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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6G_3/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 novembre 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Schneider, Eusebio, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
istante, 
 
contro  
 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, 
controparte. 
 
Oggetto 
Domanda di interpretazione e di rettifica della sentenza del Tribunale federale 6B_539/2013 del 1° ottobre 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 17 marzo 2013, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato A.________ autore colpevole di appropriazione indebita e lo ha condannato alla pena detentiva di quattro mesi, dedotta la carcerazione preventiva ed estradizionale sofferta, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. La Corte cantonale ha disposto il rinvio di un accusatore privato al foro civile per fare valere le proprie pretese di indennizzo. Ha inoltre statuito sull'esito dei valori patrimoniali sequestrati, nonché sugli oneri processuali. 
 
B.   
Questa sentenza è stata impugnata dal Procuratore pubblico (PP) con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Il ricorrente ha chiesto in via principale di annullare il dispositivo sulla sospensione condizionale della pena detentiva e in via subordinata di rinviare gli atti alla CARP per la riformulazione della pena. 
 
C.   
Con sentenza 6B_539/2013 del 1° ottobre 2013, il Tribunale federale ha accolto il gravame, rilevando all'ultimo considerando che la sentenza impugnata era annullata e la causa rinviata alla CARP per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena. Il dispositivo n. 1 della sentenza del Tribunale federale è così formulato: 
 
"Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 17 marzo 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale è annullata e la causa le è rinviata per un nuovo giudizio."  
 
 
D.   
Il PP presenta una domanda di interpretazione e di rettifica della sentenza del Tribunale federale. Chiede che il dispositivo sia rettificato nel senso di precisare che la causa è rinviata alla CARP per un nuovo giudizio limitatamente alla commisurazione della pena. Postula inoltre che sia specificata la crescita in giudicato della condanna dell'imputato per il reato di appropriazione indebita. 
Non sono state chieste osservazioni sulla domanda del PP. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Secondo l'art. 129 cpv. 1 LTF, se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. 
 
1.1. L'interpretazione tende a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo della decisione resa. Può inoltre riferirsi a contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione ed il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto di un'interpretazione nella misura in cui è possibile determinare il senso del dispositivo solo facendo capo ai motivi della decisione. L'interpretazione può anche avere lo scopo di rettificare errori redazionali, di calcolo o di scrittura (DTF 110 V 222 consid. 1 e riferimenti; sentenza 4G_1/2007 del 13 settembre 2007 consid. 2.1).  
 
1.2. L'istante rileva di avere impugnato, nel suo ricorso in materia penale, unicamente il dispositivo n. 2.1.1 della sentenza della CARP, relativo alla sospensione condizionale della pena detentiva, chiedendone l'annullamento. Sostiene che dai considerandi della sentenza del Tribunale federale risulta che, in seguito al rinvio, la Corte cantonale dovrà statuire nuovamente solo sulla commisurazione della pena. A suo dire, questa limitazione dovrebbe essere specificata nel dispositivo della sentenza del 1° ottobre 2013.  
 
1.3. L'istante riconosce quindi esplicitamente che dai considerandi della sentenza del Tribunale federale emerge chiaramente che la causa era rinviata alla CARP per un nuovo giudizio limitatamente alla commisurazione della pena (cfr. consid. 4.1 della sentenza del 1° ottobre 2013). Il fatto che ciò non sia stato esplicitamente precisato nel dispositivo della sentenza non comporta di per sé una contraddizione. Non è quindi realizzata una fattispecie che necessita di una delucidazione mediante interpretazione. Il senso del dispositivo risulta infatti chiaro alla luce dei considerandi del giudizio del Tribunale federale, ove è in discussione esclusivamente la questione della pena e ove è stabilito che la Corte cantonale dovrà ripronunciarsi solo su questo aspetto. Nonostante il formale annullamento dell'intera sentenza della CARP, i motivi del giudizio consentono agevolmente di stabilire che il rinvio alla CARP riguarda unicamente la ricommisurazione della pena. La condanna per appropriazione indebita non è per contro stata toccata o modificata dal Tribunale federale e la CARP non dovrà quindi più statuire su questa imputazione (cfr. sentenza 6B_456/2013 del 26 agosto 2013 consid. 2.3).  
D'altra parte, nella sentenza 6B_539/2013 del 1° ottobre 2013, il Tribunale federale non ha considerato lesiva del diritto federale unicamente la sospensione condizionale della pena detentiva, oggetto del punto n. 2.1.1 della sentenza della CARP. Ha invece ritenuto che la CARP avrebbe dovuto ripronunciarsi completamente sulla questione della pena, in particolare sulla valutazione dell'applicabilità del nuovo o del vecchio diritto (cfr. sentenza citata, consid. 3.2), e che poteva entrare in considerazione anche una pena pecuniaria (cfr. sentenza citata, consid. 2.3). Anche in tal senso, non vi sono contraddizioni tra i motivi della sentenza e il dispositivo. 
 
2.   
Ne segue che la domanda è infondata e deve pertanto essere respinta. Non si prelevano spese giudiziarie a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 4 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di interpretazione e di rettifica è respinta. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione all'istante, al patrocinatore della controparte e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 novembre 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
Il Cancelliere: Gadoni