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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.388/2003 /viz 
 
Sentenza dell'8 settembre 2003 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler e Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Gabriele Ferrari, 
via Nassa 38, casella postale 2638, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del 2 luglio 2003 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.A.________ (1977) e la figlia C.A.________ (1994), cittadine lettoni, sono entrate in Svizzera nel settembre del 2000. Il 15 dicembre successivo A.A.________ è convolata a nozze con B.A.________ (1974), cittadino svizzero. Per tal motivo lei e la figlia sono state poste al beneficio di permessi di dimora annuale, rinnovati per l'ultima volta fino al 15 settembre 2002. Dal rapporto allestito dalla polizia cantonale il 23 agosto 2002, su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino, emerge che i coniugi A.________ vivono separati di fatto dal marzo 2002, quando il marito si è trasferito in Irlanda per motivi professionali. Al suo rientro, nel maggio 2002, egli è andato a vivere con i suoi genitori e il 29 luglio 2002 è stata promossa con petizione congiunta una procedura di divorzio. Il 16 settembre successivo A.A.________ ha locato un appartamento a suo nome. 
B. 
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e dell' immigrazione ha rifiutato, il 1° ottobre 2002, di rinnovare i permessi di dimora di A.A.________ e della figlia C.A.________, perché i coniugi A.________ avevano chiesto il divorzio insieme e non vi erano elementi per poter far credere ad una rappacificazione tra di loro. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 20 novembre 2002, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 luglio 2003. Dette autorità hanno ritenuto che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno. 
C. 
Il 28 agosto 2003 A.A.________ ha esperito un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che vengano rinnovati il suo permesso di dimora e quello della figlia. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio, nonché domanda che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 II 106 consid. 1). 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS [RS 142.20]; DTF 127 II 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1 con numerosi rinvii). 
1.2 Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno della ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 15 dicembre 2000, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora (cfr. art. 7 cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 LDDS) è un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 122 II 289 consid. 1b; 120 Ib 6 consid. 1). 
2. 
2.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Dalla sentenza querelata emerge - ciò che peraltro la ricorrente stessa non contesta - che i coniugi A.________ hanno convissuto dal 15 dicembre 2000 fino al mese di marzo 2002 - ossia per un anno e tre mesi - data della partenza del marito per l'estero. Da allora essi vivono separati di fatto, ognuno organizzando autonomamente la propria vita. Al suo rientro in patria il marito si è infatti trasferito presso i suoi genitori, mentre la ricorrente, rimasta con la figlia nell'abitazione coniugale, ha poi traslocato in un appartamento locato a nome proprio nel settembre 2002. Nel luglio 2002 i coniugi A.________ hanno promosso una petizione di divorzio su richiesta comune con accordo completo. Da allora, tra gli interessati non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. Orbene, riguardo a queste constatazioni, la ricorrente non fa valere elementi atti a dimostrare che la relazione coniugale sussisterebbe tuttora come anche non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi - al di là del semplice parlato - di una ripresa della vita comune, la quale è stata peraltro alquanto breve. Per gli stessi motivi, la separazione della coppia non può essere definita temporanea. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5A; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 conside. 2 e 4). 
2.2 Visto quanto precede, la questione di sapere se il matrimonio sia fittizio - problematica che non è stata considerata dalla Corte cantonale ai fini del giudizio - come anche il fatto che sia stato il marito della ricorrente a volere la separazione oppure la circostanza che ella sia bene integrata in Svizzera non sono di rilievo ai fini del giudizio. 
2.3 La ricorrente critica infine la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in sede cantonale. A torto. Come appena esposto (cfr. consid. 2.1), è a ragione che i giudici ticinesi hanno ritenuto che elle si appellava abusivamente al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno e che, di conseguenza, il suo gravame non presentava possibilità di esito favorevole (cfr. art. 14 lett. a della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002). 
3. 
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG). 
4. 
4.1 Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 
4.2 Visto che l'impugnativa era sin dall'inizio priva di esito favorevole, l'istanza di assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio va respinta (art. 152 OG). Le spese, il cui ammontare è fissato tenendo conto della situazione finanziaria modesta della ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico della ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione. 
Losanna, 8 settembre 2003 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: