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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.108/2006 /biz 
 
Sentenza del 7 luglio 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.A.________, 
B.A.________, 
convenuti e ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Piero Mazzoleni, 
contro 
 
Comune di Bellinzona, piazza Nosetto, 
6501 Bellinzona, 
rappresentato dal Municipio. 
 
Oggetto 
contratto d'ospedalizzazione, abuso di diritto; 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
21 febbraio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
La presente controversia verte sul pagamento della retta della casa per anziani del Comune di Bellinzona, nella quale C.A.________ e D.A.________, i genitori dei ricorrenti, hanno vissuto dal 1994 sino alla loro morte, avvenuta il 13 giugno 1997 rispettivamente il 3 gennaio 2000. 
Il 31 maggio 2002 il Comune di Bellinzona si è infatti rivolto a B.A.________ e A.A.________ chiedendo il versamento di fr. 21'508.-- per il periodo 14 giugno 1997 - 31 dicembre 1998, pari alla differenza tra la retta giornaliera pagata dal padre durante questo lasso di tempo, di fr. 75.--, e quella effettivamente dovuta, di fr. 113.--, peraltro fatturata a partire dal giugno 1999. 
 
Preso atto del rifiuto opposto da B.A.________ e A.A.________ alla predetta richiesta, il 10 aprile 2003 il Comune di Bellinzona li ha convenuti dinanzi al Pretore di Bellinzona, il quale ha accolto la petizione limitatamente a fr. 15'048.-- oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2003. 
2. 
L'impugnativa dei fratelli A.________ avverso la pronunzia pretorile è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 21 febbraio 2006. 
 
Dopo aver premesso di essere vincolata dal contenuto della decisione 31 maggio 2002, divenuta definitiva siccome non contestata, la massima istanza ticinese ha respinto la tesi secondo cui la richiesta di pagamento oltre due anni dopo la morte di D.A.________ costituirebbe un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). In primo luogo perché essa non è giunta del tutto inaspettata, posto come in una lettera del 21 giugno 1999 l'istituto avesse menzionato di essere in attesa di una presa di posizione del dipartimento per il 1998, e, in ogni caso, perché il solo fatto di attendere prima di far valere una pretesa non costituisce un abuso di diritto. Nulla muta - hanno concluso i giudici ticinesi - il fatto che i ricorrenti abbiano accettato la successione senza conoscere l'esistenza del debito in questione. 
 
3. 
Contro questa sentenza B.A.________ e A.A.________ sono tempestivamente insorti dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. 
Con il secondo rimedio essi postulano la modifica della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, respingere integralmente la petizione. 
 
Nella risposta del 15 maggio 2006 il Comune di Bellinzona ha proposto la reiezione del gravame nella misura in cui fosse ammissibile. 
4. 
In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico - esaminato prioritariamente in conformità con il principio stabilito dall'art. 57 cpv. 5 OG - è stato dichiarato inammissibile. Nulla osta pertanto alla trattazione del ricorso per riforma. 
5. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 III 667 consid. 1). 
5.1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, ossia quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implicitamente da essa non è stato applicato o ha avuto un'applicazione errata (art. 43 cpv. 1 e 2 OG); il diritto federale non è di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). 
 
Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda pertanto il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove (per esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106 citati). 
5.2 In concreto i convenuti conoscono queste regole, che ricordano succintamente, ma presentano nondimeno un gravame che non le rispetta, specialmente nella lunga parte iniziale nella quale riassumono i fatti commentando - inammissibilmente - documenti e testimonianze. 
6. 
L'unica censura di diritto che i convenuti propongono è quella concernente la violazione dell'art. 2 cpv. 2 CC, che i giudici cantonali avrebbero commesso non riconoscendo l'agire abusivo del Comune di Bellinzona. 
 
Essi spiegano che la modifica della retta per gli anni 1997 e 1998 è stata portata a loro conoscenza soltanto cinque anni più tardi, con lo scritto del Municipio datato 31 maggio 2002, rispettivamente oltre due anni dopo la morte del padre. Secondo i convenuti l'abuso risiederebbe d'un canto nell'aver atteso troppo prima di agire e, dall'altro, nell'aver inviato, subito dopo il decesso, una fattura finale di fr. 437.--, dando così ad intendere che non vi fossero altri debiti e impedendo agli eredi di rifiutare l'eredità oppure di chiedere il beneficio d'inventario. 
6.1 Per i motivi esposti al considerando precedente, gli unici fatti che possono essere considerati sono quelli accertati nella sentenza impugnata: è esclusivamente sulla base di questi che il Tribunale federale potrebbe esaminare se l'autorità cantonale ha violato l'art. 2 cpv. 2 CC
6.2 Ora, nella pronunzia criticata si legge che parte attrice ha affermato in causa di avere "comunicato a A.A.________ sia l'aumento della retta sia la problematica della retroattività con lettera 21 giugno 1999" e che l'allegazione è da ritenersi incontestata, avendo i convenuti obiettato tardivamente - solo nelle conclusioni - di non aver ricevuto tale comunicazione. Inoltre, come già menzionato nella parte dedicata all'esposizione della fattispecie, i giudici cantonali hanno accertato che, sebbene la decisione sulla modifica della retta per gli anni 1997 e 1998 fosse stata inviata dal Municipio solo con scritto del 31 maggio 2002, i convenuti erano stati informati dell'esistenza di una "pendenza relativa al 1998", per la quale l'istituto rimaneva in attesa delle istruzioni del dipartimento, già con lettera del 21 giugno 1999 indirizzata a A.A.________. 
Questi accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale, attestano che - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - la richiesta di pagamento degli arretrati datata 31 maggio 2002 non è giunta improvvisa, a più di due anni dalla morte del padre dei convenuti, per rette scadute da cinque anni. 
Quest'ultimi sapevano fin dal giugno 1999, ovvero sei mesi prima del decesso del padre, che vi erano degli arretrati in sospeso e, pur non conoscendone l'importo, non potevano non tenerne conto al momento di accettare l'eredità. 
L'attore non ha d'altronde inteso trarre vantaggi o nuocere ai convenuti. Sempre secondo gli accertamenti del giudizio impugnato, esso ha infatti ritardato la richiesta di pagamento "dapprima perché in attesa di approvazione della retta da parte del dipartimento e successivamente perché non sapeva come procedere e attendeva lumi dall'ufficio cantonale competente". 
6.3 In simili circostanze non è necessario addentrarsi nell'esame delle condizioni alle quali la giurisprudenza subordina l'ammissione di un abuso di diritto: il rimprovero dei convenuti poggia su circostanze diverse da quelle accertate nella sentenza cantonale ed è di conseguenza inammissibile. 
7. 
Ne discende che il gravame risulta interamente inammissibile. 
 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per quanto attiene alle ripetibili, va osservato che dinanzi al Tribunale federale l'attore non si è avvalso del patrocinio di un legale. Secondo costante giurisprudenza, alla parte che non è patrocinata non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale (DTF 113 Ib 353 consid. 6b con rinvii), a meno che non siano riunite le condizioni per derogare a questa regola - in particolare complessità della vertenza, importo litigioso elevato, notevole dispendio di tempo consacrato alla tutela dei propri interessi (DTF 113 Ib 353 consid. 6b; 110 V 72 consid. 7 pag. 82) - che in concreto non sono però state nemmeno allegate. Si prescinde pertanto dall'assegnazione di un'indennità per ripetibili. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso per riforma è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei convenuti, 
in solido. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei convenuti, al Comune di Bellinzona e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 luglio 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: