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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_160/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 settembre 2015  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, giudice presidente, 
Frésard, Parrino, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, patrocinato dall'avv. Vera Ferretti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione 
contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 22 novembre 2012 A.________, nato nel 1970, ha riportato una distorsione al ginocchio destro, mentre stava sollevando una termopompa. L'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) con decisione del 12 maggio 2014, confermata su opposizione il 5 settembre 2014, ha interrotto l'erogazione di prestazioni di breve durata dal 31 maggio 2014 e rifiutato il versamento di prestazioni di lunga durata, essendo i problemi di salute riconducibili a malattia ed essendo venuta meno la causalità. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 28 gennaio 2015 ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo la riforma del giudizio cantonale nel senso di riconoscere le prestazioni assicurative anche oltre il 31 maggio 2014 sino al termine delle cure. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Se il ricorso è diretto contro una decisione di assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Oggetto del contendere è la questione se sia dato o no per il ricorrente il diritto a prestazioni dopo il 31 maggio 2014 per i postumi dell'infortunio del 22 settembre 2012. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver richiamato le norme legali ritenute applicabili, in modo particolare il concetto di nesso di causalità, ha esposto gli accertamenti compiuti dall'assicuratore, che si è affidato alle valutazioni della Dr.ssa B.________, medico di circondario SUVA e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, secondo cui in base al rapporto del 22 aprile 2014 il trauma che ha portato alla lesione meniscale inferiore è regredito. Essendo di natura degenerativa il disturbo, il medico ha concluso per l'estinzione del nesso di causalità, invitando ad annunciare il caso all'assicuratore malattia. Il ricorrente ha contestato questa valutazione, riferendosi al rapporto del 18 giugno 2014del Dr. C.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore. Nel rapporto del 30 luglio 2014 la Dr.ssa B.________ ha tuttavia confermato le sue conclusioni. La Corte cantonale, ricordata la valenza probatoria dei referti medici, non ha ritenuto di scostarsi dall'apprezzamento della Dr.ssa B.________, dal momento che esso sarebbe sostanzialmente condiviso anche dal  Dr. C.________. Per il resto il primo giudice ha ricordato che per prassi invalsa l'insorgenza di disturbi o di dolori dopo un infortunio non comporta ancora il riconoscimento di un nesso di causalità.  
 
3.2. Il ricorrente lamenta dall'infortunio dolori persistenti e prova una sensazione simile a quella di sentire uno "spillo inserito nel ginocchio", costringendolo a continue visite mediche. Cita al riguardo uno stralcio dal referto del 18 giugno 2014 del Dr. C.________. Il ricorrente sottolinea che i dolori sono peraltro sorti proprio dopo l'infortunio del 22 novembre 2012e che tale patologia gli rende impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. In ogni caso, a parere del ricorrente, qualora si dovesse concludere che i disturbi siano di natura morbosa, non si può non rilevare come l'infortunio abbia sensibilmente peggiorato il suo stato di salute.  
 
4.  
 
4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
4.2. Contrariamente a quanto sembra mettere in luce il ricorrente, la Corte cantonale e l'assicuratore non hanno dubitato dei disturbi alla salute di cui soffre l'assicurato, negando tuttavia un nesso di causalità decisivo ai fini delle prestazioni. Il referto del medico di circondario peraltro non è stato contestato dal rapporto del 18 giugno 2014 del Dr. C.________, il quale si limita a descrivere in maniera generale il decorso operatorio, senza esprimersi sul nesso di causalità. Dallo stralcio messo in rilievo dal ricorrente non si può desumere alcunché al riguardo, essendo una semplice frase generica introduttiva ("esiti di infortunio") senza concludenza particolare. Lo stesso medico curante conferma che il ginocchio destro non presenta alcuna limitazione funzionale ma solo alcuni dolori alla pressione sul condilo femorale e durante l'accovacciamento; il trofismo muscolare è peraltro conservato. Per il resto, come rettamente riferito dalla Corte cantonale, il ricorrente si richiama alla circostanza che sia stato l'infortunio a far emergere i dolori, dimenticando tuttavia che l'assicurazione contro gli infortuni esige un nesso di causalità e non eroga le sue prestazioni per il solo fatto che il disturbo sia insorto dopo l'infortunio (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr. anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre 2014 consid. 4.2 con riferimento). Le sue critiche sono pertanto infondate.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 8settembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Ursprung 
 
Il Cancelliere: Bernasconi