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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_276/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 marzo 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Ursprung, Frésard, Heine, Wirthlin, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dallo Studio Legale Avv. Silvio Pestelacci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Helsana Assicurazioni SA, Diritto dei sinistri, Svizzera tedesca/Ticino - Infortuni, viale Portone 2, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nozione di infortunio; lesione corporale assimilabile a infortunio), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 marzo 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 28 febbraio 2011 è stata impiantata ad A.________, geologo indipendente, una protesi nell'anca sinistra. Il 7 marzo 2012, in seguito a complicazioni derivanti dal precedente intervento, è stata inserita quella che sarebbe dovuta essere la protesi definitiva.  
 
A.b. Successivamente A.________, secondo le sue dichiarazioni, ha subito la rottura della protesi, mentre stava uscendo dal suo autoveicolo. Il 12 settembre 2013 egli ha dovuto effettuare un nuovo intervento.  
 
A.c. Il 22 aprile 2014 mediante decisione formale Helsana Assicurazioni SA, come assicuratore contro gli infortuni, ha negato il proprio obbligo a versare prestazioni: l'assicuratore ha considerato che la rottura della protesi era dovuta a malattia o meglio a un fenomeno degenerativo, difettando quindi la presenza di un evento esterno straordinario. Analogamente è stata esclusa la possibilità di far ricadere il disturbo fra le lesioni corporali parificate, non figurando tale aspetto sull'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF. Il 30 giugno 2014 l'assicuratore ha confermato su opposizione il proprio provvedimento.  
 
B.   
Con giudizio del 9 marzo 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio sia riformato nel senso di accertare un obbligo di Helsana Assicurazioni SA a erogare le prestazioni. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Nella misura in cui il ricorrente fonda le sue argomentazioni su una procedura civile avviata dopo l'emanazione del giudizio cantonale, il ricorso si rivela inammissibile. Infatti, la presentazione di nova in senso proprio è esclusa dinanzi al Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 2C_94/2009 del 16 giugno 2009 consid. 2.2). Nemmeno si giustifica la sospensione della procedura federale, non essendo il giudice delle assicurazioni sociali di massima vincolato da decisioni emanate dal giudice civile (cfr. sentenze 8C_242/2015 del 19 gennaio 2016 consid. 4.3 e 4A_683/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 2.1). 
 
3.   
Anche in sede federale l'oggetto del contendere è la questione se la rottura della protesi all'anca sinistra possa essere oggetto di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, segnatamente se si tratta di un infortunio (consid. 4) o di una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio (consid. 5). 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver illustrato lo svolgimento della procedura e presentato le disposizioni legali ritenute applicabili, senza addentrarsi nei dettagli della dinamica dell'evento, ha escluso in ogni modo la presenza di un fattore causale esterno, elemento costitutivo per un infortunio. E a questo risultato è giunto, pur considerando lo svolgimento dei fatti espresso dal ricorrente, secondo cui la frattura della protesi sarebbe da situare temporalmente al momento in cui ha compiuto un movimento insolito mentre stava scendendo dal suo autoveicolo, non potendo aprire completamente la portiera per il forte traffico. Parimenti è stata scartata l'ipotesi di uno sforzo straordinario, poiché il gesto dell'uscire da un'automobile è parificabile a un gesto quotidiano che non sollecita oltremisura il corpo. La circostanza che l'assicurato fosse portatore di una protesi è stato definito irrilevante. Non è stata ammessa per finire nemmeno la realizzazione di un movimento scombinato.  
 
4.2. Il ricorrente, dopo aver riassunto le tappe principali della procedura, sostiene che il suo caso debba risolvere il quesito a sapere se la rottura di una protesi (apparentemente difettosa) sia da trattare come infortunio o malattia. Proprio la difettosità della protesi, secondo il ricorrente, deve essere considerata quale fattore esterno, peraltro di natura repentina. Ad ogni modo, proprio perché le protesi sono prodotti di altissima qualità, sarebbe sicuramente inabituale e straordinaria la costruzione di un impianto difettoso. Tale aspetto comporterebbe inoltre la realizzazione di uno sforzo eccessivo, essendosi fratturata la protesi. A torto la Corte cantonale parlerebbe pertanto di malattia o infortunio pregresso all'anca.  
 
4.3.  
 
4.3.1. A norma dell'art. 4 LPGA, per infortunio si intende qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Gli elementi costitutivi dell'infortunio - i quali sono l'involontarietà, la repentinità, il danno alla salute (fisica o psichica), un fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore - devono essere realizzati cumulativamente. Discende dalla definizione stessa di infortunio che il carattere straordinario del danno non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, oggettivamente, considerare quotidiani o usuali (DTF 134 V 72 consid. 2.2 pag. 74 seg.; 129 V 402 consid. 2.1 pag. 404; 122 V 230 consid. 1 pag. 233; 121 V 35 consid. 1a pag. 38 e riferimenti). Irrilevante risulta pertanto che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze (DTF 134 V 72 consid. 4.3.1 pag. 79 seg.; 129 V 402 consid. 2.1 pag. 404).  
 
4.3.2. In maniera impropria il ricorrente tenta di spostare l'adempimento del fattore esterno sulle conseguenze del suo movimento, discostandosi dai principi sovraesposti. Decisiva al riguardo, come accertato dalla Corte cantonale, è soltanto la rottura della protesi mentre il ricorrente compiva un movimento in una situazione del tutto usuale, come l'uscire dall'automobile, ancorché con la portiera non aperta completamente a causa del forte traffico. Certo, è possibile che il ricorrente abbia dovuto prestare attenzione alla viabilità, tuttavia non si può nemmeno concludere che si sia trattato di un movimento insolito e scomposto, dato che la situazione è assimilabile alla sosta in un parcheggio stretto. Del resto, la rottura in quanto tale di una protesi difettosa, aspetto sottolineato dal ricorrente, è un mero fattore interno al corpo umano, che difetta sia del carattere causale esterno sia di quello straordinario (già in tal senso STFA 1936 pag. 69 seg. e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 29 ottobre 1918 in re P. consid. 3; KURT SCHOCH, Der Unfallbegriff in der schweizerischen privaten Einzel-Unfall-Versicherung, 1930, pagg. 76-79; ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BAPTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, 1992, pag. 77). Sotto questo profilo le critiche del ricorrente non sono fondate.  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver presentato le disposizioni legali considerate pertinenti, la prassi e la raccomandazione n. 2/86 della Commissione ad hoc sinistri LAINF, ha negato che si potesse concludere per una lesione corporale parificabile ai postumi di infortunio (art. 9 cpv. 2 OAINF). A parer suo, ricordato l'art. 9 cpv. 3 OAINF, la Corte cantonale ha sottolineato che in concreto è stata provocata proprio la rottura del tratto prossimale del moncone diafisario della protesi sinistra.  
 
5.2. Il ricorrente contesta l'interpretazione data dai giudici ticinesi all'art. 9 OAINF. Ritiene che la circostanza determinante su cui ci si debba fondare sia il difetto alla protesi e non la rottura della stessa in quanto tale. L'art. 9 cpv. 3 OAINF troverebbe applicazione solo quando una protesi non sia difettosa. Ricorda altresì che l'evento gli ha fatto comunque subire fratture ossee, essendo la protesi innestata all'interno dell'osso.  
 
5.3. Contrariamente all'argomentazione del ricorrente, in maniera incontestata nel caso concreto, è stata la protesi a fratturarsi, ancorché ancorata in un osso. Non si è quindi in presenza di una lesione a norma dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. Infatti, lo stesso art. 9 cpv. 3 OAINF disciplina in modo chiaro le strutture applicate in seguito a malattia che sostituiscono una parte del corpo o una funzione fisiologica. Una presa a carico dell'assicurazione contro gli infortuni potrebbe verificarsi soltanto nell'ipotesi in cui sia stato un'infortunio ad aver provocato un danno a una protesi (art. 12 e 36 LAINF; Messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, ad art. 12 LAINF, FF 1976 III 206; DTF 105 V 300 consid. 4c pag. 303; DTFA 1936 pag. 69 seg. e sentenza U 44/95 del 12 dicembre 1995 consid. 4, in SVR 1997 UV n. 74 pag. 257), eventualità non realizzata in concreto (consid. 4.3.2). Per contro, la rottura a causa di un (asserito) difetto dell'impianto non può entrare in linea di conto per adempiere un obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni. Anche sotto questo profilo il giudizio impugnato non lede il diritto federale.  
 
6.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 8 marzo 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi