre in palese contrasto con altre opinioni sanitarie espresse in certificati assunti all'inserto. In particolare, la precedente istanza non avrebbe debitamente preso in considerazione le conclusioni dei dott. ri C._________ e F._________, i quali si erano espressi rispettivamente il 29 luglio e 28 novembre 1996, il 29 luglio 1997 ed il 4 maggio 1998. Del dott. C._________ erano stati inoltre esibiti certificati in sede di prima istanza, stilati il 23 giugno ed il 2 novembre 1999. A sostegno delle sue censure ha prodotto, in questa sede, un rapporto della dott. ssa B._________, del 3 agosto 1999. 
 
b) L'opinione del ricorrente non è convincente e le sue conclusioni devono essere disattese. Come a ragione rileva l'UAI nella risposta in questa sede, la perizia specialistica del dott. H._________ è stata realizzata sulla base di accertamenti approfonditi, chiari e circostanziati. Da un altro lato, anche secondo il dott. F._________ l'erogazione di una rendita non risultava giustificata. Se le conclusioni del dott. C._________, medico curante dell'assicurato espressosi da ultimo in data 2 novembre 1999, contenevano possibili elementi per ipotizzare un peggioramento del suo stato di salute, essi si riferivano però ad una situazione posteriore all'emanazione del provvedimento. Ora, come lo ha rettamente ricordato la Corte cantonale, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettivamente data al momento in cui la decisone è stata resa. Per la medesima ragione, nel caso di specie nemmeno può essere preso in considerazione il rapporto medico prodotto dall'insorgente con il ricorso di diritto amministrativo, in quanto riflette lo stato di salute di C._________ riscontrato nell'agosto 2000. 
 
c) Le considerazioni del Tribunale cantonale appaiono pertanto convincenti e incensurabili sotto ogni aspetto, quelle del ricorrente non essendo invece suscettibili di sovvertire le risultanze ammesse dalla precedente autorità. 
In tali circostanze, il gravame di C._________ si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio cantonale e la decisione da esso tutelata. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 5 dicembre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :