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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.46/2003 /viz 
 
Sentenza del 6 giugno 2003 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett e Favre, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
X.________ AG, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli, Piazza Indipendenza 7, casella postale 2747, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Y.________ S.A., 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost. (procedura civile; restituzione in intero), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata 
il 3 febbraio 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 14 dicembre 2000 X.________ AG ha adito la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna onde ottenere il disconoscimento del debito vantato nei suoi confronti dalla Y.________ S.A., succursale di Locarno. L'azione è stata respinta il 25 ottobre 2002. 
B. 
L'appello presentato da Z.________ AG contro la pronunzia pretorile è stato stralciato dai ruoli il 13 dicembre 2002 a causa del mancato pagamento dell'anticipo. 
Richiamandosi all'art. 137 CPC/TI, il 23 dicembre successivo X.________ AG ha domandato alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino la concessione di un ulteriore termine per provvedere al versamento dell'anticipo richiesto. L'istanza è stata respinta il 3 febbraio 2003. 
C. 
Insorta dinanzi al Tribunale federale, il 5 marzo 2003, con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione degli artt. 9 e 29 Cost., X.________ AG postula l'annullamento della predetta decisione e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
La Y.________ S.A. non è stata invitata a pronunciarsi sul gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a). 
1.1 Il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è ammissibile contro una decisione cantonale finale di ultima istanza per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 87 OG). 
Emanante dall'ultima istanza giudiziaria ticinese, la pronunzia querelata non può più essere impugnata a livello cantonale, sicché il requisito posto dall'art. 86 cpv. 1 OG è senz'altro ossequiato. 
Per prassi costante, una decisione è finale se pone termine alla lite, poco importa che si tratti di una decisione di merito o di una decisione concernente questioni di procedura (DTF 128 I 215 consid. 2). Tale è il caso in esame. La reiezione della richiesta volta ad ottenere la concessione di un ulteriore termine per il versamento dell'anticipo delle spese di appello comporta infatti l'impossibilità di vagliare l'impugnativa nel merito (art. 147 CPC/TI combinato con l'art. 12 LTG/TI; cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 147 CPC); essa conclude pertanto in maniera definitiva il procedimento fra le parti in causa. 
L'atto criticato priva, in sostanza, la ricorrente della possibilità di aggravarsi contro il giudizio con cui è stata respinta la sua azione di disconoscimento di debito, di modo che può esserle indubbiamente riconosciuto un interesse personale, attuale e giuridicamente protetto all'emanazione di una decisione conforme della Costituzione (art. 88 OG). 
Interposto in tempo utile (art. 89 OG) e nella forma prevista dalla legge (art. 90 OG), il ricorso appare dunque ricevibile. 
1.2 Salvo ipotesi estranee al presente caso, il ricorso di diritto pubbli co per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 pag. 131 seg. con rinvii). Ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contra ria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria. Le domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento della pronunzia impugnata sono pertanto inammissibili (DTF 127 II 1 consid. 2c pag. 5 con rinvii). 
2. 
Nella decisione criticata, dopo aver evidenziato che l'istanza di restituzione in intero andava già respinta in ordine siccome non presentata dall'appellante Z.________ AG bensì da una terza persona, X.________ AG, che con essa non ha nulla a che vedere, la Corte cantonale ha stabilito che i presupposti per l'applicazione dell'art. 137 CPC/TI non risultano in concreto adempiuti, donde la reiezione dell'istanza anche nel merito. 
Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente censura ambedue le motivazioni. 
3. 
Nella misura in cui ha respinto l'istanza in ordine, per il motivo ch'essa non è stata inoltrata dalla Z.________ AG, la Corte cantonale - secondo la ricorrente - ha fatto prova di un eccesso di formalismo (art. 29 Cost.). 
La ricorrente spiega infatti che l'introduzione dell'atto d'appello a nome della Z.________ AG invece che della X.________ AG - parte attrice nel procedimento di prima istanza - va ricondotta ad un' evidente svista del suo precedente patrocinatore. La Corte ticinese avrebbe potuto e dovuto rilevare l'errore in cui era incorso il legale e provvedere immediatamente ad invitarlo a sanare tale vizio, invece di assegnare il termine per il versamento dell'anticipo spese. In simili circostanze, conclude la ricorrente, la successiva decisione di respingere l'istanza di restituzione in intero perché introdotta dalla persona giuridica effettivamente legittimata ad appellare il giudizio di primo grado è arbitrario e costituisce un eccesso di formalismo che sfocia in un diniego di giustizia. 
3.1 Secondo la giurisprudenza vi è formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia formale, allorquando un'autorità impone il rispetto di una norma formale che non è giustificato da nessun interesse degno di protezione, risulta fine a sé stesso, complica inutilmente o rende impossibile il giudizio di merito (DTF 128 II 139 consid. 2a pag. 142 con rinvii). L'eccesso di formalismo può risiedere sia in una regola di comportamento imposta alla parte interessata dal diritto cantonale che nella sanzione a questa connessa (DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 70). Il Tribunale federale esamina liberamente tale censura (DTF 128 II 139 consid. 2a pag. 142). 
Nella misura in cui viene, in sostanza, a sanzionare l'atteggiamento dell'autorità nei confronti delle parti, il divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della buona fede, che impone all'autorità di evitare di sanzionare con l'irricevibilità vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero potuto essere sanati per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e segnalarli alla parte interessata (DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 70). 
In particolare merita di essere tutelato chi, non avendo conoscenze giuridiche sufficienti, decide di affidarsi ad un rappresentante legale; esiste, in effetti, un interesse pubblico certo a proteggere i cittadini dal rischio di incaricare una persona incompetente, che potrebbe privarli della possibilità di far valere i loro diritti a causa, ad esempio, di un errore procedurale (DTF citato consid. 3b pag. 170). 
3.2 In concreto, come sostenuto dalla ricorrente, l'errore nell'indicazione della parte appellante nell'atto d'appello era manifesto e la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino avrebbe potuto rilevarlo ed invitare il patrocinatore a correggerlo. In una simile circostanza, respingere la successiva istanza di restituzione in intero siccome proposta da una parte diversa da quella che, per errore, era stata menzionata nell'atto d'appello ma che, per finire, risulta essere l'unica realmente legittimata a contestare la sentenza di primo grado, costituisce effettivamente un eccesso di formalismo. 
Su questo punto il gravame si avvera dunque fondato. Ciò non comporta tuttavia l'annullamento della pronunzia impugnata. Contrariamente a quanto asseverato dalla ricorrente, la Corte cantonale non ha respinto l'istanza solo per questo motivo bensì anche - e soprattutto - perché le condizioni per la restituzione in intero del termine, sancite dall'art. 137 CPC/TI, non risultavano adempiute. 
4. 
Giusta l'art. 137 CPC/TI la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza (lett. a), oppure ancora perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato (lett. b). 
4.1 Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente ribadisce di essersi trovata nell'impossibilità di provvedere tempestivamente al versamento dell'anticipo a causa di assenze dovute a motivi straordinari. Sia come sia, aggiunge la ricorrente, nello scritto inviato il 22 novembre 2002 dal precedente legale - mediante posta semplice e alla sede della Z.________ AG invece che a quella della X.________ AG - le conseguenze di un eventuale pagamento tardivo non erano state poste in evidenza, così che la collaboratrice che ha preso atto di tale documento, poco cognita della procedura civile ticinese, non ne ha compreso la portata. Nella misura in cui, in simili circostanze, la Corte cantonale ha deciso di respingere l'istanza di restituzione del termine, essa ha applicato l'art. 137 CPC/TI in maniera arbitraria. 
Secondo la ricorrente i giudici cantonali avrebbero inoltre trascurato il fatto che nei cantoni più prossimi alla sua sede il versamento dell'anticipo non costituisce un presupposto per l'esame del gravame oppure, qualora tale sia il caso, la comminatoria dello stralcio interviene solamente con il richiamo di pagamento. Essa non poteva dunque, in buona fede, aspettarsi che sarebbe stata richiesta dal tribunale di fornire le necessarie anticipazioni. 
Infine, anche qualora si volesse ammettere una sua seppur lieve colpa, la ricorrente è dell'avviso che le conseguenze del minimo ritardo di pagamento - e in particolare la perdita totale della possibilità di far valere le sue ragioni di diritto - sono del tutto sproporzionate. 
4.2 L'argomentazione ricorsuale è manifestamente infondata. La ricorrente misconosce il significato e la portata dell'istituto della restituzione in intero. 
4.2.1 L'art. 137 CPC/TI mitiga la sanzione della preclusione quando alla parte preclusa non è imputabile alcuna negligenza (cfr. Lorenzo Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione nel Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 251). Questa disposizione corrisponde in sostanza all'art. 35 OG, giusta il quale la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine fissato (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2 ad art. 35 OG pag. 239 segg.). Gli argomenti sollevati dalla ricorrente in merito alla lievità della colpa sono dunque irrilevanti. Nella misura in cui evoca la questione della proporzionalità della sanzione, la ricorrente dimentica inoltre che l'istituto della restituzione in intero è un rimedio di carattere straordinario, che incide profondamente sulla sicurezza del diritto e sul regolare svolgimento del processo, ragione per cui occorre valutare l'adempimento dei suoi requisiti con rigore e seguendo criteri restrittivi (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2 ad art. 35 OG pag. 239 segg.). 
Come ben rileva la Corte ticinese nella sentenza impugnata, lo scopo della restituzione in intero dei termini non è quello di sopperire ad eventuali negligenze della parte istante rispettivamente dei suoi rappresentanti o ausiliari. 
4.2.2 Per costante giurisprudenza, vi è impedimento senza colpa solo quando il richiedente o il suo difensore non erano oggettivamente in grado d'osservare il termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di un errore scusabile, quest'ultimo verificandosi ad esempio in caso di una grave malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore potevano agire o incaricare un rappresentate (DTF 119 II 87 consid. 2a; a questo riguardo cfr. anche la casistica in Poudret, op. cit., n. 2.7 ad art. 35 OG pag. 246 segg.). 
Nella fattispecie in esame, la Corte cantonale ha stabilito - e la ricorrente non lo contesta - che l'ordinanza concernente il termine per il versamento dell'anticipo è entrata nella sfera di conoscenza del precedente patrocinatore della ricorrente al più tardi il 22 novembre 2002, prova ne sia il fatto che in tale giorno egli l'ha trasmessa alla sua cliente. A partire da quel momento la ricorrente era dunque in grado, perlomeno per il tramite del suo precedente patrocinatore - che non ha invocato alcun impedimento - di procedere al versamento dell' anticipo richiesto (Poudret, op. cit., n. 2.4 ad art. 35 OG pag. 241). Così stando le cose, tutti gli elementi addotti a sostegno della domanda di restituzione del termine - ribaditi anche dinanzi al Tribunale federale - non giovano in alcun modo alla ricorrente. Avendo inoltrato appello dinanzi alle autorità giudiziarie del Cantone Ticino - donde l'irrilevanza degli argomenti relativi alle norme procedurali vigenti negli altri cantoni - essa avrebbe infatti potuto e dovuto organizzarsi in modo da poter fornire tempestivamente - direttamente o per il tramite del proprio legale - le necessarie anticipazioni. 
5. 
Alla luce di tutto quanto esposto la decisione impugnata resiste alla censura di arbitrio e il ricorso dev'essere respinto. 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è stata nemmeno invitata a formulare osservazioni, non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 6 giugno 2003 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: