Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
E 3/01 
 
Sentenza del 6 febbraio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Istituto G.________ SA, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 17 aprile 2001) 
 
Fatti: 
A. 
M.________, nato nel 1954, esercita attività lucrativa alle dipendenze dell'Istituto G.________ SA di L.________ per un salario mensile di fr. 3'200.-- e presso la Scuola P.________ di M.________, dove percepisce uno stipendio di fr. 2'660.-- mensili. Avendo l'interessato svolto 24 giorni di servizio militare nel 1999 e 26 giorni nell'anno 2000, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha ripartito l'indennità per perdita di guadagno (IPG) tra i due datori di lavoro in proporzione al salario da loro versato, riconoscendo all'Istituto G.________ SA un indennizzo di fr. 90.85 al giorno fino al 30 giugno 1999 e di fr. 93.05 dal 1° luglio 1999. Mediante decisione del 18 aprile 2000 la Cassa ha formalizzato il conteggio. 
B. 
Dal momento che i giorni di servizio militare sarebbero stati in pratica unicamente effettuati durante il periodo di lavoro prestato per tale società e questo per garantire la regolare attività di insegnamento, l'Istituto G.________ SA, tramite il suo presidente del consiglio di amministrazione, M.________, ha deferito l'atto amministrativo al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo che le indennità di perdita di guadagno le fossero interamente versate. Essa ha pure postulato che, per l'evenienza in cui dovesse ripresentarsi una simile situazione, l'amministrazione versi le indennità direttamente alla società interessata. 
 
Per pronuncia del 17 aprile 2001, il Tribunale cantonale, posto che il salario durante il periodo di servizio era stato integralmente versato sia dall'Istituto G.________ SA che dalla Scuola P.________, ha respinto il gravame e confermato il provvedimento querelato. 
C. 
L'Istituto G.________ SA, sempre per mezzo di M.________, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone le richieste formulate in sede cantonale. 
 
La Cassa cantonale di compensazione postula la reiezione del gravame, mentre la Scuola P.________, interpellata quale cointeressata alla procedura, dopo avere precisato che M.________ è stato pagato mensilmente in funzione di un incarico medio del 30% sull'arco dell'anno, si rimette al giudizio di questa Corte. Per parte sua, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, come lo ritiene il primo giudice, l'amministrazione, per il fatto che entrambi i datori di lavoro hanno versato il pieno salario, abbia ripartito le indennità IPG tra la Scuola P.________ e la Istituto G.________ SA malgrado l'interessato avesse dichiarato di aver prestato servizio militare unicamente durante il periodo in cui sarebbe stato attivo per la società ricorrente. 
2. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha diffusamente esposto le norme (art. 19 cpv. 2 lett. c LIPG; art. 21 cpv. 2 OIPG) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia (DTF 104 V 42), facendo in particolare notare come, secondo le Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG), edite dall'UFAS, quando il datore di lavoro paga l'intero stipendio durante il servizio, di regola l'indennità venga pagata al datore di lavoro anche se esso non accusa alcuna perdita materiale dovuta al servizio, ossia anche se quest'ultimo non è effettuato durante le ore di lavoro (cifra marginale 6028), e come, se la persona prestante servizio ha più datori di lavoro di cui almeno uno le paga tutto o parte del salario durante il servizio, l'indennità debba in ogni caso essere ripartita proporzionalmente ai salari che i diversi datori di lavoro hanno versato alla persona prestante servizio nella misura in cui sono stati presi in considerazione per fissare l'indennità (cifra marginale 6030). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Anche se le direttive amministrative non sono di per sé vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali, quest'ultimo dovendo tenerne conto solo nella misura in cui consentono nel caso di specie una corretta interpretazione delle disposizioni di legge, mentre se ne deve scostare in quanto non siano con esse compatibili (DTF 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a, 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate), la valutazione operata dal giudice di prime cure non presta il fianco a censura alcuna. 
 
Già in DTF 104 V 42 questa Corte ha avuto modo di rilevare che qualora una persona obbligata al servizio svolge sia attività dipendente che indipendente e il datore di lavoro paga il salario per il periodo di servizio, l'indennità per perdita di guadagno corrispondente al reddito proveniente dall'attività lucrativa dipendente è versata al datore di lavoro anche se la persona obbligata al servizio, per il fatto dell'obbligo militare, è unicamente limitata nella sua attività indipendente - e non nella sua attività salariale - e il datore di lavoro non ne subisce pertanto alcun pregiudizio (DTF 104 V 47 consid. 1c e 2). In quella sede, il Tribunale federale delle assicurazioni ha infatti precisato che l'attuabilità del sistema legale delle indennità di perdita di guadagno richiede, per necessità di cose, una regolamentazione schematica ed astratta, e questo onde evitare di dover obbligare l'amministrazione a mettere in atto accertamenti - anche laddove questi risulterebbero possibili senza eccessivo dispendio - nel singolo caso di specie con il rischio di penalizzare così quelle persone prestanti servizio i cui rapporti di lavoro non dovessero essere tali da consentire una risoluzione semplice e attendibile. Così, pur attagliandosi le direttive in questione principalmente alle fattispecie in cui la persona prestante servizio è impedita, a causa del servizio militare, a svolgere entrambe le attività lavorative, la ripartizione delle indennità si giustifica, per motivi di praticabilità, anche laddove il servizio limita unicamente una delle due attività (DTF 104 V 46 seg.). 
 
In questa ottica è pure da leggere la sentenza pubblicata in DTF 99 V 52, concernente il diritto all'indennità per perdita di guadagno in caso di occupazione parziale rimunerata anche durante il servizio militare, nel cui ambito è stato fissato il principio per cui, secondo le disposizioni legali in materia, è determinante esclusivamente la relazione aritmetica tra l'indennità per perdita di guadagno e il salario pagato dal datore di lavoro. 
 
Ora, alla luce di questi chiari dettami giurisprudenziali, dai quali, mutatis mutandis, non sussiste valido motivo per scostarsi, come pure in considerazione del fatto che, per tenere conto di tutte le attività necessarie allo svolgimento e alla preparazione dei corsi, M.________ è stato impiegato dalla Scuola P.________ con un ingaggio "forfetario" corrispondente a un incarico medio del 30% sull'arco dell'anno beneficiando di conseguenza - anche per il periodo in esame - del salario pattuito indipendentemente dalla effettiva attività prodigata dall'interessato in favore della scuola nei singoli periodi dell'anno, l'operato dell'amministrazione e della Corte cantonale non può apparire censurabile e la società ricorrente non può pretendere che le indennità per perdita di guadagno le vengano interamente ed esclusivamente versate a detrimento dei diritti spettanti alla Scuola P.________. 
4. 
La richiesta risultando infondata, il ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto, mentre meritano conferma la decisione amministrativa e la pronuncia impugnata. Concernendo in definitiva la questione dell'assegnazione o del rifiuto di prestazioni assicurative (sentenza inedita del 25 ottobre 1978 in re M., E 3/77), la procedura è gratuita (art. 134 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a M.________, e alla Scuola P.________. 
Lucerna, 6 febbraio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: