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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_218/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 luglio 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Gianluca Padlina, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.  
 
Oggetto 
procedimento penale; istanza di edizione di documentazione in relazione all'allestimento di una perizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La società B.________ SA è proprietaria di alcuni fondi siti sul territorio di Y.________, sui quali si trovano il centro commerciale "X.________" e una stazione di rifornimento di carburante. A circa cento metri di distanza da questo centro è ubicato un pozzo di captazione di acqua potabile. Il 21 febbraio 2000 B.________ SA ha locato la stazione di rifornimento alla società A.________ SA. Nell'ambito di accertamenti per un cambiamento della gestione, nel gennaio 2001, nel sottosuolo nei pressi della stazione e del centro è stata rinvenuta la presenza di olio da riscaldamento, riversatosi in seguito alla rottura tra il 1991 e il 1993 di un tubo dell'impianto di riscaldamento del centro commerciale, condotta poi sostituita. 
 
B.   
Il 14 maggio 2008 sul piazzale della stazione di rifornimento è avvenuta una fuoriuscita di benzina provocata da una disattenzione di un automobilista: ne sono poi state riscontrate tracce nel sottosuolo e nell'acqua potabile del Comune di Z.________. Per accertare le cause dell'inquinamento, il Procuratore pubblico (PP) ha nominato quale perito l'ing. Michel Agassiz: il referto è stato consegnato il 19 febbraio 2009. La causa principale dell'inquinamento sarebbe da ricondurre a una perdita di carburante della vecchia condotta che collegava la cisterna alle pompe di benzina. Il perito ha ammesso d'essersi fatto aiutare per l'esecuzione dei "sondaggi" da un collaboratore della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), senza la preventiva autorizzazione del PP. 
 
C.   
Il 30 marzo 2012 il PP ha decretato l'apertura dell'istruzione penale, tra altri, nei confronti di A.________. Con istanza del 21 novembre 2012, questi ha chiesto il sequestro di tutta la documentazione cartacea ed elettronica concernente gli inquinamenti. Il PP ha respinto la richiesta, ritenuta peraltro tardiva, giudizio confermato l'8 aprile 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Mediante sentenza 1B_188/2013 del 4 giugno 2013, il Tribunale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di A.________. 
 
D.   
Con istanza del 24 luglio 2013 A.________ ha chiesto al PP di ordinare al citato perito di allestire una relazione scritta in merito agli scambi di scritti elettronici e cartacei, ai colloqui telefonici e agli incontri avuti con funzionari della SPAAS. Il PP ha respinto l'istanza il 18 febbraio 2014. Con giudizio del 7 maggio 2014, la CRP ha respinto un reclamo dell'istante. 
 
E.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione della CRP e quella del PP e di ordinare a quest'ultimo di invitare il perito ad allestire la menzionata relazione scritta; in via subordinata, di invitarlo a produrre tutta la corrispondenza cartacea ed elettronica con le parti al procedimento e, in via ancor più subordinata, di ordinare al PP di statuire nuovamente nel merito dell'istanza. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. Come già spiegato al ricorrente (causa 1B_188/2013, citata, consid. 1.2), nella fattispecie è chiaramente dato il ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF), per cui il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile (art. 113 segg. LTF). Il ricorso è pure inammissibile in quanto diretto contro la decisione del PP, di cui è chiesto l'annullamento. In effetti, il gravame è dato soltanto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) : d'altra parte, per l'effetto devolutivo del reclamo, la decisione del PP è sostituita da quella della CRP (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438 consid. 1).  
 
1.3. Il ricorrente, che di nuovo fa valere una violazione del diritto di essere sentito e in particolare di quello di partecipare all'assunzione delle prove, chiede al Tribunale federale di riconoscere il ruolo di parte al procedimento soltanto a quelle comparse davanti alla CRP e quindi unicamente al PP e che questi non inserisca nel fascicolo processuale gli atti riconducibili all'istanza in esame. Visto l'esito del gravame, la richiesta non dev'essere esaminata oltre.  
 
1.4. Come rettamente rilevato dal ricorrente, la decisione del PP di rifiutare di dare seguito alla sua istanza probatoria costituisce una decisione incidentale, che non pone fine al procedimento penale. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, requisiti il cui adempimento dev'essere di massima dimostrato dal ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o quando l'accoglimento del rimedio comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b) : quest'ultima condizione, come ammesso dal ricorrente, non è adempiuta in concreto.  
 
1.4.1. Nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 139 consid. 4), allo scopo di evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2). Un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4).  
 
1.4.2. Come nell'ambito della precedente causa, il ricorrente ricorda che le decisioni come quella in esame, relative all'assunzione di mezzi di prova, non causano di massima un pregiudizio irreparabile, siccome la richiesta può essere riproposta durante il dibattimento e la censura addotta con un ricorso contro un'eventuale decisione finale di condanna. Richiamando la sentenza 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.3, adduce che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un'eccezione a detta regola, poiché sussisterebbe il rischio di una perdita degli atti litigiosi e poiché vi sarebbero ancora fatti decisivi da chiarire.  
L'assunto, come già stabilito nella causa 1B_188/2013 consid. 1.6.3, alla quale si rinvia, non regge e nemmeno sarebbe comunque decisivo. 
 
1.5. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché, come in concreto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).  
 
2.  
 
2.1. L'impugnata decisione della CRP si fonda su quattro motivazioni indipendenti. Con la prima, la Corte cantonale, richiamando l'art. 189 CPP relativo alle perizie da completare e migliorare, ha accertato che il ricorrente non ha fatto valere che il referto peritale litigioso sarebbe incompleto, impreciso o non sufficientemente chiaro. Nella seconda, ha ritenuto che la criticata assenza di determinati scritti e allegati, dei quali il ricorrente chiede in sostanza l'assunzione, servirebbe a dimostrare, tuttavia in maniera ampiamente tardiva, un'ipotizzata ricusazione del perito. Ha poi stabilito che l'obbligo di documentazione invocato dal ricorrente è del tutto inconferente con quello del perito di documentare il proprio referto, ritenuto che l'istante chiede l'edizione di documentazione che non ha alcun legame con la perizia e i dati ivi contenuti. Con la quarta motivazione, la CRP ha infine ricordato che a suo tempo alle parti era già stata concessa la possibilità di chiarire e approfondire le risultanze peritali. Ha poi ricordato che la perizia, come ogni mezzo di prova, sottostà al libero apprezzamento del giudice, il quale potrà esprimersi anche sulla relativa (contestata) utilizzabilità.  
 
2.2. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). Il ricorrente non contesta, per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 LTF, le citate motivazioni della CRP.  
 
2.3. Sostenendo che la CRP non avrebbe considerato fatti da lui indicati, ritenendone altri al suo dire palesemente irrilevanti, egli non dimostra ch'essa avrebbe accertato i fatti in maniera insostenibile e quindi arbitraria. Gli stessi sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 in relazione con l'art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 139 II 7 consid. 4.2; 136 I 184 consid. 1.2; 135 II 145 consid. 8.1). Contrariamente all'assunto ricorsuale, il criticato giudizio adempie poi chiaramente l'obbligo di motivare le decisioni derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 138 I 232 consid. 5.1; 134 I 83 consid. 4.1) e non è arbitrario né nella sua motivazione né nel risultato (DTF 138 I 232 consid. 6.2, 49 consid. 7.1).  
 
2.4. Il ricorrente, insistendo sul diritto di esaminare gli atti, parrebbe disconoscere, come accertato dalla Corte cantonale, che egli ha potuto compiutamente esprimersi sulla perizia in questione, mentre il quesito di sapere se il referto possa essere utilizzato o no spetta al giudice del merito, come peraltro già rilevato nella sentenza 1B_188/2013 (consid. 2.3). In effetti, l'atto di ricorso si esaurisce nel ribadire la tesi di un'asserita violazione procedurale nel quadro dell'allestimento della perizia, controversia che potrà essere esaminata dal giudice del merito.  
 
 Per il resto il ricorrente si limita in sostanza a riproporre le censure già addotte e respinte nell'ambito della precedente causa 1B_188/2013, alla quale, per brevità, si rimanda. 
 
3. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 luglio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri