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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_440/2012 {T 0/2} 
 
Sentenza dell'8 giugno 2012 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Ursprung, Presidente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
D.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 aprile 2012. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che per giudizio del 18 aprile 2012, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di revisione presentata da D.________ contro una precedente pronuncia della medesima istanza cantonale resa il 19 maggio 2004 in materia di assicurazione contro gli infortuni per carenza dei presupposti di legge, e più precisamente per mancanza di un fatto nuovo o di un nuovo mezzo di prova suscettibili di giustificare la domanda, 
che D.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale chiede in sostanza di annullare il giudizio cantonale e di accogliere l'istanza di revisione, 
che inoltre chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, 
che non sono state chieste osservazioni al gravame, 
che pendente lite, D.________ ha trasmesso a questa Corte ulteriore documentazione, 
che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale, 
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione, 
che infatti il ricorrente - limitandosi in sostanza a risollevare il tema di mobbing e bossing, oggetto della pronuncia di cui chiede la revisione, senza spiegare sufficientemente in quale misura le considerazioni dei giudici cantonali sarebbero contrarie al diritto - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente esposto i motivi per i quali ha respinto l'istanza di revisione, 
che in mancanza di argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di D.________ non può essere ritenuto ricevibile, 
che in tali condizioni, il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto; 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 8 giugno 2012 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Ursprung 
 
Il Cancelliere: Schäuble