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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_107/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 7 giugno 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Donzallaz, Stadelmann, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dagli avv. Peter A. Jäggi e Stefano Scheller, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona, 
 
Steuerverwaltung des Kantons X.________. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale 2010, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nata nel ..., nubile, è una sportiva professionista. Fin dagli esordi della sua carriera trascorre parecchio tempo fuori casa, tra impegni ufficiali e campi di allenamento. Cresciuta a Y.________ (Cantone Ticino) con la famiglia, ha trasferito il proprio domicilio a Z.________ (Cantone X.________), presso parenti, a far tempo dal 2010. 
Preso atto di tale trasferimento, il 14 aprile 2011 l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha notificato alla contribuente una decisione pregiudiziale di assoggettamento, con cui ha stabilito che quest'ultima dovesse essere iscritta nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del Comune di Y.________ anche per il periodo fiscale 2010. 
Il reclamo interposto contro la menzionata decisione è stato respinto il 22 dicembre 2011; la decisione su reclamo è stata a sua volta confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 28 dicembre 2012. 
Anch'essa ha infatti considerato che, per l'anno fiscale in discussione, il domicilio fiscale primario della contribuente non fosse nel Cantone X.________ ma sempre e ancora in Ticino. 
 
B.  
Il giudizio della Camera di diritto tributario è stato impugnato davanti al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico del 30 gennaio 2013. 
Facendo valere una violazione del divieto della doppia imposizione intercantonale, A.________ chiede l'annullamento dello stesso e la constatazione del fatto che, a partire dal periodo fiscale 2010, il suo domicilio fiscale si trova a Z.________ (Cantone X.________). 
 
 
In corso di procedura, la Divisione delle contribuzioni e le autorità fiscali del Cantone X.________, che hanno espressamente indicato di ritenere che la ricorrente non abbia domicilio fiscale primario nel Cantone X.________ e di non avere pertanto emanato nessuna tassazione nei suoi confronti, hanno chiesto che il ricorso sia respinto. La Camera di diritto tributario e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno per contro rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF).  
Esso è stato presentato in tempo utile dalla destinataria del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). 
 
1.2. Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione, l'impugnazione della pronuncia di ultima istanza di uno dei cantoni interessati può venire accompagnata da quella delle decisioni degli altri cantoni che si prevalgono della propria sovranità fiscale (DTF 133 I 300 consid. 2.4 pag. 306 seg.).  
Nel caso specifico, le autorità del Cantone X.________ hanno tuttavia indicato di ritenere che la ricorrente non abbia domicilio fiscale principale nel loro cantone e di non avere pertanto mai emanato nessuna tassazione nei suoi confronti. La procedura non può di conseguenza che concernere la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino, che conferma a sua volta l'originaria decisione pregiudiziale di assoggettamento, relativa al periodo fiscale 2010, emessa il 14 aprile 2011 dalle autorità di tassazione competenti. 
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni ed i motivi su cui queste si fondano; indicandoli, dev'essere spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).  
Esigenze più severe si applicano in relazione alla violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina infatti simili censure soltanto se sono state sollevate e motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254). 
 
2.2. Visto che il Cantone X.________ si limita a chiedere il rigetto del ricorso, il Tribunale federale fonda anche nella fattispecie il suo esame giuridico sull'accertamento dei fatti che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenze 2C_375/2010 del 22 marzo 2011 consid. 1.3 e 2C_514/2008 dell'8 settembre 2009 consid. 3.1). Esso può scostarvisi solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento dev'essere dimostrato dal ricorrente, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.). 
 
2.3. Dato che la ricorrente non li mette validamente in discussione - facendone valere un accertamento manifestamente inesatto o altrimenti lesivo del diritto -, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252).  
Nella misura in cui non facciano già parte degli atti, il Tribunale federale non considererà inoltre né i documenti acclusi al ricorso, né quelli inviatigli successivamente. Posteriori alla sentenza impugnata (DTF 133 IV 342 consid. 2.1 pag. 343 seg.) o precedenti la stessa ma non accompagnati da una motivazione che ne giustifichi una produzione solo ora (art. 99 cpv. 1 LTF), essi sono in effetti tutti inammissibili. 
Per quanto precede, questa Corte giudicherà la fattispecie basandosi esclusivamente sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; 134 I 303 consid. 2.1 pag. 306 segg.; 133 I 308 consid. 2.1 pag. 311; Peter Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ed. 2010, pag. 11 segg. ). 
Nella misura in cui, per l'anno 2010, il Canton Ticino sostiene di essere luogo di domicilio principale della ricorrente mentre quest'ultima non condivide tale avviso, il Tribunale federale deve nella fattispecie esprimersi su un eventuale caso di doppia imposizione virtuale (sentenze 2C_827/2008 del 16 giugno 2009 consid. 2 e 2C_175/2008 del 22 agosto 2008 consid. 2). 
 
4.  
 
4.1. Una persona fisica ha domicilio fiscale in un cantone segnatamente quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LAID; per quanto riguarda il Canton Ticino, cfr. nel contempo l'art. 2 cpv. 2 della legge tributaria del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 10.2.1.1]). Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi in modo duraturo (sentenza 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1, in ASA 81 671, con ulteriori rinvii). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova dove la stessa ha il proprio domicilio fiscale e pertanto nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (DTF 132 I 29 consid. 4.1 pag. 36; 125 I 54 consid. 2 pag. 56; 123 I 289 consid. 2a pag. 293 seg.).  
 
4.2. La determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda di regola su una prova certa, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione svolta dal contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2; 2C_646/2007 del 7 maggio 2008 consid. 4.3.3). Come ricordato nel giudizio impugnato, ai cui considerandi in merito può essere rinviato a titolo completivo, detto luogo non si determina nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può quindi essere scelto (DTF 132 I 29 consid. 4.1. pag. 35 seg.; 125 I 54 consid. 2a pag. 56).  
 
4.3. Da un punto di vista procedurale, il sussistere del domicilio fiscale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è un aspetto che compete all'autorità fiscale di accertare. Secondo la giurisprudenza, quando chiari e precisi indizi rendono verosimile la fattispecie stabilita dall'autorità, spetta tuttavia al contribuente confutare, prove alla mano, quanto dalla stessa viene sostenuto (2C_111/2012 del 25 luglio 2012 consid. 4.4; 2C_672/2010 del 30 giugno 2011 consid. 4.2).  
 
5.  
Partendo pacificamente dal principio di utilizzare la camera sub-affittata a Z.________ da parenti quale base per l'esercizio della sua attività, la ricorrente ritiene innanzitutto di dovere beneficiare di una presunzione secondo cui detto luogo costituisce pure il centro dei suoi interessi vitali e, di conseguenza, il suo domicilio fiscale. 
 
5.1. A torto, tuttavia. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, indicata nei giudizi da lei citati (sentenze 2C_518/2011 del 1° febbraio 2012 consid. 2.3; 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.3 e 2C_748/2008 del 19 marzo 2009 consid. 3.2), detta presunzione non ha infatti carattere generale ma viene fatta dipendere dall'effettivo soggiorno a fini lavorativi e dalla sua durata (di regola, più di cinque anni), rispettivamente dall'età del contribuente medesimo (di regola, più di trent'anni).  
 
5.2. Non essendo manifestamente data rispettivamente provata nessuna delle condizioni indicate, la presunzione richiamata - di cui normalmente si avvalgono le autorità fiscali, a scapito del contribuente (al riguardo, cfr. ancora la recente sentenza 2C_972/2012 del 1° aprile 2013 consid. 3) - non può pertanto a priori trovare applicazione al caso in esame, che va invece risolto in base all'approccio indicato più sopra (precedente consid. 4.3).  
 
6.  
E proprio su questo approccio si basa correttamente il giudizio impugnato, che occorre di seguito confermare nella sua integralità anche nel merito. 
 
6.1. Innanzitutto va rilevato che, nella misura in cui la ricorrente contesta i contenuti della sentenza querelata procedendo a precisazioni ed a completazioni dei fatti che sono emersi in sede cantonale, senza dimostrarne un accertamento lesivo del diritto e segnatamente del divieto d'arbitrio, essa formula delle critiche inammissibili, che non possono essere oggetto di un ulteriore esame da parte di questa Corte (precedente consid. 2.2 seg.).  
 
6.2. Sulla base dei fatti accertati nel giudizio impugnato, su cui il Tribunale federale si fonda (art. 105 cpv. 1 LTF) e dei quali nell'impugnativa la ricorrente nemmeno fa valere un apprezzamento insostenibile, non risultano d'altra parte motivi per scostarsi dalle conclusioni in esso contenute.  
 
6.2.1. Come a buon diritto rilevato dai Giudici cantonali, alle cui considerazioni può di nuovo essere rinviato a titolo completivo, la sussistenza di un domicilio fiscale primario in Ticino per il periodo fiscale 2010 è avvalorato da una serie di chiari e precisi indizi.  
A Y.________, dove la ricorrente è cresciuta, ha frequentato le scuole dell'obbligo, ha mantenuto alcune amicizie e trascorre momenti di riposo, risiedeva infatti la sua famiglia. Nello stesso Comune aveva inoltre sede la società B.________, che gestisce la sua attività agonistica. 
Oltre che per ragioni familiari e professionali, che portano il suo team ad organizzare conferenze stampa e a promuovere eventi sul territorio cantonale, la ricorrente intratteneva in quel periodo stretti rapporti con il Cantone Ticino anche per motivi di formazione. Benché beneficiasse di un programma di studi che le permetteva di seguire i corsi a distanza, risultava in effetti iscritta in una scuola in Ticino, per prepararsi al conseguimento della maturità federale. 
Un ulteriore indizio del fatto che, per il periodo fiscale in discussione, il Cantone di origine della ricorrente costituiva ancora il centro dei suoi interessi ideali e materiali, può essere infine considerato pure il mantenimento dell'affiliazione alla Federazione ticinese relativa alla disciplina sportiva da lei praticata. 
 
6.2.2. Condivisibile è nel contempo la conclusione che, in presenza di chiari e precisi indizi che rendono verosimile il domicilio in Ticino, la contribuente non è nemmeno riuscita a provare l'esistenza di stretti legami con il Cantone X.________.  
La ricorrente non ha dimostrato di svolgere nessuna attività lavorativa a Z.________ e in tale località disponeva solo di una camera in sub-affitto. 
Oltre a quelli con la cerchia dei parenti, nel Cantone X.________ non risultava poi intrattenere legami sociali, far parte di associazioni o istituzioni locali o avere interessi prettamente materiali: come rilevato a questo proposito dalla Corte cantonale, nessuna delle fatture prodotte nel corso della procedura davanti alle autorità ticinesi proviene infatti da tale Cantone o dai suoi dintorni. 
Medesimo discorso vale infine per la società C.________, di cui la contribuente è azionista unica. Pur avendo sede a Z.________, la società risultava infatti operativa altrove. 
 
7.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai rappresentanti della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, alla Steuerverwaltung del Cantone X.________, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 7 giugno 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli