Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.3/2002 /viz 
 
Sentenza dell'8 maggio 2002 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
A.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento federale di giustizia e polizia, Bundeshaus West, 3003 Berna. 
 
prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 
21 novembre 2001 del Dipartimento federale di giustizia e polizia) 
 
Fatti: 
A. 
A.________, già in Milano ed ora residente a Chiasso, ha beneficiato di prestazioni assistenziali a favore di cittadini svizzeri all'estero dal 1° giugno 1993. Il 14 giugno 2001 l'Ufficio federale di giustizia ha soppresso con effetto immediato l'erogazione delle prestazioni, rimproverandole di avere commesso abusi ripetuti e gravi. Il 23 giugno 2001 l'interessata è insorta dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, il quale, il 10 agosto 2001, ha concesso l'effetto sospensivo al gravame e ha invitato l'autorità di prima istanza ha pagare provvisoriamente all'assistita il canone di locazione. Il 25 settembre 2001 A.________ ha completato la propria impugnativa. Con decisione del 21 novembre 2001 il Dipartimento ha accolto parzialmente il gravame e ha annullato il giudizio dell'Ufficio federale di giustizia, invitando quest'ultimo a concedere all'interessata una prestazione assistenziale ammontante a Lit. 314'000 mensili, dal mese di maggio 2001 in poi. 
B. 
Il 18 dicembre 2001 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la soprammenzionata decisione dipartimentale con uno scritto intitolato "ricorso". 
Chiamato ad esprimersi, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, con risposta del 22 gennaio 2002, ha proposto la reiezione dell'impugnativa. 
C. 
Il 22 febbraio 2002 l'Ufficio federale di giustizia, in seguito ad un riesame della situazione economica di A.________, ha aumentato a Lit. 518'750 mensili la prestazione assistenziale per il periodo dal 1° maggio al 30 agosto 2001. Esso ha però soppresso ogni prestazione dal 1° settembre successivo, ritenendo che da quel momento non sussisteva più alcun bisogno. Ha altresì rifiutato di prendersi carico della prima pigione del nuovo appartamento locato dall'interessata, la quale era stata sfrattata per morosità dal precedente alloggio, come pure della cauzione e dei costi di trasloco. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1). 
1.1 Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia di assistenza agli Svizzeri all'estero (art. 22 cpv. 2 della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero; LASE; RS 852.1). 
1.2 Con questo rimedio, la ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, la lesione dei diritti costituzionali (DTF 122 IV 8 consid. 1b; 119 Ib 254 consid. b) e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a e b OG); nella fattispecie, questi ultimi possono essere verificati d'ufficio (art. 105 cpv. 1 OG). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altre parole, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni che la ricorrente non ha addotto o essere respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (art. 114 cpv. 1 OG; DTF 121 II 447 consid. 1b; 120 Ib 379 consid. 1b). 
1.3 Giusta l'art. 108 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110), l'atto di ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova: il ricorrente deve segnatamente allegare le proprie censure in modo intelligibile, esporre - perlomeno implicitamente - i motivi su cui si fonda (art. 104 OG) e precisare infine perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata (in merito alle esigenze di motivazione, cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a; 118 Ib 134 consid. 2; 113 Ib 287 e rispettivi riferimenti). Il Tribunale federale valuta con maggiore indulgenza il contenuto dell'atto di ricorso redatto senza l'ausilio di un avvocato o di un mandatario professionale (DTF 109 Ia 217 consid. 2b). Nella concreta fattispecie, sebbene la ricorrente si esprima in modo semplice e confuso, dall'insieme dello scritto si capisce che ella contesta, almeno in parte, le motivazioni della decisione querelata, della quale chiede implicitamente l'annullamento. Ciò posto, il presente ricorso, presentato peraltro in tempo utile (art. 106 OG) è, quindi, formalmente ammissibile. 
2. 
La decisione emanata il 22 febbraio 2002 dall'Ufficio federale di giustizia, in seguito al riesame della situazione economica della ricorrente, non rende privo d'interesse il presente ricorso. Detta autorità ha deciso che, dal 1° settembre 2001 in poi, l'interessata non ha più diritto a prestazioni assistenziali, neppure al pagamento delle spese che le deriverebbero dal cambiamento dell'alloggio, perché il calcolo del suo fabbisogno mensile, tenuto conto che da quella data vive con lei il figlio, presenta delle eccedenze. Quest'aspetto - il quale non è stato vagliato nella decisione dipartimentale ora querelata - sfugge ad un esame da parte del Tribunale federale nel presente procedimento. Il citato Ufficio ha tuttavia riveduto anche il calcolo relativo al periodo dal 1°maggio al 30 agosto 2001, stabilendo che l'aiuto mensile andava aumentato da Lit. 314'000 a Lit. 518'750. Orbene, il diritto della ricorrente di percepire prestazioni assistenziali durante questo periodo limitato di tempo, qualunque sia l'importo, influenzerà il conteggio di dare-avere finale, ciò che l'autorità di prima istanza ha giustamente segnalato a titolo di pro-memoria. Su questo punto, la ricorrente conserva pertanto un interesse degno di protezione a che venga esaminata la legittimità della decisione impugnata (art. 103 lett. a OG; sulle esigenze di un interesse pratico e attuale a ricorrere, cfr. DTF 122 II 411 consid. 1e e rinvii). 
3. 
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia - come in precedenza l'Ufficio federale di giustizia - rimprovera alla ricorrente di avere utilizzato per altri fini somme versatele specificatamente per pagare il canone di locazione e medicinali, così da avere accumulato debiti per questi oneri di Lit. 8'376'500, rispettivamente Lit. 670'000, nonché di avere omesso d'informare la competente autorità che, dal 22 febbraio 1999, riceve una pensione italiana vedovile di Lit. 800'000 mensili. Siccome tali comportamenti giustificano da soli il rifiuto o la soppressione dell'assistenza in virtù dell'art. 7 lett. b, d, f LASE, la citata autorità non ha approfondito la rilevanza di altre irregolarità compiute nel chiedere il rimborso di spese di cure speciali. 
3.1 La ricorrente - la quale sembra contestare innanzitutto gli accertamenti di fatto, critica di per sé ammissibile (art. 105 cpv. 1 OG; cfr. consid. 1.2) - ammette di non avere dichiarato la pensione italiana. Essa minimizza però l'importo della rendita non dichiarata e asserisce di averla utilizzata per pagare degli usurai che avrebbero ridotto sul lastrico la sua famiglia. In primo luogo, va osservato che questa omissione rientra tra i comportamenti elencati dall'art. 7 lett. b (dichiarazioni inesatte o incomplete) oppure lett. d (mancata comunicazione di modifiche essenziali) LASE il quale, come ritenuto correttamente dall'autorità dipartimentale, permette di rifiutare o sopprimere l'assistenza. Va poi rilevato che le giustificazioni addotte non sono sorrette da nessuna prova. Già nel ricorso del 23 giugno 2001 e nel complemento del 25 settembre 2001 indirizzati al Dipartimento federale di giustizia e polizia, la ricorrente si era limitata ad affermare l'esistenza di debiti verso "strozzini malavitosi", senza fornire il minimo dettaglio né indicare un solo elemento concreto suscettibile di rendere la sua versione perlomeno verosimile. Non lo aveva nemmeno fatto durante l'audizione svoltasi il 18 settembre 2001 presso il Consolato generale di Svizzera a Milano, durante la quale, nonostante le precise domande rivoltele, non aveva dato nessuna indicazione sulla natura e l'ammontare dell'asserito debito. A questo proposito il ricorso va disatteso. 
3.2 La decisione querelata non si presta a critiche nemmeno laddove accerta che delle prestazioni assistenziali sono state impiegate abusivamente ai sensi dell'art. 7 lett. f LASE. La ricorrente asserisce genericamente che tali "accuse (...) sono totalmente inventate e frutto di travisamenti e storture della realtà". Sennonché ella si limita di nuovo ad affermazioni generiche, non sostanziate, nonostante che l'autorità di prima istanza abbia stabilito gli importi precisi sottratti agli scopi assistenziali per i quali erano stati versati (segnatamente il pagamento della pigione e di medicinali). Al riguardo si può d'altronde osservare che nel gravame alla precedente autorità, la ricorrente aveva ammesso in sostanza le motivazioni addotte dall'Ufficio federale di giustizia, obiettando soltanto che non si era tenuto conto dei gravi motivi, sopra accennati, che l'avrebbero indotta ad agire così. Anche su questo punto il ricorso va respinto. 
4. 
4.1 L'art. 7 LASE stabilisce che, in presenza dei comportamenti descritti, l'assistenza può essere negata o soppressa. La formulazione potestativa conferisce all'autorità amministrativa un discreto potere di apprezzamento, del quale il Tribunale federale può rivedere soltanto l'abuso o l'eccesso (art. 104 lett. a OG). Nel caso specifico, il Dipartimento federale di giustizia e polizia lo ha esercitato in modo corretto. Come emerge dalla decisione querelata, esso ha soppesato i diversi elementi a disposizione, ossia la gravità e la ripetizione degli abusi perlopiù ammessi, l'inconsistenza delle giustificazioni addotte, l'età e la salute della ricorrente, alla quale, tenuto conto delle entrate provenienti da istituzioni pubbliche svizzere ed italiane nonché degli aiuti privati, era comunque garantita un'esistenza dignitosa. Detta autorità ha nondimeno considerato eccessiva la soppressione immediata e non preavvisata delle prestazioni assistenziali e, in applicazione del principio della proporzionalità, ha deciso che l'interessata aveva comunque diritto ad un aiuto mensile di Lit. 314'000. 
4.2 La ricorrente considera ingiusta la soppressione "da un giorno all'altro" del contributo per il pagamento del canone di locazione e considera in ogni caso insufficiente l'aiuto concessole, soprattutto in vista delle spese che l'imminente cambiamento dell'abitazione comporterebbe. Anche a questo proposito l'argomentazione è scarna: la ricorrente non dice quali sono le cifre errate del conteggio del suo fabbisogno al maggio 2001, posto alla base del giudizio impugnato. Va poi rilevato che il Dipartimento federale di giustizia e polizia le ha accordato una prestazione assistenziale benché l'art. 7 LASE ne permettesse di per sé la soppressione. Quanto alla locazione, basti osservare che nel menzionato conteggio, tra le uscite, è computata anche la pigione. Infine, si può aggiungere che la ricorrente deve rimproverare soltanto a sé stessa se sarà sfrattata a causa del debito accumulato verso la proprietaria del suo alloggio. 
5. 
Per i motivi esposti, la decisione impugnata si rivela conforme al diritto federale: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato. 
6. 
Vista la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia. Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia né si accordano ripetibili. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente e al Dipartimento federale di giustizia e polizia. 
Losanna, 8 maggio 2002 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: