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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.242/2006 /biz 
 
Sentenza dell'8 settembre 2006 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Kolly, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Elio Guarino, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Dubbio sullo stato mentale (art. 13 CP), 
 
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata 
il 4 aprile 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con decreto di accusa del 24 febbraio 2003 il Procuratore pubblico metteva A.________ in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino ritenendolo colpevole di ripetuto danneggiamento, furto, rimozione di termini, violazione di domicilio, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, impedimento di atti dell'autorità e calunnia. In applicazione della pena il Procuratore pubblico proponeva la condanna di A.________ a novanta giorni di detenzione, oltre che alla rifusione di fr. 18'523.40 alle parti civili B.B.________ e C.B.________. 
B. 
Statuendo sull'opposizione sollevata da A.________ contro il suddetto decreto di accusa, con sentenza del 13 novembre 2003 il Giudice della Pretura penale confermava sia le imputazioni che la proposta di pena contenute nel decreto, condannando l'accusato a versare alle parti civili, in aggiunta ai citati fr. 18'523.40, fr. 1'161.-- per l'esecuzione di una perizia giudiziaria e fr. 1'123.55 per onorario e spese del geometra revisore D.________. 
C. 
Il 4 aprile 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) accoglieva parzialmente, nella misura in cui era ammissibile e non era divenuto privo d'oggetto, il ricorso interposto dal condannato contro la decisione pretorile, dichiarando prescritta l'azione penale per calunnia, annullando il dispositivo di colpevolezza relativo a tale capo d'imputazione e riformando la sentenza impugnata nel senso che A.________ è condannato alla pena di settanta giorni da espiare. Per il resto il ricorso veniva respinto. 
D. 
A.________ insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale avverso la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui chiede l'annullamento. Domanda inoltre la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Contro le sentenze che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale è ammissibile il ricorso alla Corte di cassazione del Tribunale federale (art. 268 n. 1 PP). Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Nel suo gravame il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni e mezzi di prova nuovi né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). 
1.2 L'atto ricorsuale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (v. art. 272 cpv. 1 PP). Tale termine si calcola in base alle regole fissate agli art. 32 e segg. OG (DTF 79 IV 42 consid. 2). Nel computo dei termini non è compreso il giorno iniziale (art. 32 cpv. 1 OG). Se l'ultimo giorno del termine è una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 32 cpv. 2 OG). Le operazioni processuali devono essere compiute entro il termine. Gli atti devono pervenire all'autorità competente, ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l'ultimo giorno del termine al più tardi (art. 32 cpv. 3 OG). In materia penale non vi è sospensione dei termini (v. art. 34 cpv. 2 OG). 
La restituzione per inosservanza di termine è possibile alle condizioni restrittive e nelle forme di cui all'art. 35 OG (Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 51). La domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso (art. 35 cpv. 1 OG). 
2. 
Il ricorso in esame, seppur datato 23 maggio 2006, è stato consegnato all'ufficio postale di Mendrisio Borgo il 24 maggio 2006. Come si evince dalla documentazione medica prodotta dal patrocinatore del ricorrente, quest'ultimo a causa di diversi ricoveri ospedalieri d'urgenza per gravi motivi di salute, è stato impossibilitato a prendere conoscenza della decisione impugnata prima del 2 maggio 2006, nonostante che la stessa fosse stata intimata già il 13 aprile 2006 ed infruttuosamente notificata da parte della posta il 14 aprile 2006. Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, determinante per l'inizio della decorrenza del termine di cui all'art. 272 cpv. 1 PP non è il giorno della effettiva presa di conoscenza della decisione impugnata bensì quello in cui il testo integrale della stessa è entrato nella sfera di controllo del ricorrente (v. Kolly, op. cit., pag. 52). Secondo la giurisprudenza, in caso di tentativo infruttuoso di notificazione della sentenza impugnata da parte della posta, il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo stesso (v. DTF 127 I 31 consid. 2a/aa). Nel caso concreto dunque la notificazione va considerata avvenuta il 21 aprile 2006, per cui il termine di trenta giorni per inoltrare il ricorso per cassazione scadeva il lunedì 22 maggio 2006. Consegnato alla posta soltanto il 24 maggio 2006 il ricorso in esame si rivela pertanto tardivo. Certo il ricorrente, visti i suoi documentati gravi ed urgenti problemi di salute, è stato impedito, senza sua colpa, di agire prima del 2 maggio 2006. Nonostante ciò egli ha avuto comunque venti giorni a disposizione prima della scadenza del suddetto termine, periodo sufficiente per prendere contatto con il proprio patrocinatore ed agire di conseguenza. Non vi erano dunque gli estremi per chiedere eccezionalmente una restituzione per inosservanza di termine giusta l'art. 35 OG, cosa che comunque il ricorrente non ha fatto. Tale domanda avrebbe dovuto del resto venire presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, ovvero entro il 12 maggio 2006, ed entro lo stesso termine avrebbe dovuto essere depositato il ricorso stesso (art. 35 cpv. 1 OG). 
3. 
Con questa decisione la richiesta di effetto sospensivo, la quale non è stata trattata poiché per il momento non è stata ordinata l'incarcerazione del condannato, diviene priva di oggetto. La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché il gravame, data la sua evidente irricevibilità, appariva sin dall'inizio privo della possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Le spese seguono per tanto la soccombenza (art. 156 cpv. 2 OG). Della situazione finanziaria del ricorrente si tiene però conto fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153 a cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso per cassazione è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto. 
5. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché per conoscenza alle parti civili. 
Losanna, 8 settembre 2006 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: