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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_295/2012 
 
Sentenza del 6 giugno 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Associazione B.________, 
patrocinata dagli avv.ti Claudio Cereghetti e Roberto Macconi, 
 
Municipio di Lugano, Palazzo Civico, 
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2012 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che, per quanto qui interessa, il 3 giugno 2009 il Municipio di Lugano ha rilasciato all'associazione B.________ una licenza edilizia in variante concernente il rivestimento delle facciate e il piano interrato dell'autosilo, progetto avversato dal vicino A.________; 
che il permesso è stato confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 25 aprile 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo; 
che contro questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1); 
che il ricorrente disattende che il semplice assunto d'essere toccato dal rilascio di una licenza edilizia non è sufficiente per fondare la legittimazione a ricorrere davanti al Tribunale federale, ritenuto ch'egli, tenuto a rendere verosimile un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica del giudizio impugnato (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF; DTF 133 II 400 consid. 2), non indica del tutto quali vantaggi pratici e concreti avrebbe dall'esito della procedura, in che misura le accennate prescrizioni antincendio influenzerebbero la sua situazione fattuale o giuridica e che non si tratterebbe del perseguimento, inammissibile, di meri interessi pubblici (DTF 136 II 281 consid. 2.2 e 2.4; 133 II 249 consid. 1.3.1 e 1.3.3); 
che inoltre, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono chiaramente disattese, visto che il ricorrente, limitandosi ad accennare, peraltro in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, alla pretesa mancanza, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, di un rapporto sul concetto per l'evacuazione dei fumi e del calore; 
 
che al riguardo egli non si confronta tuttavia del tutto con le differenti considerazioni espresse dai giudici cantonali sul rispetto delle prescrizioni antincendio applicate nel caso in esame e sulla richiamata presa di posizione in merito da parte di un ingegnere, condivisa dalla Corte cantonale (consid. 4); 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito; 
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 6 giugno 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri