Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_78/2010 
 
Sentenza dell'8 luglio 2010 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Assicurazione B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto d'assicurazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 aprile 2010 
dal Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni 
del Cantone Ticino. 
Visto: 
che con sentenza del 13 aprile 2010 il Giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione presentata da A.________ in data 8/10 agosto 2009, tendente alla condanna dell'Assicurazione B.________ SA al rimborso di spese mediche e degenza di fr. 6'900.-- + fr. 12'967.50, connesse a un intervento chirurgico al naso effettuato nel 2004; 
che la pretesa è stata respinta siccome prescritta (art. 46 LCA) e, in ogni caso, siccome concernente un "mero trattamento cosmetico", non incluso fra le coperture complementari dell'assicurata all'epoca dei fatti; 
che con scritto del 30 aprile 2010 A.________ ha espresso la volontà di ricorrere contro questo giudizio; 
che con lettera del 4 maggio 2010 il Tribunale federale le ha comunicato che "per essere ricevibile, l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni, ossia l'indicazione della decisione chiesta dal ricorrente e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio"; 
che, non sembrando tali condizioni realizzate nello scritto del 30 aprile 2010, il Tribunale federale ha invitato A.________ a sanare l'omissione prima della scadenza del termine di ricorso; 
che il 17 maggio 2010 essa ha pertanto completato i propri argomenti; 
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a determinarsi sul gravame; 
 
considerando: 
che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 135 III 483 consid. 1); 
che la sentenza impugnata è stata emanata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF) e nell'ambito della quale non viene trattata una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF) - né la ricorrente pretende il contrario - indi per cui lo scritto sottoposto al Tribunale federale può venir tenuto in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, regolato dall'art. 113 segg. LTF; 
che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella decisione impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6); 
che l'allegato inoltrato al Tribunale federale non soddisfa manifestamente i requisiti di motivazione appena esposti, giacché la ricorrente non si prevale della violazione di nessun diritto costituzionale; 
che il ricorso risulta inammissibile anche perché rivolto contro una sola delle due motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, quella relativa alla qualifica - medica o estetica - dell'intervento chirurgico effettuato nel 2004, senza nessun accenno a quella secondo cui la pretesa sarebbe inoltre prescritta (DTF 132 III 555 consid. 3.2); 
che, in quanto "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie vengono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale; 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 8 luglio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Klett Gianinazzi