Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.21/2006 /biz 
 
Sentenza del 6 luglio 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Kiss, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________Snc, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Davide Enderlin, 
 
contro 
 
B.________GmbH, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. dott. Cesare Jermini, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost. (apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 21 dicembre 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'autunno 1992, su richiesta della C.________SA di Lugano, l'impresa ticinese D.________SA ha fornito alla B.________GmbH il materiale necessario all'esecuzione dei pavimenti in pietra naturale nel ristorante E.________ a Monaco di Baviera. 
B. 
Asserendo che le fatture emesse in esito a questa operazione sarebbero rimaste impagate, il 9 ottobre 1996 la D.________SA ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere dalla società germanica il versamento di fr. 182'365.--, oltre interessi al 5% dal 30 aprile 1993. 
 
La B.________GmbH si è opposta alla petizione, senza tuttavia contestare né la competenza del giudice ticinese né l'applicabilità del diritto svizzero. Precisando di non aver mai ricevuto le predette fatture, essa ha recisamente negato l'esistenza di un rapporto contrattuale con la D.________SA. L'incarico di fornire e posare i citati pavimenti era stato infatti da lei attribuito esclusivamente alla C.________SA di Lugano con contratto del 1° settembre 1992. Questa aveva poi a sua volta concluso, a titolo personale, un accordo con la D.________SA. In altre parole, secondo la società germanica C.________SA avrebbe acquistato a proprio nome dalla D.________SA il materiale necessario per l'esecuzione dei lavori affidatile. Da ultimo la B.________GmbH ha evidenziato come nel richiamo inviato l'11 febbraio 1993 la D.________SA avesse ammesso di aver già ricevuto fr. 168'800.--, sicché la sua pretesa non poteva in nessun caso superare fr. 13'565.-. 
 
Con sentenza del 22 settembre 2004 il pretore ha integralmente respinto la petizione. Dopo aver accertato che la D.________SA aveva effettivamente già incassato fr. 168'800.-- egli ha respinto la sua domanda anche per l'importo residuo, non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui C.________SA aveva agito quale rappresentante della società tedesca, ciò che escludeva un rapporto contrattuale fra le parti in causa. 
C. 
L'impugnativa interposta da A.________Snc - subentrata alla D.________SA, nel frattempo fallita, in seguito a cessione ex art. 260 LEF - contro il giudizio pretorile è stata respinta il 21 dicembre 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Sulla scorta del materiale probatorio agli atti la massima istanza cantonale ha stabilito che a C.________SA non era stata concessa la facoltà di rappresentare la B.________GmbH, ch'essa non si era mai presentata quale rappresentante e, infine, che una ratifica a posteriori del contratto giusta l'art. 38 CO non entrava in linea di conto, avendo la società tedesca sempre eccepito la mancanza di un rapporto contrattuale con la D.________SA. Come il primo giudice, anche la Corte d'appello è dunque giunta alla conclusione che, quando ha ordinato alla D.________SA il materiale per il cantiere in Germania, la C.________SA non ha agito quale rappresentante della B.________GmbH bensì a titolo personale; donde l'impossibilità di pretendere da quest'ultima il pagamento delle fatture oggetto del litigio. Nulla muta, hanno precisato i giudici ticinesi, il fatto che nella lettera del 2 settembre 1992 (versata agli atti quale doc. P) C.________SA avesse indicato la società tedesca quale destinataria del materiale ordinato, con la precisazione che le fatture avrebbero dovuto venirle direttamente indirizzate e che essa avrebbe provveduto al pagamento delle spese doganali e dell'IVA. D'un canto, infatti, la B.________GmbH ha validamente contestato l'invio e la ricezione delle fatture per la merce fornita, senza che la D.________SA abbia potuto provare il contrario, e, dall'altro, il pagamento delle spese di trasporto e delle spese da parte della destinataria corrispondeva alla prassi commerciale vigente. Vista l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa e, di conseguenza, la reiezione integrale della pretesa della D.________SA, la Corte non si è per finire chinata sulla questione di sapere se questa avesse ricevuto da C.________SA l'importo di fr. 168'800.--. 
D. 
Con tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, la A.________Snc ha postulato l'annullamento della sentenza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost., previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 
 
La domanda di effetto sospensivo è stata respinta il 30 gennaio 2006. 
Nella risposta del 23 marzo 2006 B.________GmbH ha proposto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
L'opponente propone di dichiarare il ricorso di diritto pubblico integralmente inammissibile siccome motivato in maniera confusa e ai limiti dell'incomprensibilità, in totale dispregio delle esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. La richiesta merita di essere accolta. 
2. 
Giovi rammentare che con il ricorso di diritto pubblico non viene proseguita la procedura cantonale; tale rimedio giuridico, straordinario, configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395). In questo ambito il Tribunale federale non procede pertanto d'ufficio alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato, sotto tutti gli aspetti possibili, bensì vaglia solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato nell'allegato ricorsuale, così come prescritto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31 con rinvii). Il rinvio ad allegazioni formulate negli atti cantonali oppure nel quadro di un parallelo ricorso per riforma non costituisce dunque una motivazione sufficiente (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii). 
3. 
In concreto, la ricorrente rimprovera innanzitutto alla Corte ticinese di aver implicitamente escluso, senza commento alcuno, l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra le parti, ritenendo valido solo il contratto tra l'opponente e la C.________SA. 
3.1 A suo modo di vedere, "prima di entrare nella disamina a sapere se esistesse o meno un rapporto di rappresentanza - tesi fatta valere in via subordinata - tra la D.________SA e la C.________SA occorreva valutare tutti gli elementi risultanti da documenti e fatti per appurare il tipo di rapporto tra le parti in causa. Primo fra tutti l'asserito contratto diretto di vendita e posa del materiale, argomento ribadito al punto 2c dell'allegato di appello, con relative deduzioni in diritto a punto 3 pag. 6 che riprende i punti 4 e 7 delle conclusioni", e confortato dal doc. P, cui la Corte ticinese avrebbe attribuito un'errata rilevanza giuridica. 
3.2 Premesso che nella sentenza impugnata il tema della rappresentanza è stato affrontato in relazione ai rapporti intercorsi fra C.________SA e l'opponente e non, invece, la ricorrente, la censura si avvera inammissibile per più motivi. 
 
Innanzitutto perché, in contrasto con i principi esposti al considerando precedente, non viene nemmeno specificato quale sarebbe il diritto costituzionale violato e in cosa risiederebbe la violazione. 
 
Ma quand'anche si volesse ammettere che, nella misura in cui si duole del fatto che i giudici ticinesi avrebbero omesso di pronunciarsi su di una sua argomentazione, la ricorrente intende prevalersi di una violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto a una decisione motivata, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 130 III 530 consid. 4.3 pag. 540), la sua censura non sarebbe comunque sostanziata in maniera conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, dato che si esaurisce nel rinvio a quanto esposto in sede cantonale. 
 
Laddove contesta la rilevanza giuridica attribuita dai giudici ticinesi al doc. P essa formula poi un argomento attinente all'applicazione del diritto che, vista la natura assolutamente sussidiaria del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), avrebbe dovuto e potuto far valere nel quadro di un ricorso per riforma, in concreto proponibile, trattandosi di una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG). 
 
Infine, la tesi di un "contratto diretto di vendita e posa del materiale" con l'opponente, concluso senza la partecipazione della C.________SA - se è questo che la ricorrente intende sostenere - non risulta essere mai stata formulata in sede cantonale. Il gravame lede pertanto anche il divieto di nova, giusta il quale nel quadro del ricorso di diritto pubblico è di principio vietata la presentazione di nuove allegazioni, fatti o prove che non sono stati sottoposti all'autorità cantonale (DTF 129 I 49 consid. 3 pag. 57). Va comunque detto che la tesi di un "contratto diretto di vendita e posa del materiale" fra le parti in causa si scontra con l'accertamento - non contestato - secondo cui la stipulazione del contratto relativo alla fornitura e posa dei pavimenti in pietra naturale è avvenuta in esito a un concorso privato indetto dall'opponente, al quale era stata invitata a participare e aveva partecipato la C.________SA e non invece la ricorrente. 
 
4. 
Per il resto, il ricorso verte sulla decisione di ritenere non dimostrati né l'invio né la ricezione delle note fatture. 
4.1 A mente della ricorrente la Corte cantonale avrebbe violato il divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti (art. 9 Cost.) omettendo di considerare le seguenti circostanze: che negli allegati di causa controparte aveva ammesso di aver ricevuto le fatture; che le fatture figurano sui documenti di sdoganamento e pagamento IVA e che lo sdoganamento non avrebbe potuto avvenire senza di esse; che nella lettera del 2 settembre 1992 (doc. P) la C.________SA l'aveva invitata a indirizzare le fatture direttamente all'opponente. 
4.2 L'opponente obietta che le argomentazioni relative all'invio e alla ricezione delle fatture sono state sviluppate dai giudici cantonali solo in un secondo tempo e a titolo puramente abbondanziale, per dissipare ogni dubbio circa l'assenza di fondamento delle pretese della ricorrente. Ciò significa che, quand'anche gli accertamenti contestati fossero arbitrari, l'esito del procedimento non verrebbe a mutare. 
4.3 L'osservazione dell'opponente è pertinente. A prescindere dal fatto che il tenore confuso dell'allegato ricorsuale non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - chiarezza, precisione e struttura - particolarmente rigorose qualora venga asseverata la violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312; e, sulla nozione di arbitrio, 131 I 57 consid. 2 pag. 61 ), la ricorrente perde effettivamente di vista che la questione centrale ai fini del giudizio era quella di sapere se la C.________SA avesse agito quale rappresentante dell'opponente e che tale quesito è stato risolto negativamente, non essendovi agli atti nessun elemento a sostegno di questa tesi. Su questo tema la ricorrente non spende una parola. Nemmeno spiega, d'altro canto, quale sarebbe l'influsso dell'accertamento concernente l'invio e la ricezione delle note fatture sulla problematica della rappresentanza, non bastando certo a tal scopo la vaga dichiarazione ch'esso "avrebbe aperto l'esame dell'applicabilità della teoria dell'affidamento". 
Inoltre, ancora una volta parte delle censure sollevate dalla ricorrente non può essere tenuta in nessuna considerazione, perché esse avrebbero dovuto e potuto venir proposte mediante ricorso per riforma (art. 84 cpv. 2 OG). Nella misura in cui pretende che i giudici ticinesi avrebbero mal letto gli allegati della controparte, la ricorrente si prevale infatti di una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG (DTF 115 II 399 consid. 2a; 96 I 193) e quando rimprovera loro di aver rovesciato l'onere probatorio imponendole di dimostrare un fatto ammesso critica l'applicazione dell'art. 8 CC
5. 
Ne discende l'integrale inammissibilità del ricorso di diritto pubblico. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'500.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 6'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 6 luglio 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: