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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8F_3/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 7 giugno 2010 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Frésard, Niquille, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
D.________, patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, 
istante, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
domanda di revisione della sentenza del 
Tribunale federale svizzero 8C_240/2009 del 15 dicembre 2009. 
 
Fatti: 
 
A. 
D.________ in data 12 luglio 2007 è rimasto vittima di un infortunio. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale, con decisione 22 febbraio 2008 - confermata il successivo 17 luglio 2008 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato -, dopo avere regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative, ha disposto la sospensione del suo obbligo prestativo a partire dal 1° marzo 2008 non ritenendo più essere dato il nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio. 
 
La decisione di soppressione delle prestazioni dopo il 1° marzo 2008 è stata confermata sia dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per giudizio del 5 febbraio 2009, sia dal Tribunale federale con sentenza del 15 dicembre 2009 (8C_240/2009). 
 
B. 
In data 20 gennaio 2010, D.________, tramite il Sindacato Unia, si è rivolto all'INSAI chiedendo la revoca della decisione di soppressione delle prestazioni per via di revisione processuale ai sensi dell'art. 53 LPGA. Allegando la documentazione medica giudicata inammissibile nella sentenza del Tribunale federale del 15 dicembre 2009, afferma che non si tratta di una rivalutazione dei fatti e delle circostanze, ma di nuovi elementi accompagnati dai relativi mezzi di prova, atti ad indurre ad una conclusione sostanzialmente differente della decisione che era stata impugnata innanzi all'autorità giudiziaria. 
 
L'istituto assicuratore ha trasmesso per competenza lo scritto al Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. Come vale anche per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). È necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale perché la sentenza precedente sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
Nella fattispecie, lo scritto del 20 gennaio 2010 non adempie manifestamente le citate esigenze di motivazione e non può quindi essere esaminato nel merito. Visto l'accenno all'art. 53 LPGA, concernente la revisione e la riconsiderazione di decisioni formali cresciute in giudicato, è lecito chiedersi d'altronde se D.________, pur avendo pagato l'anticipo spese richiestogli, intendesse effettivamente chiedere la revisione della sentenza del 15 dicembre 2009. Di conseguenza, non sembra inopportuno ritrasmettere lo scritto in esame all'INSAI per provvedere ad eventuali incombenze. 
 
3. 
Viste le particolari circostanze, si prescinde eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 in fine LTF). L'anticipo spese prestato dall'interessato viene retrocesso. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Non si entra nel merito dello scritto 20 gennaio 2010. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Lo scritto in questione è ritrasmesso all'INSAI ai sensi dei considerandi. 
 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 7 giugno 2010 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble