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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1G_2/2010 
 
Sentenza del 7 dicembre 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Raselli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Municipio di Cadro, 6965 Cadro, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
interpretazione di una sentenza del Tribunale federale, 
 
domanda d'interpretazione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_454/2010 del 20 ottobre 2010. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con sentenza 1C_454/2010 del 20 ottobre 2010, il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso proposto da A.________ e da cinque altri litisconsorti avverso una decisione emanata dal Tribunale cantonale amministrativo concernente la nomina del rappresentante del Comune di Cadro nella Commissione incaricata di presentare una proposta di fusione dei Comuni di Lugano, Bogno, Certara, Cimadera, Valcolla, Cadro e Sonvico. 
 
B. 
Contro questa decisione A.________ presenta, anche in nome degli altri ricorrenti, una domanda di interpretazione ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 LTF al Tribunale federale, nonché una richiesta di riduzione delle spese giudiziarie. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Secondo l'art. 129 cpv. 1 LTF, se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. 
 
1.2 Nella fattispecie, non si è manifestamente in presenza degli estremi appena citati, né il ricorrente cerca di dimostrarlo. Il dispositivo ("nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto") è infatti del tutto chiaro. La richiesta costituisce invero, in sostanza, una domanda di revisione secondo l'art. 121 segg. LTF, ritenuto che l'istante si limita a censurare il merito della sentenza in esame. 
 
1.3 La criticata sentenza può tuttavia essere rivista solo qualora sia dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF. La revisione può in particolare essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (art. 121 lett. a LTF); se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se esso non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d) o, in materia di diritto pubblico, per altri motivi in questo contesto non rilevanti (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). 
 
1.4 L'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi di queste disposizioni, ma rimette in discussione il merito della causa, riproponendo essenzialmente le censure già proposte con il ricorso in materia di diritto pubblico, sostenendo semplicemente ch'esse non sarebbero state trattate in maniera esaustiva. 
 
Ora, il Tribunale federale nella sentenza del 20 ottobre 2010 si è pronunciato compiutamente su tutte le critiche, peraltro in gran parte inammissibili, giungendo tuttavia, in applicazione della LTF e della costante giurisprudenza, a un risultato differente da quello auspicato dai ricorrenti. In effetti, l'accenno di critica circa la partecipazione del giudice federale ticinese (art. 121 lett. a LTF) è stato esaminato e ritenuto infondato (consid. 1.2). La stessa conclusione vale per la procedura adottata (consid. 1.3). Contrariamente all'assunto dell'istante, il Tribunale federale si è espresso anche sulla portata della votazione consultiva precedente, rilevando che un'eventuale votazione consultiva su un altro progetto aggregativo non costituisce un pregiudizio irreparabile e che, in tale ambito, il ricorso era prematuro (consid. 3.1 e 3.2). Si è poi chinato sulle asserite lesioni della LOC (consid. 4). Con le sue argomentazioni, l'istante non invoca un motivo di revisione, ma ripresenta semplicemente le critiche riguardanti il merito della causa, che sono state oggetto del giudizio del 20 ottobre 2010 e sulle quali il Tribunale federale non può di principio rivenire. Il rimedio della revisione non è infatti dato per far valere ch'esso a torto non sarebbe entrato nel merito di queste critiche, ritenuto che, per costante giurisprudenza, le singole censure sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (sentenza 2D_46/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.3, in RtiD 2008 I n. 12t pag. 93). 
 
2. 
2.1 L'istante chiede di esaminare se l'accollamento delle spese giudiziarie sia giustificato, postulandone la riduzione o di poterle pagare a rate. 
 
2.2 Nella sentenza del 20 ottobre 2010, accertato che solo uno dei sei ricorrenti aveva tentato di dimostrare che non disponeva dei mezzi necessari, il Tribunale federale ha respinto, conformemente alla costante prassi, la domanda di assistenza giudiziaria, poiché era manifesto che il ricorso non aveva probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF): in siffatte circostanze non era necessario nominare un avvocato (art. 64 cpv. 2 LTF). Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- poste a carico dei sei ricorrenti rientrano d'altra parte nei limiti inferiori previsti dall'art. 65 cpv. 2 e 3 lett. a LTF, per cui non v'è motivo di ridurle ulteriormente. I ricorrenti possono comunque chiedere con istanza debitamente motivata alla Cassa del Tribunale federale un pagamento rateale. 
 
3. 
Ne segue, che la domanda di interpretazione, trattata come istanza di revisione, in quanto ammissibile, dev'essere respinta. La domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, poiché l'istanza era fin dall'inizio priva di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), per cui le spese giudiziarie andrebbero a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). Si può nondimeno, eccezionalmente, rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di interpretazione è respinta. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Cadro, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 7 dicembre 2010 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri