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[AZA 7] 
I 167/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 7 luglio 2000 
 
nella causa 
T.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato X.________, Italia, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Con decisione del 14 maggio 1992 la Cassa svizzera di compensazione ha posto il cittadino italiano T.________, nato nel 1941, direttore aziendale di produzione, al beneficio di una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 1992, ritenuta un'incapacità di guadagno addebitabile a patologie diverse, valutata dall'amministrazione al 70%. 
Nel corso del successivo mese di giugno la Cassa diede avvio ad una procedura di revisione, che, dopo approfonditi accertamenti di natura medica ed economica, si concluse il 13 aprile 1994 con la conferma del diritto dell'assicurato a rendita intera. 
Nel novembre 1997 l'amministrazione promosse un nuovo procedimento di revisione della rendita. 
Sulla scorta della documentazione medica aggiornata e dell'apprezzamento del servizio preposto alla valutazione dell'invalidità, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, il 25 agosto 1998, sottopose all'assicurato un progetto di decisione, che prevedeva la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita. 
Dopo aver esaminato la presa di posizione dell'assicurato e gli allegati da lui prodotti, l'Ufficio AI, con decisione del 6 ottobre 1998, confermò la soppressione della rendita intera e la sua sostituzione con una mezza rendita a partire dal successivo 1° dicembre. Secondo l'amministrazione, l'assicurato sarebbe stato in grado di conseguire, esercitando un'attività confacente al suo migliorato stato di salute, almeno un terzo del guadagno che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido. 
 
B.- Adita da T.________, con giudizio del 27 gennaio 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ne respinse il gravame, confermando così la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita. 
 
C.- L'assicurato, assistito dal Patronato X.________, insorge con ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio commissionale. Chiede in sostanza il ripristino della prestazione intera soppressa. Produce una relazione medica del dott. S.________ del 13 ottobre 1999, con annesso elettrocardiogramma. 
L'Ufficio AI, prevalendosi del parere di un suo consulente medico, propone la reiezione del gravame. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è pronunciato. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commis-sione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in particolare quali presupposti devono essere adempiuti perché una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento. 
 
a) È utile comunque ribadire che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Co-stituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazio-ne della rendita con quella vigente all'epoca del provvedi-mento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-sid. 1b). 
Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modifica-zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo-dificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-sid. 1b). 
 
 
b) Va altresì ricordato che giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta per-manente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido alme-no al 50%. 
 
c) Vuole infine essere rilevato che, per costante giu-risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi-catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac-certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con-sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 
 
2.- a) Il Tribunale federale delle assicurazioni può prestare adesione alle conclusioni cui sono giunti i giudici di primo grado. 
In effetti, sulla scorta della documentazione medica raccolta nell'ambito della controversa procedura di revisione, segnatamente dei rapporti del dott. S.________, primario della Divisione di cardiologia dell'Ospedale Y.________, è emerso, come rilevato dal servizio sanitario dell'Ufficio AI, un cambiamento di rilievo del quadro clinico se confrontato con i reperti acquisiti agli atti in occasione della concessione della rendita intera e anche del primo procedimento di revisione. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi dalle conclusioni del servizio medico dell'amministrazione, che appaiono documentate in modo puntuale, come chiaramente esposto dai primi giudici al considerando 4b della pronunzia querelata attraverso il raffronto dei diversi valori rilevati dagli esami effettuati dai sanitari italiani. 
Nemmeno la relazione del 12 marzo 1999 del dott. 
M.________, per altro riferita ad un periodo posteriore alla data della contestata decisione amministrativa, che delimita nel tempo il potere cognitivo di questa Corte, consente una diversa conclusione. Anche il referto annesso alla citata relazione conferma, come evidenziato dal servizio medico dell'Ufficio AI, un evidente miglioramento del quadro clinico rispetto all'epoca in cui il ricorrente venne posto al beneficio della rendita intera. 
 
b) L'intervenuto miglioramento delle condizioni valetudinarie consente dunque al ricorrente di mettere a frutto, seppur in misura limitata al 50%, la residua capacità lavorativa e di conseguire, come rilevato prudentemente dal servizio preposto alla valutazione del grado d'invalidità, un reddito superiore ad un terzo e, meglio, almeno pari al 42% di quello che avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità. 
 
c) Il ricorrente ha allegato al ricorso in esame la copia di una lettera del 13 ottobre 1999, con cui il dott. 
S.________ illustra ad un collega la situazione dell'assicurato. Anche questo nuovo documento conferma che è intervenuto un tangibile miglioramento, al punto che il servizio medico dell'amministrazione si chiede se non sia addirittura esigibile l'esercizio di un'attività leggera a tempo pieno e non soltanto a metà tempo. 
In simili condizioni, la decisione di riduzione della rendita intera alla metà merita conferma. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 7 luglio 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: