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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_704/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 gennaio 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, 
Maillard, Parrino, 
cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dal Centro per i diritti del cittadino, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (idoneità al collocamento), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 agosto 2014. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. La Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha stabilito con decisione del 6 dicembre 2013 che A.________, nato nel 1982, fosse inidoneo al collocamento dal 16 dicembre 2013, siccome non era disponibile per il mercato del lavoro, essendo impegnato a seguire una formazione di Bachelor nella Scuola universitaria B.________. Contro il provvedimento amministrativo A.________ ha presentato opposizione.  
 
A.b. Dopo che sono stati emanati alcuni giudizi del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro alcune decisioni incidentali e contro il rifiuto di finanziare il Bachelor nella Scuola universitaria B.________, il 5 maggio 2014 la Sezione del lavoro ha emesso una decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto il rimedio e consideratoA.________ inidoneo al collocamento dal 16 settembre 2013 al 16 febbraio 2014. Dal 17 febbraio 2014 al 14 settembre 2014 egli è stato ritenuto idoneo al collocamento con una disponibilità lavorativa del 40%.  
 
B.   
Con giudizio del 25 agosto 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso contro la decisione su opposizione del 5 maggio 2014. 
 
C.   
Contro la pronuncia cantonale, A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che sia ritenuto integralmente idoneo al collocamento. 
 
Con atto del 10 ottobre 2014 A.________ ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie. 
 
Con scritto del 2 dicembre 2014 A.________ ha comunicato di avere ritrovato un occupazione compatibile con il suo impegno di studente. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.   
Oggetto del contendere è la questione se il ricorrente sia o no idoneo al collocamento. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver illustrato diffusamente le norme legali e la prassi in materia, ha accertato che l'assicurato, alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale specialista in informatica, dopo aver svolto alcune attività nel campo della ristorazione ha iniziato il 16 settembre 2013 a frequentare a tempo pieno i corsi per l'ottenimento di un Bachelor of science in ingegneria informatica presso la Scuola universitaria B.________. Esaminando la struttura del piano di studio, la Corte cantonale ha osservato che nel periodo dal 16 settembre 2013 al 16 febbraio 2014 il ricorrente ha conseguito 29 crediti ECTS sui 30 previsti (ricordato come un credito ECTS corrisponda a 30 ore di lavoro), ciò che confermerebbe uno studio a tempo pieno e l'inidoneità al collocamento anche per un impiego a tempo parziale. I primi giudici hanno soggiunto, a sostegno della loro conclusione, che il ricorrente dinanzi all'amministrazione aveva affermato come un cambiamento del piano di studio da a tempo pieno a tempo parziale fosse da subordinare all'eventuale penale imposta dalla Scuola universitaria B.________ e che tale cambiamento potesse avvenire solo di anno in anno. A conferma della sua inidoneità al collocamento, la Corte cantonale ha soggiunto che il ricorrente ha sempre solo ricercato impieghi a tempo pieno, senz'altro incompatibili con il programma di studio scelto. Per quanto attiene al periodo dal 17 febbraio al 14 settembre 2014, la Corte cantonale ha accertato che il ricorrente necessitasse solo di ottenere 18 crediti ECTS dei 30 crediti ECTS previsti dal programma di studio, equivalente al 60%. Ha quindi ammesso un'idoneità al collocamento con una disponibilità del 40%, escludendo la rilevanza ai fini del giudizio di un'attività svolta in quel periodo poiché non è stata apportata la prova che questa attività è stata esercitata in misura superiore al 40%.  
 
3.2. Il ricorrente invoca innanzitutto una violazione del principio della buona fede, in quanto si sarebbe sempre dichiarato disponibile ad assumere un lavoro. A parer suo il Tribunale cantonale avrebbe potuto ordinare lo svolgimento di un programma di occupazione temporaneo. Il ricorrente sottolinea ancora la non obbligatorietà dei corsi allaScuola universitaria B.________ per confortare la sua collocabilità, l'importanza della sua condizione personale, fisica o mentale, nonché la sua disponibilità al lavoro durante momenti cosiddetti inusuali, considerate le sue precedenti occupazioni nell'ambito alberghiero. Ricorda poi la sua ripetuta disponibilità ad assumere un lavoro. Contesta altresì le conclusioni della Corte cantonale che valutano la collocabilità alla luce del programma di studi presso la Scuola universitaria B.________.  
 
4.  
 
4.1. Secondo i combinati art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, quando tra l'altro è idoneo al collocamento, ossia quando è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Il concetto dell' (in) idoneità al collocamento non è soggetto a graduazioni. La persona assicurata può essere idonea al collocamento, segnatamente disposta ad accettare un lavoro esigibile (al tasso di occupazione minimo del 20%) oppure no (DTF 136 V 95 consid. 5.1 pag. 97 con riferimenti).  
 
4.2. Secondo la giurisprudenza, se un assicurato frequenta un corso o uno studio durante il periodo di disoccupazione (senza che le condizioni degli art. 59 segg. LADI siano adempiute), egli può essere ritenuto idoneo al collocamento se emerge in maniera univoca che egli sia disposto a interrompere immediatamente la formazione (ed è in grado di compiere ciò), adempiendo contestualmente i suoi obblighi di ricerche di occupazione, e accettare un impiego. Le esigenze poste rispetto alla disponibilità e alla flessibilità sono più elevate se l'assicurato segue corsi di sua spontanea iniziativa e a proprie spese. Egli è tenuto di continuare le ricerche d'impiego in maniera soddisfacente dal profilo qualitativo e quantitativo nonché essere disposto a interrompere in ogni momento il corso. A tal proposito occorre valutare questi aspetti in maniera obiettiva, le dichiarazioni dell'assicurato non essendo sufficienti (DTF 122 V 265 consid. 4 pag. 266).  
 
4.3. L'applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento è una questione di diritto. Essa si fonda su accertamenti di fatto di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1.1). Quand'anche dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza generale della vita, la valutazione di eventi ipotetici è una questione di fatto se poggia su un apprezzamento delle prove (DTF 115 II 440 consid. 5b pag. 448). Allo stesso modo costituisce una questione di fatto l'accertamento riguardante fatti interni o mentali, come ad esempio l'accertamento relativo a che cosa volesse, sapesse, intendesse compiere, o volesse prendere in considerazione una determinata persona (DTF 140 III 86 consid. 4.1 pag. 91; 139 V 316 consid. 3.1 pag. 322; 138 III 411 consid. 3.4 pag. 414). Questo vale anche per il quesito se un assicurato sia disposto o no a interrompere la sua formazione (sentenze 8C_126/2014 dell'8 luglio 2014 consid. 3.3; 8C_891/2012 del 29 agosto 2013 consid. 4; 8C_598/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.3.2; 8C_466/2010 dell'8 febbraio 2011 consid. 3).  
 
4.4. L'asserita mancanza dell'obbligo di frequenza dei corsi alla Scuola universitaria B.________ non è sufficiente a mettere in dubbio gli accertamenti della Corte cantonale. Il ricorrente pare dimenticare che i primi giudici abbiano considerato l'inidoneità al collocamento soprattutto alla luce dei crediti ECTS, i quali sono concepiti in modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì anche quello dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell'esame. Al riguardo il ricorrente non mette in luce alcunché per contestare questo accertamento, se non la sua disponibilità soggettiva. Giova altresì ricordare che le dichiarazioni dell'assicurato, il quale sarebbe sempre stato disponibile ad assumere un impiego, malgrado uno studio a tempo pieno, non sono sufficienti a confermare una sua collocabilità nel mercato del lavoro (consid. 4.2). L'eventualità per il ricorrente di poter essere collocabile in occupazioni al di fuori dei normali orari nemmeno è confermata da indizi oggettivi. È vero, in passato il ricorrente ha esercitato un lavoro nel campo della ristorazione, tuttavia non tenta nemmeno di dimostrare che un simile impiego possa essere compatibile con il curricolo scelto, la preparazione dei corsi e lo studio per gli esami. Il giudizio della Corte ticinese non può quindi essere ritenuto fondato su accertamenti manifestamente inesatti.  
 
4.5. L'idoneità al collocamento deve essere ammessa con molto riserbo, quando, a causa di obblighi o circostanze personali, un assicurato desidera esercitare un'attività lucrativa unicamente in momenti determinati della giornata o della settimana. Un disoccupato deve essere ritenuto inidoneo al collocamento quando una limitazione troppo estesa nella scelta dei posti di lavoro rende molto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 112 V 326 consid. 1a pag. 327; cfr. anche sentenza 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2). A fronte dei fatti accertati, non manifestamente inesatti, basati su di un curricolo di studio a tempo pieno, il Tribunale cantonale poteva concludere senza violare il diritto federale per un'inidoneità nel primo periodo e per un'inidoneità con disponibilità al 40% nel secondo periodo.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, sotto l'egida della LTF la procedura dinanzi al Tribunale federale non è gratuita (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il ricorso sprovvisto di esito favorevole sin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF). In concreto, non ricorre nemmeno alcuna circostanza particolare per prescindere dalla riscossione di spese, le quali non possono che seguire la soccombenza (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF e contrario). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
Lucerna, 8gennaio 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Bernasconi