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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       8C_465/2014  
 
 
Sentenza dell'8 luglio 2014  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Ursprung, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Batz. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
AXA Assicurazioni SA,  
General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, 
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 aprile 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 13 giugno 2014 (timbro postale) avverso il giudizio del 30 aprile 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che, dopo essere stato inviato il giorno stesso è stato recapitato all'interessato il 14 maggio 2014, ma che già dal 2 maggio 2014 era giunto all'ufficio postale e annunciato per il ritiro, 
 
 
considerando:  
che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF, una notificazione è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3855 n. 4.1.2.5; cfr. DTF 134 V 49 consid. 4 pag. 51 seg. e 130 III 396 consid. 1.2.3 pag. 399; sentenza 6B_122/2009 del 9 aprile 2009), 
che questa presunzione vale anche in caso di richiesta del destinatario di trattenere gli invii all'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere, come in concreto, l'invio di atti giudiziari; la notifica è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno a partire dall'arrivo dell'invio all'ufficio postale (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, n. 1128 seg.; Amstutz/Arnold, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed. 2011, n. 37 ad art. 44 LTF), 
 
che nella fattispecie il giudizio del 30 aprile 2014 è giunto all'ufficio postale di B.________ il 2 maggio 2014 e annunciato lo stesso giorno per il ritiro; pertanto, il giudizio deve essere considerato notificato il 9 maggio 2014 conformemente all'art. 44 cpv. 2 LTF
 
che, in applicazione degli art. 44 - 48 LTF, il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF è scaduto il 10 giugno 2014, 
 
che il gravame, depositato il 13 giugno 2014, si rivela manifestamente tardivo, 
che il ricorrente non ha fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato (art. 50 LTF), 
 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile, 
 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie, 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 8 luglio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Ursprung 
 
Il Cancelliere: Batz