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[AZA 0/2] 
 
4C.10/2001 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
7 agosto 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Klett e Ramelli, supplente. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
________ 
Visto il ricorso per riforma presentato il 15 gennaio 2001 da A.________, attore, patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 13 novembre/4 dicembre 2000 dalla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che lo oppone a B.________, convenuto, patrocinato dall'avv. Oscar Crameri, Bellinzona, in materia di risarcimento del danno; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- La mattina del 15 aprile 1992, sui monti di Santa Maria, in Valle Calanca, si è verificato un incidente aeronautico: un elicottero del tipo "Ecureuil", di proprietà della X.________ S.A., è precipitato con a bordo il pilota B.________ e gli assistenti di volo A.________ e C.________. L'impatto è avvenuto orizzontalmente contro gli alberi mentre l'apparecchio attraversava una fitta coltre di nebbia; il pilota, vista l'impossibilità di effettuare i trasporti per i quali era stato chiamato sui monti, stava tornando alla base di Grono sul fondovalle. 
 
Nel rapporto del 2 luglio 1993 la Commissione federale d'inchiesta sugli infortuni aeronautici ha stabilito che l'incidente va ricondotto all'esecuzione di un volo a vista in condizioni di volo strumentale ed alla valutazione sbagliata delle condizioni meteorologiche. 
 
B.- Il 30 marzo 1994 l'Ufficio federale dell'aviazione civile ha revocato a B.________ la licenza di pilota per la durata di due mesi. 
 
Il 14 luglio successivo egli è stato inoltre giudicato colpevole di lesioni colpose (art. 125 cpv. 2 CP) e di perturbamento colposo della circolazione pubblica (art. 237 n. 2 CP) dal Presidente del Circolo Calanca, che lo ha condannato ad una multa di fr. 1200.--. 
 
C.- Gravemente ferito in occasione dell'infortunio, l'assistente di volo A.________ ha subito danni permanenti alla salute. Sia la SUVA che l'AI hanno ammesso un'incapacità lavorativa del 75% e gli versano pertanto una rendita mensile di fr. 1887.--, rispettivamente fr. 1703.-- (stato al settembre 1997). 
La SUVA gli ha inoltre corrisposto un'indennità per menomazione dell'integrità di fr. 38'880.--. 
 
D.- Con istanza processuale del 28 agosto 1998 A.________ ha avviato una causa civile contro B.________ onde ottenere il pagamento di: fr. 373'712. 50 quale rifusione della perdita di guadagno futura; fr. 50'000.-- per il torto morale subito nonché fr. 20'000.-- a titolo di risarcimento delle spese legali connesse all'infortunio. L'azione è stata parzialmente accolta, il 22 febbraio 2000, dal Tribunale del distretto di Moesa, che ha condannato il pilota al versamento di fr. 11'120.--. I giudici hanno in sostanza riconosciuto all'attore il diritto all'indennità per torto morale; dall'importo richiesto hanno tuttavia dedotto la somma già percepita dalla SUVA per menomazione dell'integrità. 
 
Adita da entrambe le parti, la Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha modificato la pronunzia di primo grado respingendo integralmente la petizione. La Corte ha stabilito che, non essendogli imputabile una colpa grave, il pilota va liberato da ogni responsabilità nei confronti dell'assistente di volo, conformemente a quanto previsto dall'art. 44 cpv. 2 LAINF (RS 832. 20). 
 
E.- Contro questa decisione A.________ ha interposto, il 15 gennaio 2001, un ricorso per riforma al Tribunale federale con il quale ripropone, in pratica, le conclusioni già avanzate in sede cantonale. Con risposta del 1° marzo 2001 B.________ postula l'integrale reiezione del gravame. 
 
Il 12 giugno 2001 A.________ ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria, volta alla dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie e alla concessione del gratuito patrocinio. 
Considerando in diritto : 
 
1.- Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto le pretese dell'attore per il motivo che la negligenza del pilota, all'origine dell'incidente, non può essere considerata "grave" ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAINF
 
Questa tesi è recisamente contestata dall'attore, il quale è al contrario assolutamente convinto della gravità della negligenza imputabile al convenuto: nella sua qualità di pilota professionista egli avrebbe infatti dovuto comportarsi con particolare prudenza. Già la decisione di eseguire il volo di ricognizione, presa dietro insistenza del cliente nonostante l'iniziale reticenza, è riprovevole. 
Più grave ancora è la decisione di rientrare in volo a Grono. 
Anche ammettendo che abbia visto il fondovalle, il convenuto avrebbe dovuto prevedere la formazione improvvisa di fitti banchi di nebbia e, in simili circostanze, non avrebbe dovuto rischiare il decollo. A sostegno della sua tesi l'attore adduce inoltre il giudizio estremamente negativo espresso dall'Ufficio federale dell'aviazione civile nella comunicazione del 28 luglio 1993, la revoca della licenza professionale pronunciata il 30 marzo 1994 dal medesimo ufficio e la decisione di condanna penale pronunciata il 14 luglio 1994 dal Presidente del circolo Calanca. L'attore censura infine la sentenza impugnata anche nella misura in cui ha tenuto conto della deposizione resa dall'assistente di volo C.________, il quale avrebbe mutato la propria versione dei fatti in corso d'istruttoria. 
 
2.- Posto che l'attore era obbligatoriamente assicurato presso la SUVA, ch'egli e il convenuto erano alle dipendenze del medesimo datore di lavoro e che l'incidente in esame configura un infortunio professionale, la fattispecie va esaminata dal profilo dell'art. 44 cpv. 2LAINF (quanto agli effetti dell'introduzione di questa norma sulla responsabilità secondo il diritto privato cfr. Koller, Die Haftung des Arbeitgebers und das Sozialversicherungsrecht, in: AJP 1997 pag. 428 segg. , in particolare pag. 434-440). 
 
 
In forza dell'art. 44 LAINF l'assicurato d'obbligo può far valere pretese di responsabilità civile, derivanti da un infortunio professionale, contro il datore di lavoro, i suoi familiari e i dipendenti solo se queste persone hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave. In altre parole, il dipendente che cagiona un danno senza intenzione o per negligenza lieve è dispensato dalla responsabilità nei confronti del collega di lavoro danneggiato. 
Nel caso di specie il tema dell'intenzionalità non si pone. Occorre piuttosto esaminare se la negligenza imputabile al pilota debba essere definita grave, come pretende l'attore, oppure solo lieve, come giudicato dall'autorità cantonale. La valutazione dell'intensità della negligenza può essere riesaminata liberamente dal Tribunale federale nel quadro della giurisdizione per riforma (DTF 115 II 283 consid. 1a pag. 285 seg.), sulla base dei fatti accertati nella sentenza impugnata (art. 63 cpv. 2 OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 
II, n. 4.6.21 ad art. 63 OG). 
 
3.- a) Commette negligenza grave chi trascura le più elementari regole della prudenza, che ogni persona ragionevole rispetterebbe se posta nella medesima situazione (DTF 119 II 443 consid. 2a, 115 II 283 consid. 2a; cfr, anche Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 5a ed., Zurigo 1995, §5 n. 107 e nota a pié di pagina n. 121). Si parla per contro di negligenza lieve quando una persona non fa prova della prudenza che ci si potrebbe aspettare, senza che si possa tuttavia ravvedere nel suo comportamento - non scusabile - una violazione delle più elementari regole di prudenza (cfr. 
Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2a ed., Zurigo 1998, n. 863 segg. con riferimenti). 
 
b) In concreto i giudici cantonali hanno accertato che la mattina del 15 ottobre 1992, prima del volo conclusosi tragicamente, il pilota e i suoi due assistenti di volo avevano eseguito vari trasporti in Val Calanca, al termine dei quali erano tornati alla base di Grono. Il pilota ha quindi contattato telefonicamente un cliente che aveva chiesto l'esecuzione di trasporti da Sta Maria in Calanca. 
Vista la divergenza sulle condizioni meteorologiche, il pilota ha deciso, dietro richiesta del cliente, di recarsi sul posto per valutare personalmente la situazione ed è dunque decollato con i due assistenti. Una volta saputo che i citati trasporti avrebbero dovuto venire effettuati con una fune lunga 20 metri e osservato che a monte cominciava a formarsi una fitta coltre di nebbia, egli ha deciso di rinunciare al lavoro e tornare a valle. Si trattava - sempre secondo quanto esposto nella sentenza impugnata - di un volo in linea diretta e corto per distanza e tempo. Al momento del decollo vi erano condizioni di volo a vista: la nebbia si avvicinava dall'alto e sia il pilota che C.________ hanno potuto vedere la sagoma di Grono sul fondovalle. 
Gli assistenti di volo, entrambi esperti, sono saliti sull'elicottero senza esitazione e senza sollevare obiezioni. Infine, prima di partire, il pilota ha predisposto lo sgancio della benna e aperto il finestrino per impedire l'appannamento dei vetri. Dopo 15 secondi di volo è apparsa, improvvisamente, la nebbia; dopo ulteriori 15 secondi si è verificato l'impatto con il bosco. 
 
c) Questi accertamenti, come già detto, vincolano il Tribunale federale. 
 
L'autorità cantonale ha osservato, a giusta ragione, che le condizioni meteorologiche nelle quali è stato intrapreso il volo di ricognizione verso la valle Calanca, svoltosi peraltro senza difficoltà, non sono di rilievo; essa ha inoltre appurato, sulla scorta delle deposizioni di due piloti definiti esperti, che simile modo di procedere è usuale in caso d'incertezza. 
 
Determinanti sono per contro le condizioni meteorologiche che vigevano nel momento in cui il pilota, costatata l'impossibilità di eseguire il trasporto desiderato dal cliente, ha deciso di scendere alla base di Grono: a quel momento la nebbia sembrava formarsi dall'alto, l'obiettivo era visibile e poteva essere raggiunto velocemente in linea retta. Decidendo di partire - con l'accordo dei due assistenti di volo, giova ricordarlo - egli ha certamente omesso di considerare che nuovi banchi di nebbia avrebbero potuto formarsi repentinamente, date le condizioni di tempo mutevoli di quella mattina. L'omissione, seppur non scusabile trattandosi di un pilota professionista, non appare riprovevole al punto da costituire una negligenza grave nel senso sopra esposto. Gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata non permettono di concludere ch'egli abbia trascurato le regole più elementari della prudenza, ossia che abbia agito in contrasto con quanto avrebbe fatto ogni altro pilota nelle medesime circostanze. 
 
d) Ne discende che la valutazione del grado della negligenza operata dall'autorità cantonale non viola il diritto federale. 
 
4.- Le sanzioni penali e amministrative pronunciate nei confronti del convenuto non sono suscettibili di modificare tale giudizio, fondato sugli accertamenti di fatto puntuali contenuti nella sentenza impugnata. 
 
a) Il giudice civile non è vincolato dall'apprezzamento giuridico della colpa eseguito dal giudice penale (art. 53 cpv. 2 CO); egli può semmai riferirsi, nella misura consentita dal diritto processuale cantonale, alle risultanze e agli accertamenti di fatto che emergono nel processo penale per poi procedere ad una valutazione autonoma degli stessi sotto il profilo del diritto civile (DTF 108 II 422 consid. 2b a pag. 426; sulla portata dell'art. 53 CO in generale cfr. DTF 125 III 401 consid. 3). 
 
L'attore non può quindi trarre alcun argomento a suo favore dal giudizio di condanna del Presidente del circolo Calanca. L'autorità penale si è del resto limitata a ravvisare nel comportamento del pilota una negligenza ai sensi dell'art. 18 cpv. 3 CP, senza valutarne il grado, e a riprendere le conclusioni della Commissione federale d'inchiesta sugli infortuni aeronautici sulle cause dell'incidente. 
Neppure tale Commissione, come osservato giustamente nel querelato giudizio, ha comunque rimproverato al convenuto una negligenza grave: nel rapporto 2 luglio 1993 essa ha semplicemente stabilito che l'incidente va attribuito ad una valutazione sbagliata delle condizioni meteorologiche da parte del pilota, il quale ha effettuato un volo a vista in condizioni di volo strumentale. 
 
b) Le medesime considerazioni s'impongono per la revoca della licenza di pilota ordinata il 30 marzo 1994 dall'Ufficio federale dell'aviazione civile. A prescindere dal fatto che neppure questa decisione ha addebitato al convenuto una negligenza grave, nessuna disposizione del diritto federale prevede che il giudice civile sia vincolato al parere delle autorità amministrative. Il Tribunale cantonale dei Grigioni aveva pertanto piena facoltà di valutare questo elemento insieme agli altri. 
 
L'attore insiste invero sul contenuto della comunicazione 28 luglio 1993 dell'Ufficio federale dell'aviazione civile, in cui viene rimproverata al pilota l'inosservanza di norme di volo fondamentali: decollando senza avere la garanzia di scorgere ed evitare ostacoli per tempo, né di poter eseguire in qualsiasi momento un atterraggio forzato a vista egli avrebbe infatti trasgredito l'art. 38 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili del 4 maggio 1981 (RS 748. 121.11) e l'art. 5.2 dell'Ordinanza concernente le norme d'esercizio per il traffico aereo commerciale del 23 novembre 1973 (RS 748. 
127. 1). Orbene, la violazione di queste disposizioni è pacifica, tant'è ch'esse sono state poste a fondamento sia della condanna penale che della revoca amministrativa. La autorità cantonale ha tuttavia rilevato, a ragione, che la cennata comunicazione non pronuncia sanzioni di nessun genere, bensì costituisce solo l'avviso con cui il pilota è stato informato dell'apertura di procedimenti amministrativi e penali in applicazione degli art. i 92 e 98 della Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (RS 748. 0) ed è stato invitato a presentare la proprie osservazioni. 
La decisione amministrativa del 30 marzo 1994, come detto, non qualifica, per contro, il grado di negligenza. 
 
5.- Dato che al convenuto non può essere rimproverata una grave negligenza, occorre esaminare le conseguenze di tale circostanza sulle singole posizioni di danno fatte valere dall'attore. 
 
a) A tal scopo occorre rammentare che l'art. 44 cpv. 2 LAINF concerne solamente i danni per i quali la LAINF prevede una prestazione assicurativa corrispondente: 
esso esclude pertanto la responsabilità civile per tutti gli effetti che sarebbero di per sé coperti dall'assicurazione contro gli infortuni professionali e ciò anche qualora il danno non venga risarcito dalla SUVA o lo sia solo parzialmente (DTF 125 IV 153 consid. 2b/bb, 123 III 280 consid. 2a/bb a pag. 288 con numerosi riferimenti dottrinali; cfr. anche Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2a ed. Berna 1982, n. 29 segg. a pag. 313). 
 
b) Dinanzi al Tribunale cantonale grigionese l'attore ha quantificato in fr. 84'704. 80 la perdita di guadagno futura riconducibile all'infortunio. 
 
Il risarcimento di questo danno rientra nella sfera delle prestazioni garantite dalla LAINF, a prescindere dal fatto che, nel singolo caso, la SUVA le risarcisca per intero o solo parzialmente (DTF 125 IV 153 consid. 2d/aa). Ne discende che il convenuto è liberato da ogni responsabilità a questo titolo. 
 
c) L'attore ha fatto valere anche una pretesa di fr. 50'000.-- per torto morale. 
 
Il Tribunale del Distretto di Moesa ha ammesso tale domanda nel suo principio, ma ha computato l'indennità per menomazione dell'integrità di fr. 38'880.-- pagata dalla SUVA, ciò che ha ridotto a fr. 11'120.-- l'importo a carico del convenuto. Di diverso avviso la Camera civile del Tribunale cantonale, la quale ha stabilito che il beneficio dell'art. 44 LAINF si estende anche al torto morale e, in accoglimento dell'appello adesivo del convenuto, ha respinto l'azione anche per quanto attiene a questa posizione. 
 
aa) L'art. 129 cpv. 2 della Legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI) non esonerava il responsabile dall'obbligo di risarcire il torto morale, giacché l'INSAI (oggi SUVA) non assicurava tale prestazione (DTF 96 II 218 consid. 4a pag. 226). 
 
L'indennità per menomazione dell'integrità istituita dall'art. 24 LAINF - in vigore dal 1° gennaio 1984 - consiste nel versamento di una somma di denaro intesa a compensare, in un certo qual modo, il dolore fisico, la pena, le ridotte gioia di vivere e capacità di godere dei piaceri della vita, nonché altre cause di malessere psichico (DTF 115 V 147 consid. 3a). Essa persegue dunque scopi analoghi a quelli della riparazione per torto morale giusta l'art. 47 CO (cfr. DTF 123 III 10 consid. 4c/bb pag. 15 con ampi rinvii giurisprudenziali e riferimenti dottrinali). 
Questi due tipi d'indennità coprono pertanto prestazioni di eguale natura, ciò che il legislatore ha espressamente codificato all'art. 43 cpv. 1 lett. d LAINF, laddove definisce i diritti per i quali l'assicuratore può prevalersi della surrogazione nei confronti dell'assicurato. Non v'è motivo di scostarsi da questa classificazione dei diritti, atteso che la limitazione della responsabilità civile secondo l'art. 44 cpv. 2 LAINF appare strettamente connessa al tema della surrogazione. 
 
bb) Va detto che nella DTF 125 IV 153 consid. 2d/ bb il Tribunale federale ha rilevato l'esistenza di una controversia dottrinale a questo proposito; in quell'occasione non è tuttavia stato necessario risolverla, dovendo la causa essere rinviata all'autorità per un complemento degli accertamenti di fatto. 
 
Il tema viene evocato anche da Koller nel già citato articolo. La maggior parte degli autori da lui elencati propende per l'inclusione del torto morale tra le indennità per cui la responsabilità è limitata dall'art. 44 LAINF (cfr. Koller, op. cit. , pag. 440 nota a pié di pagina n. 103). In questo senso si sono espressi anche Keller (Haftpflicht im Privatrecht, Bd I, 5a ed., Berna 1993, pag. 459) e Deschenaux/Tercier (op. cit. , n. 29 a pag. 313). Solo Staehlin (in: Zürcher Kommentar, n. 36 e 40 ad art. 328 CO) è d'avviso contrario. Il suo parere sembra tuttavia un poco affrettato poiché assimila senza distinzione l'art. 129 cpv. 2 LAMI all'art. 44 LAINF e non prende posizione sui cambiamenti intervenuti con l'introduzione dell'indennità per menomazione dell'integrità. A torto; come anche osservato dall'autorità cantonale, infatti, dalla circostanza che l'art. 129 cpv. 2 LAMI non riguardava le pretese per torto morale non può essere tratta nessuna deduzione quanto alla portata dell'art. 44 LAINF. Lo stesso Koller pare del resto condividere l'opinione della maggioranza, che definisce "folgerichtige Lösung", dal profilo giuridico. Le sue perplessità traggono piuttosto origine dalla cospicua discrepanza che in taluni casi potrebbe esservi tra l'indennità versata dalla SUVA e quella che potrebbe spettare alla persona invalida secondo il diritto privato. Si tratta di considerazioni pertinenti ma che non possono essere determinanti ai fini del giudizio nel caso concreto, fondato sull'attuale legislazione. Inoltre, come ha rilevato rettamente anche la Corte grigionese, il medesimo inconveniente può verificarsi per altre prestazioni, quali ad esempio il rimborso delle spese di sepoltura, che può raggiungere un importo pari a sette volte il guadagno giornaliero massimo assicurato (art. 14 cpv. 2 LAINF), o la rendita d'invalidità, fissata all'80% del guadagno assicurato (art. 20 cpv. 21 LAINF). Avuto riguardo specialmente a quest'ultima limitazione, l'impossibilità di farsi risarcire direttamente la perdita rimanente può significare, per la persona totalmente e durevolmente invalida, soprattutto se giovane, uno svantaggio non indifferente. 
 
 
 
cc) Da tutto quanto esposto si deve concludere che l'art. 44 cpv. 2 LAINF libera colui che non agisce con intenzione o negligenza grave anche dalla responsabilità per torto morale. Questa soluzione rispetta la ratio dell'art. 44 cpv. 2 LAINF, principalmente di carattere economico: 
siccome i premi sono a carico del datore di lavoro, né lui né i suoi dipendenti possono essere tenuti a risarcire in sovrappiù, per una causa di responsabilità, il danno subito da un lavoratore (cfr. DTF 123 III consid. 2a/bb a pag. 286 e riferimenti). 
 
 
d) Infine, l'attore ha preteso la rifusione di fr. 
20'000.-- per i costi preprocessuali che ha dovuto affrontare. 
Orbene, fatta eccezione per l'art. 12, la LAINF non copre i danni materiali (DTF 96 II 218 consid. 4a; Keller, op. cit. , pag. 458 lett. a con riferimento alla DTF 88 II 38 consid. 4). Il beneficio liberatorio di cui all'art. 44 cpv. 2 LAINF è di conseguenza inefficace per questa posizione del danno. 
 
Limitatamente ad essa il ricorso va pertanto accolto, la sentenza annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale dei Grigioni affinché ne esamini il fondamento. 
 
L'autorità cantonale ha invero già anticipato, riferendosi alla dottrina e alla giurisprudenza federali, che di principio le spese preprocessuali devono essere rimborsate quando non sono comprese nell'indennità aggiudicata per spese ripetibili. Tale esame andrà però approfondito con riferimento ad eventuali disposizioni del diritto processuale grigionese (cfr. DTF 117 II 101, in particolare consid. 5 e 6). I giudici cantonali dovranno inoltre verificare l'adempimento dei requisiti della responsabilità civile e chinarsi sull'ammontare della pretesa. Da ultimo essi dovranno decidere, sempre sulla base della procedura civile cantonale, se l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto nella risposta di causa al Tribunale del Distretto di Moesa e riproposta in quella al presente ricorso per riforma, ma omessa in sede cantonale, debba o no essere presa in considerazione. 
 
6.- Dato l'esito del gravame le spese processuali e le ripetibili vengono ripartite fra le parti proporzionalmente alla soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 3, nonché 159 cpv. 1 e 3 OG). 
 
All'attore viene concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria: d'un canto il ricorso, anche per la parte che è stata respinta, non appariva a prima vista infondato; dall'altro gli atti prodotti attestano la difficile situazione in cui egli si trova, percependo unicamente le rendite AI e SUVA (art. 152 cpv. 1e2OG). 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata dall'attore è accolta. 
 
Quale patrocinatore per la procedura dinanzi al Tribunale federale viene designato l'avv. Paolo Luisoni. 
 
2. Il ricorso per riforma è parzialmente accolto. 
Di conseguenza la sentenza impugnata viene annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale dei Grigioni per nuovo giudizio. 
 
3. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del convenuto in ragione di 1/5, ovverosia fr. 
1'000.--. La quota di 4/5, a carico dell'attore, verrà sopportata dalla Cassa del tribunale federale. 
 
4. L'attore rifonderà al convenuto fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
5. La Cassa del Tribunale federale verserà all' avv. Paolo Luisoni, Bellinzona, un'indennità di fr. 
5'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
6. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
Losanna, 7 agosto 2001 MDE 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,