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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_3/2007{T 0/2} 
 
Sentenza dell'8 giugno 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, presidente, 
Leuzinger, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
K.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino , viale Officina 6, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 gennaio 2007. 
 
Fatti: 
A. 
Per decisione su reclamo del 25 settembre 2006 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino ha confermato il suo precedente provvedimento del 31 maggio 2006, con il quale veniva respinta una domanda presentata da K.________, intesa ad ottenere l'assegnazione di prestazioni assistenziali retroattive per il periodo dal mese di novembre 2003 al mese di giugno 2005. 
B. 
L'interessata si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso confermando l'operato dell'amministrazione (pronuncia dell'11 gennaio 2007). 
C. 
K.________ ha deferito la pronuncia cantonale al Tribunale federale, ribadendo la sua richiesta di sostegno sociale per il periodo novembre 2003 - giugno 2005. 
 
Diritto: 
1. 
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
Secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere, segnatamente, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Al riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF). 
3. 
Nella fattispecie la ricorrente non spiega in alcun modo perché la decisione impugnata violerebbe il diritto. Non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria. D'altra parte, l'art. 12 Cost. non persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (sostentamento, cure medico-sanitarie di base; DTF 121 I 367 consid. 2c pag. 373; sentenza 2P.148/2002 del 4 marzo 2003, consid. 2.3). In concreto, l'insorgente con tutta evidenza non si è trovata in una situazione di bisogno ai sensi della citata norma costituzionale nel periodo intercorso tra novembre 2003 e giugno 2005, sicché non può pretendere le prestazioni assistenziali richieste. 
4. 
Manifestamente infondato, in quanto ammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che occorra ordinare uno scambio di allegati scritti. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 500.-, sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con l'anticipo da lei prestato. 
3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
Lucerna, 8 giugno 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: